Ai fini dell’incompatibilità dei componenti della commissione nelle procedure di chiamata universitaria, la mera sussistenza di rapporti accademici o di collaborazione scientifica con il candidato (ivi inclusi coautoraggi, attività di tutorato o partecipazione a progetti comuni), ancorché reiterati nel tempo, non integra di per sé una causa di astensione dal ruolo. Occorre, invece, la prova rigorosa di un rapporto ulteriore connotato da stabilità e da comunanza di interessi economici o da un legame personale di particolare intensità, tale da far dubitare dell’imparzialità del giudizio. In difetto di tali presupposti, le collaborazioni di natura meramente accademica, specie se risalenti o occasionali, rientrano nella fisiologia della comunità scientifica e non incidono sulla legittimità della procedura comparativa.
TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, 8 Aprile 2026, n. 6353
La collaborazione accademica tra commissario e candidato non integra di per sé una causa di incompatibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Roma, via Cicerone 44;
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Roma, viale Liegi 35b;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 6146 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuela Icardi, con domicilio eletto presso il proprio studio in Genova, via Palestro 2/3;
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Roma, viale Liegi 35b;
quanto al ricorso n. 5961 del 2025, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
– del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato Dott. OMISSIS, dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa:
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13);
– di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 4/08/2025, per l’annullamento:
– del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato Dott. OMISSIS, nonché per l’annullamento
dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, e per l’annullamento di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa:
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13);
– di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia
del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati, ed ora anche per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre, prot. n. 0061700 del 29.05.2025, conosciuto in data 12.07.2025 (doc. 18), avente ad oggetto “proposte di chiamata di professore associato e ricercatore a tempo determinato”, nella parte in cui con il medesimo è approvata la proposta di chiamata del Dott. OMISSIS a Prof. II fascia ex art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010, e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso:
– dello sconosciuto provvedimento del Consiglio di Dipartimento e Ruolo degli Studi Umanistici con il quale è stata formulata la proposta di chiamata del Dott. OMISSIS;
– dello sconosciuto decreto del Rettore dell’Università Roma Tre che ha disposto la chiamata del Dott. OMISSIS.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 3/10/2025, per l’annullamento:
– del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato OMISSIS, nonché per l’annullamento
dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, e per l’annullamento di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa:
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13);
– di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, e per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre, prot. n. 0061700 del 29.05.2025, conosciuto in data 12.07.2025 (doc. 18), avente ad oggetto “proposte di chiamata di professore associato e ricercatore a tempo determinato”, nella parte in cui con il medesimo è approvata la proposta di chiamata del Dott. OMISSIS a Prof. II fascia ex art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010”, e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso:
– dello sconosciuto provvedimento del Consiglio di Dipartimento e Ruolo degli Studi Umanistici con il quale è stata formulata la proposta di chiamata del Dott. OMISSIS;
ed ora per l’annullamento del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, in data 2.09.2025, conosciuto in data 2.10.2025, (doc. 19), avente ad oggetto nomina del Prof. OMISSIS come Professore associato ai sensi della L. n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare ARCH-01/A, nonché per l’annullamento del provvedimento del Direttore del Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre in data 1.09.2025, conosciuta in data 2.10.2025 (doc. 20), avente ad oggetto presa di servizio del Prof. OMISSIS nel ruolo di professore associato, e per l’annullamento, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso:
– il provvedimento di convocazione in servizio del Prof. OMISSIS in data 17.07.2025, conosciuto in data 2.10.2025 (doc. 21), nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati.
Quanto al ricorso introduttivo n. 6146 del 2025, presentato da OMISSIS per l’annullamento:
– del Decreto del Rettore dell’Università di Roma Tre prot. n. 0032734 del 20 marzo 2025 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia presso il dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, e degli atti ad esso annessi, presupposti e conseguenziali ivi compresi i verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, la valutazione dei candidati;
– dell’eventuale atto di nomina e la presa di servizio del Dott. OMISSIS e del provvedimento concernente l’assunzione in servizio di estremi sconosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 08/10/2025, per l’annullamento:
– della delibera del C.d.A. dell’Università Roma Tre del 28.5.2025 di cui alla nota prot. 61700 del 29.5.2025 di approvazione della proposta di chiamata del Dott. OMISSIS quale Professore di II fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre;
– del provvedimento dell’Università di Roma Tre – Ufficio personale docente e ricercatore, prot. 0081908 del 17 luglio 2025 di convocazione in servizio del Prof. OMISSIS;
– della Nota del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre del 1 settembre 2025 con la quale è stata comunicata la presa di servizio del Prof. OMISSIS;
– del Decreto del Rettore dell’Università Roma Tre del 2 settembre 2025 di nomina del Prof. OMISSIS a Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 10/ARCH-01 presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università Roma Tre;
– di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Università Roma Tre e il Prof. OMISSIS relativamente al posto di Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 10/ARCH-01 presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università Roma Tre.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS OMISSIS e dell’Università degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- L’odierna controversia riguarda l’esito della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 dall’Università degli Studi di Roma Tre con riferimento al settore concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT-01, che ha visto quale vincitore il candidato dott. OMISSIS (75,01 punti).
- Tale esito è stato avversato in sede giurisdizionale dalla dott.ssa OMISSIS (74,72 punti), seconda classificata, e dal dott. OMISSIS (71,85), quarto classificato in ordine di merito.
- Dopo che la commissione esaminatrice nominata in origine è stata sciolta per non aver concluso i propri lavori nei termini, la valutazione dei candidati è stata svolta da una nuova commissione, che ha utilizzato i medesimi criteri di giudizio della precedente (doc. 7 prod. dalla OMISSIS, verbale n. 1, allegato 1).
- La valutazione comparativa dei candidati è stata effettuata dalla commissione “sulla base delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, attribuendo alle voci un valore
numerico su un totale complessivo prefissato pari a 100, ripartiti nel modo seguente: 48 punti per le pubblicazioni, 52 punti per i titoli” e valutando i seguenti elementi:
(i) con riguardo alle pubblicazioni:
“a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico: punti 12 (fino a un
massimo di punti 1 per pubblicazione);
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione: punti 12 (fino a un massimo di punti 1 per pubblicazione);
- c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari: punti 9 (fino a un massimo di punti 0,75 per pubblicazione);
- d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della
comunità scientifica: punti 9 (fino a un massimo di punti 0,75 per pubblicazione);
- e) continuità temporale e intensità della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento
rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico – disciplinare: punti 6 (fino a un
massimo di punti 0,50 per la pubblicazione)”;
(ii) con riguardo ai titoli:
“a) l’attività didattica svolta e in particolare l’attività svolta a livello universitario, con riferimento ad insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità e alla continuità didattica: fino a un massimo di punti 14;
- b) coordinamento e direzione di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito
nazionale ed internazionale sulla base di bandi competitivi: fino a un massimo di punti 12;
- c) l’attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri (es. fellowship, direzione di scavo, etc.): fino a un massimo di punti 6;
- d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca diverse da quelle al punto precedente: fino a un massimo di punti 5;
- e) partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali: fino a un massimo di punti 4;
- f) partecipazione in qualità di organizzatore o relatore a convegni nazionali e internazionali: fino a
un massimo di punti 4;
- g) altri titoli (premi e riconoscimenti, partecipazione a comitati editoriali e scientifici, affiliazione ad Istituzioni di ricerca italiane e straniere, abilitazione scientifica nazionale di prima fascia): fino a un massimo punti 4.
- h) Compiti istituzionali, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, partecipazione a collegi di scuole di specializzazione o di dottorato; fino a un massimo di punti 3” (doc. 7 prod. OMISSIS cit.).
- Acquisiti gli atti della procedura a seguito di istanza di accesso, la dott.ssa OMISSIS ha articolato il proprio ricorso nei seguenti motivi:
- con il primo motivo di ricorso ha contestato l’incompatibilità del Presidente della commissione esaminatrice, sostenendo l’esistenza di rapporti “saldi, intensi e continuativi” con il candidato vincitore a causa di una collaborazione che si protrarrebbe da tempo, e la violazione del dovere di astensione con riguardo alle attività e ai lavori svolti dal candidato sotto la sua direzione, in spregio a quanto espressamente previsto nei criteri predeterminati;
- con il secondo motivo si contesta la legittimità della valutazione del curriculume dei titoli del vincitore, sostenendo la sproporzione del punteggio attribuito e la non corrispondenza al criterio sub “A” – concernente l’attività didattica svolta – dell’esperienza del candidato, che avrebbe ricevuto il punteggio massimo (14 punti) pur a fronte di un’attività inferiore agli altri candidati (8 corsi presso diverse Università, 1 laboratorio, 6 lezioni ed un ciclo didattico di 11 giorni, in tesi inferiore agli altri candidati);
III. con il terzo motivo si censura il punteggio assegnato alle pubblicazioni del vincitore (42,86 punti). In spregio al criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale la commissione avrebbe attribuito alla pubblicazione n. 7 del Dott. OMISSIS punteggio massimo (0,75 punti), come se essa fosse avvenuta su rivista classificabile nella fascia A, mentre invece nell’anno a cui risale l’articolo (2017) la rivista non presentava l’anzidetta classificazione. Inoltre, non sarebbe legittima l’attribuzione del punteggio massimo (0,85 punti) alle pubblicazioni del dott. OMISSIS da n. 1 a n. 5 con riguardo al parametro della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico”, non possedendo esse tali caratteristiche;
- con il quarto motivo si contesta in sostanza la svalutazione del curriculume dei titoli della dott.ssa OMISSIS. In particolare, i punteggi attribuiti in relazione ai criteri sub “A”, “C”, “G” rivelerebbero incoerenza, contraddittorietà e disparità di trattamento a seguito del confronto con quelli assegnati agli altri candidati.
Con riferimento al criterio sub “A” (“attività didattica svolta e in particolare l’attività svolta a livello universitario, con riferimento ad insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità e alla continuità didattica: fino a un massimo di punti 14”), la dott.ssa OMISSIS si duole dell’assegnazione di 7 su 14 punti, asseritamente dovuta alla mancata valutazione da parte della commissione dell’attività svolta in qualità di correlatrice di quattro tesi, ricavabile dal curriculum. A sostegno della tesi viene evidenziata la valorizzazione di tale tipologia di attività e la sopravvalutazione in relazione ad altri candidati.
Per quanto concerne il criterio sub C [“attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri (es. fellowship, direzione di scavo, etc): fino a un massimo di punti 6]” viene censurata l’assegnazione alla ricorrente di 2,3 punti su 6, poiché sarebbero state valutate solo l’attività svolta per due anni presso il Landesmuseum Kärnten di Klagenfurt (Austria) e la partecipazione agli scavi di ambito protostorico (a Vienna nel 2003 e a Tintignac nel 2010), mentre non sarebbero stati presi in considerazione gli incarichi istituzionali contrattualizzati presso vari istituti di ricerca e l’attività di research fellowship e research visit.
Con riguardo al criterio sub G [“altri titoli (premi e riconoscimenti, partecipazione a comitati editoriali e scientifici, affiliazione ad Istituzioni di ricerca italiane e straniere, abilitazione scientifica nazionale di prima fascia): fino a un massimo punti 4”] si contesta l’attribuzione di 2,75 punti su 4 attribuibili, in quanto sarebbero stati presi in considerazione solo alcuni dei premi e riconoscimenti esibiti nel curriculum (“2013: Riconoscimento da parte del FWF-Austrian Science Fund”; “2008: Premio Theodor-Körnerper da parte dell’Università di Vienna”; “2008: Premio per l’eccellenza accademica PhD (Doctor of Philosophy) e dalla Arbeiterkammer”).
L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.
- Si sono costituiti in giudizio l’Ateneo intimato e il controinteressato dott. OMISSIS e hanno prodotto documenti e scritti difensivi in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare. L’Ateneo ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure e ha chiesto il rigetto della richiesta di tutela cautelare. Il dott. OMISSIS ha articolato puntuali difese in relazione ai motivi di ricorso, sostenendo il carattere tassativo dei motivi di astensione e l’insussistenza nel caso specifico di un obbligo a carico del presidente della commissione (primo motivo), l’autonomia di giudizio della nuova commissione nell’assegnazione dei punteggi relativi all’attività didattica (secondo motivo), l’assenza di riferimento alla necessaria collocazione della rivista in fascia “A” e la conseguente corretta attribuzione del punteggio massimo sulla base del “valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica” (terzo motivo), l’infondatezza della contestazione da parte della ricorrente dei punteggi relativi ai propri titoli ed esperienze, in quanto collocati nel periodo antecedente al conseguimento della laurea e, pertanto, non valutate per alcun candidato (quarto motivo).
- Alla camera di consiglio in data 15 luglio 2025, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla tutela cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
- L’Ateneo ha depositato la delibera del Consiglio di amministrazione in data 28 maggio 2025, che ha approvato le proposte di chiamata e la decorrenza delle prese di servizio in relazione a vari dipartimenti.
- La dott.ssa OMISSIS ha depositato un primo ricorso per motivi aggiunti con cui ha avversato il predetto provvedimento del Consiglio di amministrazione dell’Università, conosciuto in data 12.07.2025, nella parte in cui ha approvato la proposta di chiamata in servizio del dott. OMISSIS. Di tale provvedimento viene censurata l’illegittimità propria e derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo sulla base degli stessi motivi in cui è articolata l’impugnativa principale.
- Il controinteressato dott. OMISSIS ha depositato istanza di rinvio, invocando il rispetto dei termini a difesa per contraddire al primo atto di motivi aggiunti e rappresentando inoltre la connessione con il ricorso del dott. OMISSIS, iscritto al n.r.g. 6146/2025, la cui udienza pubblica non risultava ancora fissata.
- Il dott. OMISSIS ha depositato i documenti relativi alla propria presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2025.
- Gli atti della nomina e della presa di servizio del dott. OMISSIS sono stato impugnati dalla dott.ssa OMISSIS con un secondo ricorso per motivi aggiunti, contestandone l’illegittimità propria e derivata dai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti sulla base degli stessi motivi cui è affidato il ricorso introduttivo.
- Il dott. OMISSIS ha depositato nel fascicolo dell’impugnativa della dott.ssa OMISSIS un atto di intervento qualificato “ad adiuvandum”, nel quale sono riportati i motivi del ricorso autonomo (n.r.g. 6146/2025) che il candidato aveva già presentato per contestare la selezione in argomento. Nella premessa dell’atto di intervento si evidenzia che il dott. OMISSIS è l’unico candidato che già rivestiva la qualifica di professore associato e che, ad esito della valutazione della nuova commissione, il suo punteggio relativo ai titoli è stato ridotto a 40,00 (2,60 punti in meno rispetto alla valutazione della prima commissione), mentre il punteggio del dott. OMISSIS è stato incrementato da 25,85 a 32,15 punti. A tale premessa seguono i due motivi così sintetizzati:
(i) con il primo motivo si contesta l’illegittimità della valutazione dei titoli con particolare riguardo all’attività didattica, agli incarichi di coordinamento e direzione, alla fruizione di assegni, contratti e borse di studio, alla partecipazione a gruppi di ricerca, agli altri titoli, ai compiti istituzionali.
Quanto all’attività didattica, vi sarebbe una sproporzione tra il punteggio assegnato al dott. OMISSIS (che avrebbe esibito solo 6 corsi per complessive 156 ore, di cui non risulterebbe peraltro pienamente titolare) e quello riportato dagli altri candidati, fra cui il medesimo dott. OMISSIS (cui è stato attribuito il massimo punteggio – 14 punti – in relazione a un’attività pluriennale).
Per quanto riguarda gli incarichi di coordinamento e di direzione il dott. OMISSIS ha riportato 8 punti a fronte di 6 direzioni scientifiche di carattere pluriennale (da 2 a 5 anni), mentre il dott. OMISSIS 1,5 punti nonostante la stessa Commissione abbia individuato quale titolo utile una sola direzione di progetto della durata di un anno. Inoltre, l’incarico di “Assistenzprofessor”, esibito dal dott. OMISSIS, non avrebbe alcuna attinenza con gli incarichi in argomento e non sarebbe stato utilizzato lo stesso “peso” numerico per valutare gli incarichi di tutti i candidati.
Con riferimento alla fruizione di “assegni, contratti e borse di studio” (fino a 5 punti – criterio sub “D”) si lamentano carenze istruttorie e l’applicazione non uniforme del criterio valutativo, in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il contratto presso il CNR del dott. OMISSIS; inoltre, il contratto di ricercatore sarebbe stato erroneamente valutato tra gli incarichi istituzionali, dove il tetto del punteggio predeterminato è più basso (3 punti – criterio sub “H”).
La partecipazione a gruppi di ricerca sarebbe stata valutata solo in parte dalla commissione, che avrebbe omesso di considerare le altre voci inserite nel curriculum e nei titoli.
Con riguardo agli “altri titoli” (fino a 4 punti – criterio sub “G”) la commissione avrebbe omesso di valutare titoli prestigiosi del dott. OMISSIS, che avrebbe dovuto ricevere 4 punti in luogo dei 3,5 attribuiti. Invece, il dott. I OMISSIS o avrebbe dovuto ricevere zero punti (in luogo dei 0,55 punti riportati), poiché l’essere risultato primo a una procedura di selezione per RTDA non rileverebbe alla luce degli elementi espressamente individuati dalla Commissione.
In relazione al criterio “Compiti istituzionali, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, partecipazione a collegi di scuole di specializzazione o di dottorato” (fino a 3 punti – criterio sub “H” ), la commissione avrebbe penalizzato il dott. OMISSIS, pur attribuendogli il massimo punteggio, in quanto da un lato avrebbe omesso di valutare elementi che da soli avrebbero comunque consentito di giungere allo stesso risultato e, dall’altro, ha valutato sulla base di tale criterio il contratto di ricercatore che, invece, avrebbe dovuto essere apprezzato in relazione al criterio sub “D”, “assegni, contratti e borse di studio”, portando all’attribuzione per tale categoria di ulteriori cinque punti su cinque in luogo di zero.
(ii) con il secondo motivo viene contestata la fissazione dei criteri e dei subcriteri di valutazione delle pubblicazioni. La commissione avrebbe assegnato un punteggio anche nel caso in cui l’apporto del candidato non fosse evincibile, entrando in contrasto con il criterio valutativo previsto dal bando e predeterminato dal predetto organo collegiale (“apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione” – criterio sub “B” – punti
12, fino a un massimo di punti 1 per pubblicazione). Inoltre, la commissione avrebbe dapprima espresso in relazione alle pubblicazioni di ciascun candidato un giudizio riferito a ciascuno dei criteri valutativi, senza tuttavia attribuire alcun punteggio numerico (doc. 13 prod. dott. OMISSIS, verbale n. 6). Poi, nella seduta successiva a quella della valutazione delle pubblicazioni (di cui al verbale n. 7, doc. 14) la stessa Commissione avrebbe stabilito dei subcriteri e dei subpunteggi, assegnandoli alle medesime pubblicazioni sulla base di una graduazione riferita ai giudizi attribuiti nella seduta precedente. Inoltre, la fissazione dei subcriteri e dei subpunteggi sarebbe avvenuta successivamente alla conoscenza dei nominativi dei candidati e alla valutazione della loro produzione scientifica.
Viene poi censurata la valutazione delle pubblicazioni del dott. OMISSIS con riguardo al criterio della “Rilevanza scientifica della collocazione editoriale”, la cui erroneità si evincerebbe dalla circostanza che la medesima sede editoriale viene definita di “rilevanza nazionale buona” con riguardo alla pubblicazione n. 1 del dott. OMISSIS (cui viene attribuito il punteggio di 0.50) e “di rilevanza discreta” in relazione alla pubblicazione n. 9 e “di discreto interesse nazionale” in relazione alle pubblicazioni n. 10 e n. 11 del dott. OMISSIS (cui viene attribuito un punteggio di 0,30 ciascuna in relazione al criterio in argomento). Analoghe considerazioni varrebbero per la pubblicazione n. 7, cui è stata riconosciuta “discreta rilevanza” (punti 0,30), pur trattandosi di atti di un convegno nazionale organizzato dall’Università di Perugia, pubblicati da un editore prestigioso. L’applicazione non imparziale di tali criteri si ricaverebbe dal confronto tra le valutazioni espresse con riguardo agli altri candidati, ove gli “Atti di convegno nazionale” sarebbero stati invece valutati allo stesso modo (punti 0,50). In riferimento alla pubblicazione n. 6 la commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio più elevato per il criterio “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione nell’ambito del SSD oggetto del concorso” (0,30 punti anziché 0,20), la cui svalutazione sarebbe imputabile all’apprezzamento della data del radiocarbonio, non derivante dagli studi del dott. OMISSIS ma da ricerche su cui tale studio si è basato.
Viene poi denunciata la scorretta applicazione dei criteri nella valutazione comparativa dei candidati, con particolare riferimento all’“apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione: punti 12 (fino a un massimo di punti 1 per pubblicazione)”. Il dott. OMISSIS contesta le valutazioni relative alle pubblicazioni n. 8 del dott. OMISSIS, n. 1, 6, 7, 11 di altro candidato, n. 4 e n. 10 della dott.ssa OMISSIS, sostenendo che sarebbero state sopravvalutate pur in presenza di apporti individuali non evincibili, mentre la produzione scientifica dott. OMISSIS sarebbe stata sottovalutata.
Infine, si sostiene che vi sarebbe uno “stretto rapporto” con tra il vincitore e il presidente della commissione, evincibile dalla circostanza che il nome di quest’ultimo è presente ventidue volte nel curriculum del candidato. In particolare, la responsabilità scientifica di scavi diretti dal prof. OMISSIS, la partecipazione a progetti da lui diretti, le correlazioni in tesi di laurea, lo svolgimento di lezioni nei corsi del prof. OMISSIS, la pubblicazione di articoli come coautore, lo svolgimento del dottorato con il prof. OMISSIS in qualità di tutor e di presidente della commissione di valutazione.
- Il ricorso autonomo depositato dal prof. OMISSIS – che, come illustrato, presenta il medesimo contenuto dell’atto di intervento – è successivamente stato integrato da motivi aggiunti, con cui vengono reiterate le censure del ricorso introduttivo avverso gli atti sopravvenuti funzionali alla nomina e presa di servizio del dott. OMISSIS.
- Con decreto presidenziale n. 3344/2025 è stata rigettata l’istanza di trattazione congiunta proposta dal dott. OMISSIS, poiché “i due procedimento in oggetto si trova(va)no in stati del procedimento differenti essendo già fissata la pubblica udienza per l’altro ricorso mentre per il ricorso in oggetto non sussistono termini a difesa per la fissazione all’udienza del 12.11.2025, salva la proposizione di un’istanza congiunta di tutte le parti al fine della individuazione di diversa data per la trattazione congiunta dei due procedimenti”.
- Nel fascicolo del ricorso presentato dalla dott.ssa OMISSIS (ricorso iscritto al n.r.g. 5961/2025) il dott. OMISSIS ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione, al fine di consentire la trattazione congiunta con il proprio ricorso autonomo (come detto, iscritto al n.r.g. 6146/2025), tenuto conto delle ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra le predette impugnative e dell’attinenza delle censure proposte dal dott. OMISSIS sia all’intera procedura sia alla posizione della dott.ssa OMISSIS. Ha inoltre sostenuto che la mancata trattazione congiunta avrebbe potuto pregiudicare la propria posizione, poiché l’eventuale accoglimento del solo ricorso della dott.ssa OMISSIS avrebbe impedito all’Amministrazione di prendere in considerazione le censure articolate nel ricorso autonomo iscritto al n.r.g. 6146/2025.
- L’Ateneo ha depositato il proprio scritto difensivo, in cui si è rimesso al Collegio con riguardo alla richiesta di rinvio per la trattazione congiunta dei ricorsi, prefigurata dal dott. OMISSIS e dal dott. OMISSIS, e ha affermato l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure articolate nel ricorso e nei successivi atti di motivi aggiunti.
- Il dott. OMISSIS ha rinviato a quanto già dedotto negli scritti difensivi e ha insistito nella richiesta di rinvio dell’udienza fissata il 12 novembre 2025.
- Anche la dott.ssa OMISSIS ha presentato istanza di rinvio dell’udienza, prefigurando l’opportunità di trattazione congiunta con il ricorso autonomo depositato dal dott. OMISSIS.
- All’esito dell’udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
- In vista della nuova udienza di discussione, fissata per entrambi i ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n.r.g. 5961/2025 e al n.r.g. 6146/2025) in data 17 marzo 2026, le parti hanno depositato le proprie memorie difensive. A tale deposito ha fatto seguito lo scambio di repliche tra i ricorrenti e il controinteressato vincitore.
- Con riguardo all’impugnativa iscritta al n.r.g. 5961/2025, la ricorrente ha ribadito la differenza di solo 0,29 punti rispetto al vincitore (75,01), la violazione dei criteri di giudizio stabiliti dalla lex specialis, l’oggettiva e macroscopica disparità di trattamento, l’incompatibilità del presidente della commissione e la violazione del dovere di astensione, la sopravvalutazione del controinteressato, la svalutazione del proprio profilo. Per quanto concerne i motivi del ricorso introduttivo (ripresi nei due atti di motivi aggiunti), ha insistito sull’esistenza di “saldi, intensi e continuativi rapporti” tra il dott. OMISSIS e il presidente della commissione esaminatrice, denunciata con il primo motivo, essendo quest’ultimo correlatore della tesi di dottorato del vincitore e potendosi evincere dal curriculumdel candidato vincitore le prove della collaborazione. Tale collaborazione sarebbe stata ancora in corso nel 2023 (come in tesi dimostrato dalla lezione su invito dal titolo “I santuari nuragici”), ovverosia nell’anno di svolgimento della procedura selettiva de qua, il che smentirebbe l’interruzione dei rapporti dal 2016 sostenuta dal ricorrente. Non vi sarebbe traccia dell’astensione del presidente nella valutazione delle attività e dei lavori del dott. OMISSIS svolti sotto la sua direzione, con conseguente violazione del dovere di astensione e dei criteri predeterminati dalla commissione.
Quanto alla illegittima valutazione del curriculum e dei titoli posseduti dal vincitore e, in particolare, alla disparità di trattamento denunciati con il secondo motivo, si insiste nel contestare l’assegnazione del punteggio massimo al controinteressato OMISSIS per l’attività didattica svolta (8 corsi presso diverse Università, 1 laboratorio, 6 lezioni ed un ciclo didattico di 11 giorni), ritenuta esigua rispetto agli altri candidati, che avrebbero svolto attività didattica da oltre dieci anni. Si lamenta il fatto che il punteggio assegnato al dott. OMISSIS dalla nuova commissione sarebbe raddoppiato (rispetto a quello assegnato dalla commissione originaria), raggiungendo il massimo, nonostante che l’esperienza didattica del candidato sia stata valutata in precedenza come “buona”. La sostituzione dei componenti della commissione (dovuta alla nomina dell’organo collegiale in rinnovata composizione) non potrebbe giustificare un risultato così diverso. Inoltre, sempre con riferimento a tale criterio di valutazione, viene contestato quanto sostenuto dall’interveniente dott. OMISSIS con riguardo all’asserito errore di attribuzione del punteggio alla dott.ssa OMISSIS (7 punti), in quanto il fatto che quest’ultima abbia co-impartito i corsi non vuol dire che non abbia avuto l’integrale responsabilità della parte di corso dalla stessa curata. Con riferimento al terzo motivo si insiste sull’illegittimità dell’assegnazione di 42,86 punti al controinteressato OMISSIS per le pubblicazioni presentate e, in particolare, sull’errato riconoscimento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione n. 7 del dott. OMISSIS, cui è stato attribuito il punteggio massimo (0,75 punti), come se essa fosse avvenuta su una rivista di Fascia A, pur non avendo la rivista tale collocazione nell’anno di pubblicazione del predetto articolo n. 7 (anno 2017). Inoltre, si ribadisce l’illegittimità del punteggio massimo (0,85 punti) assegnato a ciascuna delle pubblicazioni da n. 1 a n. 5 del controinteressato dott. OMISSIS in applicazione del parametro della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico”, poiché prive di tali caratteristiche.
In relazione al quarto motivo viene evidenziata la svalutazione del curriculum e dei titoli dalla dott.ssa OMISSIS, con particolare riguardo ai criteri “A”, “C”, “G”, che hanno concorso alla formazione del punteggio complessivo (37,05 punti). In particolare, in ordine al criterio “A” (attività didattica) sarebbero stati attribuiti solo 7 punti su 14 assegnabili, in quanto la commissione esaminatrice avrebbe omesso di valutare l’attività di correlatrice di quattro tesi (valutata invece per un altro candidato) e, inoltre, l’attività della ricorrente sarebbe stata sottovalutata rispetto a quella di altra candidata (7,5), pur a fronte di un’attività maggiore (il doppio dei corsi). Con riguardo al criterio “C” (attività di ricerca) sarebbero stati assegnati solo 2,3 punti su 6 disponibili, poiché sarebbero state valutate unicamente l’attività prestata per due anni presso il Landesmuseum Kärnten di Klagenfurt (Austria) e la partecipazione a scavi di ambito protostorico a Vienna nel 2003 e a Tintignac nel 2010, trascurando le ulteriori ricerche e gli incarichi istituzionali indicati dalla candidata nel curriculum. In relazione al criterio “G” (altri titoli) viene contestata l’assegnazione di 2,75 punti su 4 a causa della valorizzazione di solo alcuni dei premi esibiti e della mancata valutazione del dottorato di ricerca e della partecipazione a diversi enti e istituzioni.
- Nel proprio scritto difensivo il dott. OMISSIS rinvia alle difese già svolte, ribadendo l’inesistenza di incompatibilità del presidente della commissione nei propri confronti, l’inammissibilità delle comparazioni con altri candidati in assenza di dimostrazione dell’incoerenza dei giudizi, la discrezionalità della commissione nella valutazione di pubblicazioni che presentano caratteristiche diverse tra loro, la non pertinenza dei titoli che la ricorrente sostiene non valutati.
- Nella memoria di replica della dott.ssa OMISSIS si sottolinea l’irrilevanza dell’avvenuta presa di servizio del vincitore in ragione dell’effetto caducante che si produrrebbe in caso di accoglimento del ricorso, la dimostrazione per tabulasdei rapporti tra il presidente della commissione e il dott. OMISSIS e la conferma con valenza confessoria di tale fatto da parte della commissione, l’inidoneità della sostituzione dei componenti della commissione a giustificare il più elevato punteggio attribuito al vincitore.
- Nella memoria di replica del dott. OMISSIS si precisa che la lezione “I santuari nuragici” del 2023 sarebbe comunque espressione di una collaborazione sporadica e occasionale, i precedenti rapporti professionali con il presidente della commissione risalirebbero al periodo ricompreso tra 14 e 9 anni antecedenti alla selezione, i punteggi attribuiti alle pubblicazioni sarebbero espressione della discrezionalità della commissione e terrebbero conto del carattere qualitativo peculiare dei contributi contestati, le contestazioni rivolte dalla ricorrente ai punteggi che le sono stati attribuiti non involgerebbero profili di illogicità del procedimento valutativo ma ipotizzerebbero la mancata valutazione di titoli e di attività.
- Con riguardo all’impugnativa iscritta al n.r.g. 6146/2025, la dott.ssa OMISSIS sostiene in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, da ricollegarsi al mancato superamento della prova di resistenza da parte del dott. OMISSIS, collocato al quarto posto nella graduatoria di concorso. Quanto al merito, in relazione alla censura relativa all’attività didattica e di coordinamento, sollevata nel primo motivo di ricorso, la dott.ssa OMISSIS evidenzia di aver “co-impartito” i corsi valutati dalla Commissione, assumendosi la responsabilità della parte di corso e dei seminari che ha curato, di aver coordinato e diretto progetti di rilevanza maggiore rispetto a quelli del dott. OMISSIS. Con riferimento alla doglianza relativa alla valutazione delle pubblicazioni, articolata nel secondo motivo di ricorso, controdeduce che il contenuto delle pubblicazioni consentirebbe l’individuazione del proprio ruolo di primo autore e di corresponding author, nonché l’apporto del lavoro della dott.ssa OMISSIS.
- Nel proprio scritto difensivo l’Ateneo resistente sostiene, in via principale, l’improcedibilità dell’impugnativa proposta dal dott. OMISSIS per difetto di interesse in quanto non sorretta dalla prova di resistenza e, in via gradata, l’inammissibilità e infondatezza delle censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti. Con riferimento al primo motivo, sarebbe corretta e logica la valutazione dei titoli svolta dalla commissione esaminatrice, mentre le contestazioni del dott. OMISSIS entrerebbero nel merito della valutazione tecnica dell’organo collegiale. La difesa erariale riprende le osservazioni svolte dalla commissione nella relazione agli atti di causa. Sempre con riguardo al primo motivo di ricorso del dott. OMISSIS viene evidenziato che:
(i) la censura del dott. OMISSIS relativa all’attività didattica trascurerebbe le differenti articolazioni del settore scientifico disciplinare in cui si colloca la materia del posto messo a concorso, non essendo possibile effettuare una semplice comparazione o proporzione tra attività afferenti a materie specifiche, che dovrebbero invece essere sottoposte a un giudizio discrezionale. Le sei direzioni esibite dal dott. OMISSIS sarebbero state regolarmente valutate, tenuto conto della pertinenza marginale rispetto al settore scientifico disciplinare di Preistoria e Protostoria;
(ii) la qualifica di Assistenzprofessor esibita dal dott. OMISSIS corrisponderebbe in base alle tabelle ministeriali a quella di ricercatore a tempo determinato e prevedrebbe anche il coordinamento di attività di ricerca;
(iii) con riferimento alla voce relativa ai premi e riconoscimenti rileverebbe ai fini della valutazione la congruità con il settore scientifico disciplinare;
(iv) per quanto concerne la voce “H – Incarichi Istituzionali” l’attribuzione al dott. OMISSIS del punteggio massimo previsto avrebbe impedito l’assegnazione di ulteriori punti. Alla predetta voce sarebbe stata correttamente ricondotta la partecipazione a scuole di dottorato, in quanto espressamente prevista dal criterio.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso si sottolinea che nelle pubblicazioni l’ordine degli autori seguirebbe criteri di progressione espressivi dell’impegno dell’autore nel contesto dell’opera. I giudizi sarebbero stati espressi tenendo conto dei predetti criteri (nell’allegato A al verbale 6) e poi trasposti in forma numerica (nel verbale 7) entro i limiti predeterminati (allegato 1 al verbale 1). La coerenza di tale trasposizione deriverebbe dalla corrispondenza dei sub-criteri utilizzati (articolati in cinque categorie – “A”, “B”, “C”, “D”, “E” – nel richiamato allegato 1 al verbale 1).
Gli articoli scritti in collaborazione tra il presidente della commissione coinvolgerebbero molti autori e, comunque, sarebbero solamente tre. Inoltre, nessuna di tali pubblicazioni sarebbe stata presentata per la valutazione, non sorgendo pertanto alcun obbligo di astensione in capo al prof. OMISSIS. Si rappresenta infine la non corrispondenza al vero dell’affermazione secondo cui il prof. OMISSIS sarebbe stato presidente della commissione di valutazione finale del dottorato del dott. OMISSIS.
- Nel proprio scritto difensivo il dott. OMISSIS insiste sui vizi della valutazione dei criteri relativi all’attività didattica, all’attività di coordinamento e direzione, alla fruizione di assegni, contratti e borse di studio, alla partecipazione a gruppi di ricerca, agli altri titoli.
- La memoria depositata dal dott. OMISSIS controdeduce in primo luogo alla contestazione dei punteggi assegnati ai titoli, sostenendo l’inammissibilità delle censure, in quanto incentrate sulla contestazione del merito delle valutazioni espresse dalla commissione e basate su mere ipotesi di parte. Non si terrebbe conto del fatto che l’esperienza didattica del vincitore ricomprenda otto corsi presso diverse Università, laboratori, lezioni e cicli didattici, e che il giudizio della commissione tenga conto dell’esperienza didattica del candidato “presso università nazionali e internazionali”. Non sarebbe accettabile il confronto meramente quantitativo proposto dal dott. OMISSIS con riguardo al numero di ore di insegnamento. La valutazione della pertinenza e della qualità dell’insegnamento non avrebbe impedito al dott. OMISSIS di conseguire il massimo punteggio malgrado la sua attività didattica – a differenza del dott. OMISSIS – sia stata svolta prevalentemente in materie non pertinenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento (“Preistoria e Protostoria”), quale sarebbe il settore scientifico disciplinare “Etruscologia e Antichità Italiche” (ora “Civiltà dell’Italia Preromana ed Etruscologia”). Viene poi criticata l’argomentazione secondo cui, a differenza del dott. OMISSIS, il dott. OMISSIS avrebbe svolto le attività di insegnamento sotto la “responsabilità” di altro Professore, poiché tale tesi confonderebbe i concetti di “responsabilità” dell’insegnamento e “titolarità” della cattedra, senza peraltro tener conto della differente regolamentazione delle Università italiana e tedesca, in cui i candidati hanno svolto la propria attività didattica. Con riguardo agli incarichi di “coordinamento e direzione” si sostiene che le “6 direzioni” del dott. OMISSIS, a differenza di quella del dott. OMISSIS, non sarebbero pertinenti al settore scientifico disciplinare di Preistoria e Protostoria e ciononostante sarebbero state valutate in modo analogo a quella del vincitore. Anche la critica del giudizio espresso in relazione all’incarico di “Assistenzprofessor” svolto dal vincitore non avrebbe tenuto conto della differenza di regolamentazione tra gli Atenei in Italia e in Germania e, in particolare, del fatto che tale qualifica includerebbe il coordinamento di attività di ricerca, oggetto di valutazione nel caso in esame.
Per quanto concerne le pubblicazioni, l’apporto prevalente del dott. OMISSIS sarebbe immediatamente evincibile. Infine sarebbe infondata la tesi dell’incompatibilità derivante dai rapporti tra il presidente della commissione e il dott. OMISSIS, in ragione della tassatività delle cause di incompatibilità, del carattere risalente delle pubblicazioni, dell’interruzione di ogni forma di collaborazione accademica e professionale a decorrere dal 2016.
- Nella memoria di replica il dott. OMISSIS afferma l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che sarebbe prevalso sugli altri candidati se la commissione avesse applicato i criteri valutativi in modo omogeneo. Nel merito, controdeduce alle eccezioni sollevate in relazione ai titoli e alle pubblicazioni. Con riferimento alla valutazione dei titoli evidenzia quanto segue:
(i) la commissione avrebbe valutato l’attività didattica in modo illogico e senza predeterminare la modalità di attribuzione del punteggio, per cui l’assegnazione del punteggio massimo anche a candidati che si trovavano in situazioni eterogenee avrebbe comportato la svalutazione del dott. OMISSIS, che vanterebbe un maggior numero di ore di insegnamento;
(ii) la differenza tra “titolarità” e “responsabilità” dell’insegnamento rileverebbe ai fini valutativi; il dott. OMISSIS indicherebbe nella quasi totalità dei casi come referente il prof. OMISSIS, mentre gli altri candidati avrebbero prevalentemente la responsabilità personale dell’insegnamento;
(iii) l’attività didattica ulteriore del dott. OMISSIS non consisterebbe in insegnamenti universitari con titolarità o responsabilità dichiarata, ma in seminari e addirittura di un’“Escursione per studenti”;
(iv) n. 4 dei corsi tenuti dal dott. OMISSIS non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, poiché tenuti in materia (“Statistica per l’archeologia”) diversa da quelle afferenti al settore scientifico disciplinare di Preistoria e Protostoria; da ciò deriverebbe anche l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza delle deduzioni del dott. OMISSIS;
(v) le osservazioni della commissione rappresenterebbero un’inammissibile motivazione postuma;
(vi) lo svolgimento di attività di docenza all’estero caratterizzerebbe non solo il curriculum del vincitore ma anche quello del dott. OMISSIS;
(vii) con riguardo alla dott.ssa OMISSIS la co-titolarità dei corsi escluderebbe la piena titolarità e responsabilità degli stessi;
(viii) in merito agli incarichi di “Direzione e coordinamento”, la qualifica di Assistenzprofessor del dott. OMISSIS non comporterebbe automaticamente – come invece ritenuto dalla commissione – il coordinamento di attività di ricerca, non troverebbe riscontro nelle attività svolte in concreto e non sarebbe stato dichiarato dal candidato alla voce relativa ai “progetti di ricerca / coordinamento e responsabilità”; invece, il contratto con il CNR del dott. OMISSIS avrebbe dovuto essere valutato sulla base di tale criterio, essendo un contratto di ricerca;
(ix) in merito al criterio “premi e riconoscimenti” si ribadisce l’affinità del settore scientifico disciplinare in cui è professore associato il dott. OMISSIS e si rileva l’assenza di limitazioni al riguardo all’interno dei criteri predeterminati dalla commissione; inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione, pur essendo prevista tra i criteri, l’abilitazione quale professore di prima fascia posseduta dal dott. OMISSIS, mentre non sarebbe stata valutabile la vincita di un concorso da RTDA da parte del dott. OMISSIS, non rientrando in alcuno degli elementi previsti dal criterio;
Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni evidenzia quanto segue:
(a) la commissione nella propria relazione ammetterebbe di aver violato i criteri previsti dal bando nonché quelli predeterminati nel verbale n.1 quando afferma di aver attribuito un punteggio ai lavori collettanei anche in assenza della specificazione del contributo di ogni autore.
Infine, precisa che, per mero errore materiale, nel ricorso è stato riportato che il prof. OMISSIS era presidente della commissione di valutazione del dottorato del dott. OMISSIS.
- Nella replica del dott. OMISSIS in primo luogo si sostiene il carattere neutro del confronto effettuato dal dott. OMISSIS tra le valutazioni espresse dalla commissione originariamente nominata e da quella successiva. In secondo luogo, si evidenzia che i rilievi del dott. OMISSIS volti a dimostrare la disomogenea applicazione dei criteri, il difetto di istruttoria e l’illogicità dei giudizi della commissione atterrebbero in realtà al merito delle valutazioni della commissione esaminatrice. Peraltro, in assenza dell’indicazione di elementi sintomatici dei vizi tali rilievi si risolverebbero in mere prospettazioni di parte. In terzo luogo si ribadisce che la corretta assegnazione al dott. OMISSIS dei punteggi relativi all’attività didattica, agli incarichi di coordinamento e direzione, agli altri titoli, alle pubblicazioni.
- All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
- In via preliminare si ritiene di dover disporre la riunione del ricorso iscritto al n.r.g. 5961/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 4/08/2025 e in data 3/10/2025, e del ricorso iscritto al n.r.g. 6146/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 8/10/2025, in ragione della loro connessione soggettiva ed oggettiva, riguardando la medesima vicenda concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, n. 7220/2023).
- Le impugnative sono complessivamente infondate e tale infondatezza consente di prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso del dott. OMISSIS, eccepiti dalla dott.ssa OMISSIS e dall’Ateneo in ragione del mancato superamento della prova di resistenza e dell’insindacabilità del giudizio tecnico della commissione, e dell’atto di intervento del medesimo dott. OMISSIS (per completezza, su caso analogo: Cons. Stato, sez. VII, n. 4482/2024), che riproduce essenzialmente il contenuto del ricorso autonomo iscritto al n.r.g. 6146/2025.
- Le censure dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti proposti dalla dott.ssa OMISSIS e dal dott. OMISSIS (nonché dell’atto di intervento presentato da quest’ultimo) sono scrutinati congiuntamente per continuità di argomentazione, procedendo all’esame delle censure relative alla valutazione dei titoli e del curriculum, alla valutazione delle pubblicazioni, all’incompatibilità del presidente della commissione con il vincitore della selezione.
- Con riguardo ai titoli, il secondo e il quarto motivo del ricorso introduttivo, del primo e del secondo atto di motivi aggiunti dalla dott.ssa OMISSIS e il primo motivo del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti del dott. OMISSIS sono infondati.
Entrambi i ricorrenti sostengono in sostanza che la commissione avrebbe, per un verso, svalutato i titoli rispettivamente posseduti e, per altro verso, sopravvalutato il profilo curriculare del dott. OMISSIS.
- Non meritano condivisione la critica rivolta dalla dott.ssa OMISSIS alla valutazione dell’attività didattica del dott. OMISSIS. Le censure relative alla sproporzione e alla non corrispondenza del punteggio assegnato al criterio di riferimento (criterio sub “A”) contestano in sostanza che il dott. OMISSIS avrebbe ricevuto il punteggio massimo attribuibile pur a fronte di un’attività didattica esigua rispetto agli altri candidati. Presupposto implicito di tali censure è che l’oggetto del giudizio della commissione con riguardo ai diversi candidati sia costituito da attività omogenee e, soprattutto, che il criterio di giudizio predeterminato abbia natura quantitativa.
Inoltre, non deve essere trascurata la piena autonomia di giudizio della nuova commissione rispetto alla precedente nella rinnovazione della valutazione dei candidati (Cons. Stato, sez. VI, n. 6020/2019). Autonomia che riguarda anche la valutazione dell’attività didattica e, conseguentemente, l’assegnazione dei punteggi ad essa relativi.
Ciò posto, si osserva che non è possibile effettuare una comparazione meramente quantitativa tra l’attività didattica svolta dalla dott.ssa OMISSIS e quella degli altri candidati, basata unicamente sulla numerosità e sulla durata degli insegnamenti. Aderire a tale tesi comporterebbe la trasformazione della natura del criterio sub “A” da qualitativa a quantitativa, poiché tale criterio non sarebbe più orientato all’apprezzamento discrezionale dell’attività didattica svolta, ma alla misurazione della durata dei periodi di insegnamento, valorizzando in tal modo la semplice anzianità di servizio, pur non prevista tra i parametri predeterminati. La natura qualitativa del giudizio e la prevalenza del candidato vincitore emergono dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla commissione, ove l’attività didattica della dott.ssa OMISSIS “non è prevalente come invece si riscontra per altri aspetti del curriculum”, è “intensa (…) anche se per lo più intrapresa in condivisione con altri”, “abbastanza buona, ma non allo stesso livello della produzione scientifica”, mentre quella del dott. OMISSIS è considerata “significativa”, “consistente”, continuativa, coerente con il settore scientifico disciplinare di riferimento, svolta presso università nazionali e internazionali.
- Del pari infondate sono le doglianze relative alla mancata valutazione dell’attività svolta in qualità di correlatrice di quattro tesi, ricavabile dal curriculum, in quanto trascurano il necessario giudizio di pertinenza dei titoli svolto dalla commissione.
Con riguardo alla discrezionalità della commissione si richiama “il consolidato orientamento secondo cui i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 7 novembre 2022, n. 9768)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 553/2024).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche dianzi illustrate, con particolare riguardo al carattere qualitativo del giudizio della commissione in relazione al parametro sub “A”, scolora la censura che stigmatizza la presunta contraddittorietà tra il punteggio numerico attribuito all’attività didattica (14 punti) e la valutazione della stessa come “buona” nel giudizio complessivo della precedente commissione.
- Prive di pregio sono anche le censure volte a stigmatizzare l’incoerenza, la contraddittorietà e la disparità di trattamento che caratterizzerebbero i punteggi attribuiti in relazione ai criteri sub “C”, “G” a seguito del confronto con quelli assegnati agli altri candidati.
Anche tali censure si basano sull’asserito presupposto della mancata valutazione da parte della commissione di altre attività pur inserite nel curriculum. In particolare, per il criterio sub “C” non sarebbero stati presi in considerazione gli incarichi istituzionali contrattualizzati presso vari istituti di ricerca e l’attività di research fellowshipe research visit; per il criterio sub “G” gli ulteriori premi e riconoscimenti esibiti, il dottorato di ricerca e la partecipazione a diversi enti e istituzioni. Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati» (Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2016, n. 2423; id. 10 settembre 2015, n. 4219, in cui si sottolinea il rilievo del «metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale» pena «una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative»)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 7586/2023; n. 9226/2022).
L’infondatezza delle censure in argomento deriva in primo luogo dal fatto che si limitano a ipotizzare la mancata valutazione di titoli e attività esibite nel curriculumdalla ricorrente, senza tuttavia involgere profili di illogicità del procedimento valutativo della commissione, come eccepito nella memoria di replica dal dott. OMISSIS.
In secondo luogo, trascurano la circostanza che, correttamente, la commissione non ha preso in considerazione – con riguardo a tutti i candidati – i titoli e le esperienze collocati nel periodo antecedente al conseguimento della laurea. Tale impostazione è coerente con i criteri di massima di cui all’allegato 1 del verbale n. 1 della commissione esaminatrice, secondo cui gli “elementi di valutazione dei titoli” enumerati nelle categorie da “A” ad “H” concernono attività didattiche e di ricerca il cui svolgimento presuppone la conclusione della formazione universitaria. La selezione è infatti rivolta a chi già riveste la posizione di professore di seconda fascia ovvero di studioso in possesso della pertinente abilitazione scientifica nazionale presso Ateneo diverso da quello che bandisce il concorso (artt. 1 e 2 del bando, all. 3 prod. Università).
- Anche la sproporzione denunciata dal dott. OMISSIS tra la valutazione della propria attività didattica e quella del vincitore è infondata. Al riguardo valgono le considerazioni già svolte in relazione all’analoga censura sollevata dalla dott.ssa OMISSIS, ovverosia che essa presuppone la natura quantitativa del criterio sub “A” e l’omogeneità del contenuto degli insegnamenti i cui punteggi sono sottoposti a confronto.
Oltre all’accertata natura qualitativa del criterio sub “A” che, come illustrato, non può essere trasformato in uno strumento di surrettizia valorizzazione dell’anzianità di servizio del candidato, ciò che rileva con riguardo all’attività didattica del dott. OMISSIS è proprio la non perfetta omogeneità del contenuto degli insegnamenti dallo stesso esibiti ai fini della valutazione, in quanto afferenti a una materia diversa (“Etruscologia e Antichità Italiche”, SSD L-ANT/06) rispetto a quella relativa al posto messo a concorso (“Preistoria e Protostoria”, L-ANT/01). Come eccepito dall’Ateneo, l’infondatezza della censura rivolta dal dott. OMISSIS alla valutazione dell’attività didattica deriva dal fatto che la critica non tiene conto delle differenti articolazioni del settore scientifico disciplinare in cui si colloca la materia del posto messo a concorso. Tale circostanza rende priva di rilevo ogni semplice comparazione o proporzione di carattere quantitativo tra gli insegnamenti svolti dai candidati poiché, in caso contrario, si finirebbe per obliterare la connotazione discrezionale del giudizio della commissione, come prevista dal relativo criterio sub “A” (“l’attività didattica svolta e in particolare l’attività svolta a livello universitario, con riferimento ad insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità e alla continuità didattica”, all. 3 prod. Università). Criterio che, data la natura discrezionale, sfugge ad una predeterminazione quantitativa sulla base del numero di ore di insegnamento.
Il che rende priva di rilevo anche l’argomentazione basata unicamente sul carattere pluriennale dell’attività didattica svolta dal dott. OMISSIS. A quest’ultimo è stato peraltro attribuito il punteggio massimo proprio in virtù del carattere discrezionale del criterio di valutazione, che ha consentito alla commissione di valutare il dato quantitativo degli insegnamenti non in sé stesso ma tenendo conto dell’afferenza al settore scientifico disciplinare individuato nel bando (“L’attività didattica riguarda in grande prevalenza il SSD di Etruscologia e Antichità italiche e solo in minima parte la Preistoria e Protostoria. Raggiunge comunque il massimo dei punti attribuibili per la didattica”; all. 18 prod. Università, verbale n. 7, pag. 15 di 115).
- Le argomentazioni del dott. OMISSIS relative alla differenza tra “titolarità” e “responsabilità” dell’insegnamento e alle caratteristiche dei corsi esibiti dal dott. OMISSIS impingono nel merito della valutazione della commissione e, in concreto, si traducono in un’inammissibile sostituzione al giudizio dell’organo tecnico. Secondo la giurisprudenza “le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario sono, in via di principio, sindacabili in sede giudiziale, nel senso che il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati. Resta, invece, fermo il limite della relatività delle valutazioni tecnico-scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4037/2012).
- Analogo discorso deve essere svolto con riguardo all’asserita afferenza dei corsi tenuti dal dott. OMISSIS in “Statistik für Archäolog” a materia diversa (Statistica per l’archeologia) da quelle riconducibili al settore scientifico disciplinare di riferimento della selezione (Preistoria e Protostoria), ribadendo il principio secondo cui il grado di eterogeneità dell’insegnamento esibito quale titolo rispetto alla materia del posto messo a concorso viene valutato dalla commissione. Inoltre, come si evince dal verbale n. 7 (all. 13 prod. Università), tali corsi hanno concorso unitamente agli altri titoli valutabili all’attribuzione del punteggio complessivo del candidato (ibidem, pagg. 68 di 115; tabella pag. 69 di 115).
Nel contesto della predetta valutazione complessiva – concernente “l’insieme di queste attività” (all. 2 prod. Università, relazione della commissione, pag. 5 di 13) – si inserisce anche la valorizzazione dello svolgimento dell’attività di docenza all’estero, che caratterizza il curriculum del vincitore e quello del dott. OMISSIS.
- Sono del pari infondate le censure rivolte alla valutazione dell’attività didattica della dott.ssa OMISSIS che, analogamente alle argomentazioni svolte con riguardo al dott. OMISSIS, fanno derivare dalla co-titolarità dei corsi l’impossibilità di riconoscere la piena titolarità e responsabilità degli stessi. Si osserva che il criterio sub “A” prevede una nozione ampia di attività didattica rilevante ai fini dell’assegnazione del punteggio (“l’attività didattica svolta e in particolare l’attività svolta a livello universitario”), la quale fa riferimento agli “insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità e alla continuità didattica”, senza tuttavia menzionare lo svolgimento degli stessi in autonomia. Come controdedotto dalla ricorrente, l’aver “co-impartito” i corsi equivale all’assunzione di responsabilità della parte di essi curata dallo specifico docente. Tale tesi coglie nel segno poiché né i criteri predeterminati cui si è autovincolata la commissione né il bando di concorso limitano espressamente la valutazione ai casi in cui il candidato abbia assunto la responsabilità dell’intero corso ovvero abbia svolto in autonomia le lezioni quale unico docente.
Inoltre, non si deve trascurare che, oltre alla titolarità e responsabilità della parte di corso, la commissione valuta la rilevanza dell’insegnamento rispetto al settore scientifico disciplinare del bando e, “Come già evidenziato la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere, nella specie non sussistenti, e dunque sfugge al sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4125)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 9263/2022).
- Non merita condivisione la tesi secondo cui le osservazioni della commissione rappresenterebbero un’inammissibile motivazione postuma. Con riguardo alle osservazioni richieste in corso di giudizio dall’Ateneo alla commissione che ha curato la selezione dei candidati, la giurisprudenza ha affermato che “Si tratta di un’attività non coincidente con quella tipica di valutazione dei candidati ai fini della selezione di quello maggiormente qualificato per il posto di docente universitario a concorso, e come tale non riconducibile alle funzioni istituzionali dell’organo, ma che per il solo fatto che sia stato espressamente richiesto dall’ateneo non può essere considerata svolta in carenza di potere”, il cui “solo limite è dato dall’impossibilità di modificare gli esiti dell’attività di giudizio già svolta” (Cons. Stato, sez. VII, n. 4208/2025).
Orbene, nel caso in esame la nota della commissione assolve ad una funzione esplicativa della propria attività, contestata in sede giurisdizionale, e rispetta i limiti tracciati in via interpretativa dal dianzi richiamato orientamento giurisprudenziale.
- Non colgono nel segno le censure relative alla valutazione degli incarichi di coordinamento e di direzione del dott. OMISSIS, basate su una comparazione prevalentemente quantitativa con il curriculumdel dott. OMISSIS. In primo luogo, dalle tabelle di corrispondenza ministeriali si ricava che l’incarico di “Assistenzprofessor” è equiparabile alla posizione di ricercatore a tempo determinato che, per definizione, implica lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Infondata è la critica del fatto che tale incarico non comporterebbe – come invece ritenuto dalla commissione – il coordinamento di attività di ricerca e che, inoltre, non troverebbe riscontro nelle attività svolte in concreto. Tale critica in primo luogo non tiene conto della differenza di regolamentazione tra gli Atenei in Italia e in Germania, differenza che giustifica l’esistenza stessa dei criteri di corrispondenza tra le posizioni, che sono stabiliti con decreto ministeriale e che consentono di svolgere la valutazione dell’equivalenza tra posizioni accademiche italiane ed estere “in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza” (vedasi allegato del decreto del Miur n. 662/2016). In secondo luogo, si limita a prospettare – ma non dimostra – la mancata assunzione da parte del dott. OMISSIS di responsabilità amministrative – in cui si sostanzia il coordinamento dell’attività ricerca – né fornisce un principio di prova in ordine a questa circostanza, pur a fronte di un’espressa indicazione in tal senso nel curriculumde candidato (doc. 2 prod. dott. OMISSIS, pag. 5 di 16).
- Quanto alla direzione dei progetti, il giudizio della commissione è immune da critiche. La direzione esibita dal dott. OMISSIS, pur essendo un unico incarico della durata di un anno, è stata considerata prevalente rispetto alle sei direzioni esibite dal dott. OMISSIS, poiché queste ultime presentano una pertinenza marginale rispetto al settore scientifico disciplinare di Preistoria e Protostoria. Nei giudizi individuali espressi dai singoli componenti della commissione e nel giudizio collegiale viene infatti riconosciuta la rilevanza delle direzioni del dott. OMISSIS, la quale tuttavia risente – ai fini dell’assegnazione del punteggio – del fatto che “La congruenza con il
SSD per cui è stato bandito il concorso è dunque ridotta” (all. 18 prod. Università, verbale n. 7, pagg. 21-23 di 115).
- Non rileva la circostanza che il titolo non sarebbe stato dichiarato dal candidato dott. OMISSIS alla voce relativa ai “progetti di ricerca / coordinamento e responsabilità”, trattandosi di un dato puramente formale relativo alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, la cui valutazione – che comprende anche la corretta riconduzione dei titoli alle voci e alle categorie predeterminate – è affidata alla commissione.
- Per tale ragione non merita condivisione neppure l’argomentazione con cui il dott. OMISSIS lamenta l’omesso esame del proprio contratto con il CNR e l’erronea riconduzione del proprio contratto da ricercatore all’interno del criterio sub “H”, relativo a “Compiti istituzionali, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, partecipazione a collegi di scuole di specializzazione o di dottorato” (fino a 3 punti), anziché in quello sub “D”, relativo alla “fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca” (fino a 5 punti). Non sussistono né le carenze istruttorie e né l’applicazione non uniforme del criterio valutativo lamentate nell’impugnativa. Come precisato nella nota di osservazioni della commissione esaminatrice (all. 1 prod. Università, fasc. dott. OMISSIS), “Il contratto con il CNR è stato valutato nella direzione di progetti” in coerenza con l’indicazione effettuata dal dott. OMISSIS nel proprio curriculum(punto 6 – direzione del progetto, all. 16.2 prod. dott. OMISSIS, pag. 14 di 25), mentre, “l’attività di ricercatore presso l’Università della Calabria come ricercatore universitario in ruolo e pertanto con un incarico strutturato e istituzionalizzato” è stata valutata secondo la voce sub “H”. Come eccepito dall’Ateneo, al criterio in argomento (i.e. sub “H”) è stata correttamente ricondotta anche la partecipazione a scuole di dottorato e, inoltre, l’assegnazione del punteggio massimo ha precluso nel caso di specie l’attribuzione di eventuali ulteriori punti per tale categoria. Pertanto, non si sono verificate né un’omissione valutativa di elementi che da soli avrebbero comunque consentito di riconoscere il punteggio massimo con riguardo al criterio di cui si tratta né l’errata riconduzione a tale criterio del contratto di ricercatore, non potendo quest’ultimo essere valutato alla luce del parametro relativo agli “assegni, contratti e borse di studio” e, quindi, condurre all’attribuzione di un punteggio diverso da zero.
- Priva di pregio è la censura concernente la valutazione parziale della partecipazione a gruppi di ricerca (criterio sub “E”) poiché, come già illustrato, l’esame delle voci inserite nel curriculum, con particolare riferimento ai titoli, non può risolversi in un apprezzamento quantitativo della numerosità degli elementi esibiti dal candidato, poiché invece ogni titolo è sottoposto al vaglio di rilevanza ai fini della selezione e di pertinenza rispetto al settore scientifico disciplinare in cui è inquadrato il posto messo a concorso.
- Infondata è poi la critica diretta alla valutazione compiuta dalla commissione riguardo agli altri titoli di cui al criterio sub “G” [(“premi e riconoscimenti, partecipazione a comitati editoriali e scientifici, affiliazione ad Istituzioni di ricerca italiane e straniere, abilitazione scientifica nazionale di prima fascia): fino a un massimo punti 4]. Come chiarito nella nota di osservazioni della commissione esaminatrice (all. 1 prod. Università, fasc. dott. OMISSIS, pag. 4 di 8, punto 6.1), “Per quanto riguarda la voce premi e riconoscimenti la valutazione della Commissione per tutti i candidati ha riguardato esclusivamente quelli che sono più direttamente attribuibili al SSD di Preistoria e Protostoria”. Non si è verificata alcuna erronea omissione di giudizio, ma una valutazione correttamente orientata dalla congruità dello specifico titolo con il settore scientifico disciplinare di riferimento. La congruità ovvero l’afferenza al settore scientifico disciplinare è il presupposto immanente di tutte le selezioni di docenti universitari, non essendo logico ovvero razionale consentire la valutazione di elementi completamente avulsi rispetto alla materia in cui è stata bandita la selezione.
L’argomentazione sull’affinità del settore scientifico disciplinare in cui è professore associato il dott. OMISSIS non giova e anzi conferma la correttezza dell’operato della commissione, la cui valutazione non è stata compressa attraverso l’introduzione in sede applicativa di limitazioni non previste dai criteri predeterminati, ma si è sviluppata proprio attraverso l’apprezzamento dell’affinità in parola rispetto alla materia di concorso. Tale apprezzamento non ha travalicato i limiti della discrezionalità riconosciuta alla commissione nel valutare il profilo del candidato in relazione al settore scientifico disciplinare contemplato dal bando di concorso (Cons. Stato, sez. VI, n. 1772/2022).
Quanto all’abilitazione quale professore di prima fascia posseduta dal dott. OMISSIS, come riportato nel paragrafo del verbale n. 7 dedicato alle “Notizie biografiche e professionali” (doc. 17 prod. dott. OMISSIS, verbale 7, pag. 15 di 115), essa è stata ottenuta dal dott. OMISSIS nel 2017 con riguardo al settore concorsuale 10/A1 Archeologia ed è stata presa in considerazione dalla commissione esaminatrice in relazione al criterio sub “G” unitamente agli altri titoli ritenuti rilevanti (doc. 17 prod. dott. OMISSIS, verbale 7, pag. 15 di 115).
Diverso è il discorso con riguardo alla valutabilità della vincita di un concorso da RTDA da parte del dott. OMISSIS, poiché – come chiarito dalla commissione – si tratta del “risultato di un concorso pubblico selettivo” che è stato “valutato fra i riconoscimenti, considerato anche che il ruolo di RTDA comporta l’affiliazione formale a una istituzione di ricerca quale è a tutti gli effetti l’Università” (….) e, inoltre, il relativo bando afferisce al SSD L-ANT/01, Preistoria e Protostoria.
Ne consegue che l’infondatezza della ricostruzione del dott. OMISSIS, secondo cui egli avrebbe dovuto ricevere in relazione alla voce in argomento l’assegnazione di 4 punti in luogo dei 3,5 attribuiti, mentre il dott. OMISSIS avrebbe dovuto ricevere zero punti in luogo dei 0,55 punti assegnati.
- Del pari infondati sono il primo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, del primo e del secondo atto di motivi aggiunti della dott.ssa OMISSIS e il secondo motivo del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti proposti dal dott. OMISSIS, concernenti la valutazione delle pubblicazioni e l’incompatibilità del presidente della commissione.
- Non meritano ingresso le censure che la dott.ssa OMISSIS rivolge al punteggio assegnato alle pubblicazioni del vincitore (42,86 punti).
In particolare, non presenta profili di illogicità ovvero irrazionalità manifesta rispetto al criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale l’attribuzione del punteggio massimo (0,75 punti) alla pubblicazione n. 7 del dott. OMISSIS. Come eccepito da quest’ultimo, l’assenza di riferimento nei criteri predeterminati alla necessaria collocazione della rivista in fascia “A” dimostra la correttezza dell’operato della commissione nel valutare il “valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica”. Con riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni si osserva che la commissione può rilevare il <carattere “non di settore”> della rivista su cui è stato pubblicato un articolo anche a prescindere dalla presenza di una previsione specifica della lex specialis, poiché l’apprezzamento della <corrispondenza tra le riviste che ospitano i contributi e il settore scientifico – disciplinare in cui i contributi stessi si inseriscono è percepibile in via immediata e non può non essere considerato in sede valutativa, a prescindere dalla sua esplicita menzione nella lex specialis> (Cons. Stato, sez. VI, n. 20/2018).
- Parimenti infondata è la censura in ordine all’illegittima assegnazione del punteggio massimo alle pubblicazioni del dott. OMISSIS da n. 1 a n. 5 con riguardo al parametro della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico”. Anche in tal caso la prospettazione della dott.ssa OMISSIS non fornisce elementi sintomatici tali da rivelare l’abnormità del giudizio espresso (di natura eminentemente qualitativa) ovvero il travalicamento dei confini del potere discrezionale della commissione nell’apprezzamento dei contributi del candidato.
- Anche le censure rivolte dal dott. OMISSIS alle modalità di fissazione dei criteri e dei subcriteri di valutazione delle pubblicazioni sono infondate.
Come noto, la nuova commissione ha recepito i criteri predeterminati dalla prima commissione senza apporvi modifiche. La differenza dei risultati del procedimento valutativo tra le due commissioni non è pertanto riconducibile alle modalità di fissazione dei criteri e dei subcriteri di valutazione delle pubblicazioni, essendo dovuta all’autonomia di giudizio dei predetti organi collegiali, esercitata pur sempre nel rispetto dei limiti dei punteggi massimi e secondo la tassonomia prestabilita.
- Risulta rispettato il criterio valutativo previsto dal bando e predeterminato dalla commissione in ordine all’apprezzamento dell’“apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”. Come chiarito nelle osservazioni della commissione esaminatrice (all. 1 prod. Università nel fascicolo dott. OMISSIS, pag. 5 di 8), la prassi osservata in ambito accademico “comporta che l’ordine degli autori abbia un senso secondo criteri di progressione” e “La posizione di primo autore, quando tale posizione non sia dovuta meramente all’ordine alfabetico, notoriamente comporta un maggior grado di carico di lavoro e di responsabilità scientifica da parte del primo/i autore/i”. In base delle caratteristiche della pubblicazione l’organo collegiale può essere “in grado di discernere la rilevanza e le differenze dell’apporto degli Autori nel caso di pubblicazioni a più nomi”, apporto che “può essere determinato anche in casi dove non sia stato specificato il contributo di ogni singolo autore o laddove non sia rilevabile o evincibile la posizione di primo autore o di corresponding author”. Il contributo dell’autore è stato poi sottoposto al vaglio di congruità con il settore scientifico disciplinare di riferimento ai fini dell’assegnazione del punteggio (all. 1, ibidem). La ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle pubblicazioni con più autori rende prive di rilievo le contestazioni mosse dalla dott.ssa OMISSIS con riguardo alle pubblicazioni del dott. OMISSIS e le controdeduzioni presentate in replica da quest’ultimo. Non può sostenersi che l’attribuzione dei lavori collettanei sarebbe avvenuta anche in assenza della specificazione del contributo dei singoli autori, in quanto la commissione ha preso in considerazione l’apporto individuale dell’autore seguendo un criterio riconosciuto dalla comunità accademica e, nel caso di inapplicabilità di tale criterio, ha tenuto conto delle specificità della singola pubblicazione al fine di “discernere la rilevanza e le differenze dell’apporto degli Autori” e, quindi, l’impegno del singolo autore.
- Non merita condivisione neppure la tesi secondo cui in sostanza la commissione esaminatrice, dopo aver espresso i giudizi sulle pubblicazioni dei candidati (doc. 13 prod. dott. OMISSIS, verbale n. 6) e, quindi, quando era già a conoscenza dei nominativi dei candidati, avrebbe fissato subcriteri e subpunteggi numerici (doc. 14 prod. dott. OMISSIS, verbale n. 7), integrando in tal modo i parametri predeterminati. In realtà non si è trattato di un’integrazione dei criteri predeterminati ma della traduzione in termini numerici dei giudizi sintetici espressi dalla commissione proprio sulla base dei criteri in parola, al fine di rendere intellegibile l’ordine di merito dei candidati. Come eccepito dall’Ateneo, i giudizi sono stati espressi (nell’allegato A al verbale 6) tenendo conto dei predetti criteri e sub-criteri (allegato 1 al verbale 1) e poi trasposti in forma numerica (nel verbale 7) entro i limiti predeterminati (allegato 1 al verbale 1) e la coerenza di tale trasposizione trova riscontro nella corrispondenza tra i punteggi numerici e le categorie cui si riferiscono i giudizi sintetici (“A” – “H” di cui al più volte citato allegato 1 al verbale 1). Tali circostanze sono ricavabili dalla parte introduttiva del verbale n. 7 (doc. 14 prod. dott. OMISSIS, pag. 4 di 115), ove si precisa testualmente che “Per quanto riguarda le valutazioni dei titoli riportate nell’allegato A di questo verbale si riporta quanto già formalizzato nell’allegato 1 del verbale 1”. Alla luce di tali considerazioni la censura in esame si risolve in una critica del verbale sotto il profilo formale (ovvero della tecnica di redazione del verbale) nella parte in cui la valutazione sintetica riportata nel verbale n. 6 è stata trasposta in forma numerica nel verbale successivo. L’impostazione adottata dalla commissione esaminatrice è rispettosa del bando (art. 4), che non prevede un obbligo di redazione dei verbali dei lavori secondo modalità diverse da quelle in concreto osservate. D’altronde, “nel nostro ordinamento vige ed opera – di regola – il c.d. “principio della libertà della forma degli atti amministrativi”, da intendere nel senso che in mancanza di espresse e tassative disposizioni in contrario – e ferma l’obbligatorietà della forma scritta (salvo che per gli ‘ordini’, oralmente impartibili) e del rispetto delle forme stabilite per la corretta notifica o comunicazione degli atti – l’Amministrazione può redigere i provvedimenti secondo l’impostazione che ritiene più adatta a conferire ad essi efficacia” (C.G.A.R.S., sez. giur., n. 269/2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 1565/2007). Lo scopo dei verbali della commissione esaminatrice non è quello di riportare ogni dettaglio dell’attività di correzione svolta dal collegio, ma di documentare le operazioni più significative, dovendo pertanto “contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali (cfr. TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 1627 del 5 marzo 2002)” (Cons. Stato, sez. I, n. 1489/2011).
Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che “Nei concorsi pubblici, oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, con la conseguenza che l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805). Invero la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; id. Sez. IV, 12 novembre 1993, n. 1001)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 743/2022).
- Priva di pregio è la tesi dell’apprezzamento non imparziale della rilevanza della sede editoriale delle pubblicazioni, che avrebbe caratterizzato l’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni del dott. OMISSIS n. 1 (“buona”; 0,50 punti) e n. 7, 9, 10 e 11 (“discreta”; 0,30 punti). La tesi in argomento trascura tuttavia il parametro “D”, che è volto a giudicare il “valore scientifico della sede editoriale”. Tale giudizio non si incentra solo sul radicamento territoriale della pubblicazione (e, quindi, sulla platea – nazionale ovvero locale – dei potenziali destinatari dei contenuti) ma comporta necessariamente la valutazione della congruità della pubblicazione con il SSD di riferimento della selezione, come emerge dalla nota di osservazioni della commissione (doc. 1 prodotto dall’Università nel fascicolo del dott. OMISSIS, pag. 6 di 8). La differenza di valutazione del dott. OMISSIS rispetto agli altri candidati, contestata in sede di ricorso, trova quindi la propria giustificazione nel bilanciamento tra la diffusione della pubblicazione e l’afferenza alla materia di concorso che caratterizza l’apprezzamento del “valore scientifico della sede editoriale” della pubblicazione.
- Del pari infondata è la critica mossa al punteggio assegnato alla pubblicazione n. 6 (0,20 punti in luogo dei 0,30 punti spettanti) in relazione al criterio “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione nell’ambito del SSD oggetto del concorso”, in quanto si traduce essenzialmente nella sostituzione del giudizio proposto dal ricorrente alla valutazione della commissione.
La contestazione dell’illegittimità dei giudizi adottati dalla commissione avrebbe dovuto essere illustrata attraverso indici di inattendibilità dei criteri ovvero tramite la prova di un non corretto accertamento dei fatti. Invece, come noto, i criteri stabiliti dalla prima commissione esaminatrice sono stati osservati – senza modifiche – dalla nuova commissione nella procedura selettiva in oggetto.
- Sono prive di rilevo le argomentazioni addotte dal dott. OMISSIS in ordine all’individuazione della data del radiocarbonio e agli studi sui quali si è basata la pubblicazione n. 5, che prende in considerazione tale data, trattandosi di profili che riguardano il merito del giudizio discrezionale della commissione. Si osserva che la pubblicazione in parola ha riportato 2,05 punti complessivi, di cui 0,20 punti assegnati al parametro “Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione nell’ambito del SSD oggetto del concorso”, trattandosi di “Contributo non molto approfondito nell’attribuzione cronologica (cfr. trattamento metodologicamente non corretto delle date radiocarboniche, per il quale non viene considerato il range della deviazione standard e
della calibrazione) su alcuni contesti protostorici dalla Regia di Roma (scavi Brown)” e, comunque, “Complessivamente (…) giudicabile sufficiente” (doc. 17 prod. dott. OMISSIS, verbale n. 7, pagg. 18-19 di 115).
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’organo collegiale (doc. 1 prodotto dall’Università nel fascicolo del dott. OMISSIS, paragrafo 2.3, pag. 6 di 8) appare ragionevole e logica la valutazione effettuata, essendo mancata la ricalibrazione della “data radiocarbonica risalente agli anni settanta” (ricalibrazione ritenuta invece necessaria dalla commissione), “nonostante sia di uso universalmente comune nel campo degli studi di Preistoria e Protostoria”.
- Non merita ingresso la censura della scorretta applicazione dei criteri nella valutazione comparativa dei candidati, con particolare riferimento all’“apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione: punti 12 (fino a un massimo di punti 1 per pubblicazione)”. Si ribadiscono le considerazioni svolte in ordine alla possibilità di evincere dalle pubblicazioni con più autori l’apporto individuale e si richiama la giurisprudenza secondo cui <La valutazione comparativa non implica affatto un “confronto a coppie” in cui ciascun candidato vada comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri” (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 919)> (Cons. Stato, sez. VI, n. 6341/2021), in quanto <il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito. Infatti, la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati> (Cons. Stato, sez. VII, n. 4185/2025)
Ne derivano la corretta assegnazione dei punteggi alle pubblicazioni dei candidati oggetto di contestazione e l’infondatezza dell’asserita svalutazione del dott. OMISSIS.
- Infondata è la tesi, sostenuta da entrambi i ricorrenti, della sussistenza dell’incompatibilità del presidente della commissione esaminatrice, prof. OMISSIS, con il vincitore della selezione, dott. OMISSIS.
La presenza del nominativo del prof. OMISSIS per ventidue volte nel curriculum del dott. OMISSIS, la responsabilità scientifica di scavi diretti dal prof. OMISSIS, la partecipazione a progetti da lui diretti, le correlazioni in tesi di laurea, lo svolgimento di lezioni nei corsi del prof. OMISSIS, la pubblicazione di articoli come coautore, l’aver svolto il ruolo di tutor e di presidente di commissione del dottorato del dott. OMISSIS sono circostanze (dedotte dal dott. OMISSIS, il quale ha poi precisato l’insussistenza della seconda) che non comportano di per sé la sussistenza di un’incompatibilità ovvero l’insorgenza di un obbligo di astensione, poiché devono essere contestualizzate alla luce della natura effettiva dei rapporti e della loro collocazione nel tempo.
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 23863/2025), <In proposito, «giova richiamare l’orientamento della giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 10 luglio 2017 n. 3373), secondo cui: – “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.”; – “la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali”; – “perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio”, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico”; – deve quindi trattarsi di “un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”. Ancora, la giurisprudenza della Sezione, richiamata anche nella Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, ha ulteriormente specificato, in ordine all’attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio, che “nell’ambito dei concorsi universitari non comporta l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato” (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420)» (Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772). Ancor più recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che «“nelle procedure concorsuali, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico e comunque di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.” (Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n.1628). La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.; la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867). Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo “rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità» (Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552). In virtù delle coordinate ermeneutiche desumibili da tale orientamento (che il Collegio condivide pienamente), si desume che dell’incompatibilità in questione va data un’interpretazione fortemente restrittiva, nell’ottica di scongiurare qualsiasi rischio di paralisi nelle attività concorsuali. In questa prospettiva, detta incompatibilità può sussistere soltanto in presenza i) di interessi economici che stabilmente legano il commissario e il candidato, ii) ovvero di uno stretto e costante rapporto personale di affetto e/o di amicizia. Le collaborazioni di natura puramente accademica, quand’anche significative e protratte nel tempo, non sono invece da sole mai sufficiente a farla sorgere>.
- Nel caso in esame, la collaborazione posta alla base della contestazione dell’incompatibilità del prof. OMISSIS è risalente nella parte in cui si presenta più consistente, mentre presenta carattere occasionale e natura puramente accademica con riguardo alla lezione sui “santuari nuragici” del 2023. Come eccepito dal dott. OMISSIS, la tassatività delle cause di incompatibilità, il carattere risalente delle pubblicazioni, l’interruzione di ogni forma di collaborazione accademica e professionale a decorrere dal 2016, la natura occasionale della lezione del 2023 non consentono di ritenere integrata la causa di incompatibilità denunciata in sede di ricorso, non essendo stata provata un’attuale e perdurante comunanza di interessi economici tra il componente della commissione esaminatrice e il candidato.
- Inoltre, il dott. OMISSIS nella memoria di replica precisa che, per mero errore materiale, nel ricorso è stato riportato che il prof. OMISSIS era presidente della commissione di valutazione del dottorato del dott. OMISSIS, fatto che era stato peraltro contestato nello scritto difensivo dell’Ateneo.
- Analoghe considerazioni valgono per le censure sollevate dalla dott.ssa OMISSIS. L’esistenza di rapporti “saldi, intensi e continuativi” tra il presidente della commissione e il candidato vincitore, quale causa di incompatibilità e motivo di astensione, necessita di una prova rigorosa della collaborazione e del fatto che tale collaborazione si protragga da tempo, non essendo sufficienti mere prospettazioni di parte. Più precisamente “si richiede l’effettività, e non la semplice prospettabilità, di un conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)” (Cons. Stato, sez. VII, n. 588/2026).
- Come illustrato, tale prova rigorosa è mancata nel caso specifico. Aderire alla tesi della ricorrente significherebbe adottare un’interpretazione estensiva dei motivi di incompatibilità in palese contrasto con il loro carattere tassativo e individuare su tale base un obbligo di astensione inesistente, in quanto non correlato alla prova di stabili interessi economici tra il componente della commissione e il candidato ovvero di rapporti personali stretti e constanti nel tempo.
- A tale riguardo non possono ritenersi sussistenti né la violazione dei criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice e né il dovere di astensione in capo al prof. OMISSIS con riguardo alle attività e ai lavori svolti dal dott. OMISSIS sotto la sua direzione. In primo luogo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di astensione non sussiste neppure <quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”>, in quanto <la legislazione universitaria – pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” – non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del “maestro”>, ma <nel tenere conto di queste realtà e del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l’obbligo di astensione per il “maestro” così selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo, sicché l’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che vi è stata una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità> (Cons. Stato, sez. VII, n. 4465/2024).
In secondo luogo si osserva che nessuna delle tre pubblicazioni redatte in collaborazione e riportate nel curriculum del dott. OMISSIS (doc. 14 prod. dott.ssa OMISSIS, pagg. 10, 14) è stata presentata per la valutazione (doc. 17 prod. dott.ssa OMISSIS, verbale n. 6, pagg. 42-48).
- In conclusione, il Collegio ritiene che, previa riunione del ricorso iscritto al n.r.g. 5961/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 4/08/2025 e in data 3/10/2025 e con intervento ad adiuvandumdel dott. OMISSIS, con il ricorso iscritto al n.r.g. 6146/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 8/10/2025, le impugnative siano complessivamente infondate e, pertanto, debbano essere respinte.
- Le peculiarità della vicenda controversa consentono di giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– dispone la riunione del ricorso iscritto al n.r.g. 5961/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 4/08/2025 e in data 3/10/2025 e con intervento del dott. OMISSIS, e del ricorso iscritto al n.r.g. 6146/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 8/10/2025;
– respinge il ricorso iscritto al n.r.g. 5961/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 4/08/2025 e in data 3/10/2025 e con intervento del dott. OMISSIS;
– respinge il ricorso iscritto al n.r.g. 6146/2025, come integrato dai motivi aggiunti in data 8/10/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/04/2026

