TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, 2 aprile 2026, n. 6128

Escluso il tetto del 30% per i compensi su progetti europei rendicontati

Data Documento: 2026-04-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

I compensi incentivanti spettanti a professori e ricercatori universitari per attività di ricerca svolta nell’ambito di progetti europei e internazionali, ove determinati sulla base di prestazioni effettivamente rese e analiticamente rendicontate mediante time sheets, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento di Ateneo vigente ratione temporis, non sono riconducibili alla distinta quota premiale di cui all’art. 9, comma 1-bis, l. n. 240/2010. Essa, infatti, riguarda esclusivamente le risorse derivanti dalla componente forfettaria o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione dei progetti di ricerca. Ne consegue che il limite del 30% del trattamento economico individuale previsto da tale disposizione non si applica ai compensi parametrati su rendicontazione analitica. In assenza di una espressa disciplina transitoria o di una previsione di retroattività, la normativa sopravvenuta non può incidere su compensi già maturati nel vigore della disciplina previgente, in ossequio al principio di irretroattività della legge e di tutela del legittimo affidamento.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14130 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei seguenti atti:

  1. a) Della nota della Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, datata 21.10.2024, con cui, in risposta all’istanza avanzata dalla Prof.ssa OMISSIS di corresponsione dei compensi incentivanti di cui agli artt. 7 e ss del Regolamento dell’Ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionale, in conformità al Verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13.12.2023, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta in quanto l’Università resistente avrebbe avviato un procedimento di revisione della normativa interna in materia di compensi aggiuntivi per la valorizzazione della ricerca, per effetto dell’introduzione del comma 1 bis dell’art. 9 della Legge n. 240/2010 ad opera della Legge 21 giugno 2023 n. 74;
  2. b) Di ogni altro atto presupposto, compresa, per quanto occorrer possa, la nota meramente interlocutoria inviata via mail alla ricorrente in data 19 dicembre 2023, con cui il responsabile dell’International Research Office dell’Università Tor Vergata Roma ha comunicato alla stessa di tenere “in stand-by” l’istanza di liquidazione dei suddetti compensi, tenuto conto che la procedura di premialità per i progetti europei ed internazionali era stata momentaneamente sospesa e sottoposta a valutazione da parte di una Commissione interna in relazione a quanto previsto dal DL n. 44/2023 convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74;
  3. c) Tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, ivi inclusi gli atti/provvedimenti/deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo, richiamati nella nota del 21.10.2024, di non meglio specificata modifica delle disposizioni regolamentari di cui al richiamato

Regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali dell’Università resistente emanato con DR n. 3933 del 9.12.2009 modificato con DDRR n. 2575 del 18.11.2014 e n. 208 del 30.1.2019;

  1. d) Nonché per quanto occorrer possa, in via subordinata, previa disapplicazione, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1299 del 27.09.2023 nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che il disposto di cui all’art. 9 comma 1 bis della Legge 240/2010 introdotto dal DL 44/2023 convertito, impone, come ritenuto dall’Università resistente, la revisione del Regolamento dell’Università Tor Vergata sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali emanato con DR n. 3933 del 9.12.2009 modificato con DDRR n. 2575 del 18.11.2014 e n 208 del 30.1.2019, in senso lesivo per la ricorrente ovvero nel senso che i compensi incentivanti già maturati dalla ricorrente in base al disposto di cui all’art. 24, comma 6, del TUPI nonché ex artt. 7 e ss del richiamato Regolamento di Ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali al momento dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 1 bis della Legge n. 240/2010, siano alla stessa dovuti nella misura massima del 30% del trattamento economico individuale;

nonché per l’accertamento:

del diritto della ricorrente all’erogazione dei compensi incentivanti già maturati ed espressamente deliberati come dovuti dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata nel richiamato verbale n. 14/2023 nella misura pari ad euro 85.000,00 euro, corrispondenti ad un totale di 2021 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/01/2022 – 31/06/2023, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi dell’Unione europea con riferimento al finanziamento già ricevuto in esito alla prima rendicontazione trasmessa, in conformità al verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13 dicembre 2023, in relazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE H2020 – Identificazione della Call: ERC-2020- COG – acronimo: BHianca – titolo del progetto: Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe – num. contratto: 101002761 Macroarea di Scienze MM.FF.NN. Dipartimento di Fisica – CUP: E55F20001260006 – Durata: 60 mesi – Data inizio: 01 Gennaio 2022, somma già correttamente rendicontata per il rimborso del tempo produttivo del Prof.ssa OMISSIS, trattandosi di costo documentabile e calcolabile dai diari delle attività (time sheets) predisposti in sede di rendicontazione allegati al predetto verbale, relativi ai primi 18 mesi del progetto a valere sui costi di personale già rendicontati e approvati e da intendersi al lordo di tutti gli oneri quale che sia la loro natura a carico della stessa e dell’Ateneo.

e per la condanna

dell’Università resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta somma di euro

85.000,00 euro corrispondenti ad un totale di 2021 ore dalla stessa lavorate sul progetto BHianca nel periodo 01/01/2022 – 31/06/2023, in conformità al verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13 dicembre 2023, con adozione di ogni provvedimento conseguente,

nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Università resistente di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l’attribuzione della suddetta somma,

oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9 giugno 2025

Per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei seguenti atti:

  1. a) del verbale n. 7/2025 della riunione del 3 giugno 2025 prot. n. 1641 del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, trasmesso alla ricorrente in data 6.6.2025, ove e nella parte in cui il Consiglio di Dipartimento, preso atto della delibera dello stesso Consiglio n. 4/2025 del 8.4.2025, prot n. 1182 del 15.4.2025 e della nota dell’Amministrazione Generale del 3.6.2025 prot n. 1594, ha deliberato il rinvio dell’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.4.2025 di corresponsione dei compensi incentivanti Personale di Ricerca – Progetto europeo BHianca. – call ERC-2020-COG – Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe Acronimo BHianca per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2024, compenso pari a € 94.167,28 (doc 9);
  2. b) del verbale n. 4/2025 del 8.4.2025, prot n. 1182 del 15.4.2025 della riunione del Consiglio di Dipartimento di Fisica, ove e nella parte in cui, preso atto della disposizione dell’Ufficio Ricerca Internazionale di Ateneo con nota del 10/03/2025 acquisita al Prot. 1068 del 07/04/2025, ha rinviato, a maggioranza, l’esame della suddetta istanza della ricorrente sollecitando l’Amministrazione Generale a fornire ulteriori aggiornamenti e indicazioni in merito (doc 10);
  3. c) del presupposto atto dell’Ufficio Ricerca Internazionale di Ateneo di cui alla nota del 10/03/2025

(acquisita al Prot. 1068 del 07/04/2025), ad oggi sconosciuto alla ricorrente, di sospensione della procedura di premialità per i progetti europei e internazionali;

  1. d) della nota dell’Amministrazione Generale del 3.6.2025 prot n. 1594, con cui la stessa ha ritenuto

opportuno sottoporre ad Audit gli incentivi su progetti ancora in corso per avere una non meglio specificata “certificazione” di terza parte (doc 11);

  1. e) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti
  2. f) nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del Regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e internazionali dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata approvato con decreto del Rettore n. 1754/2025 prot n. 28494 del 19.5.2025 (doc 12) ove e nella parte in cui possa essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ovvero nel senso che i compensi incentivanti alla stessa spettanti in base al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE H2020 – programma soggetto a puntuale rendicontazione Identificazione della Call: ERC-2020-COG – acronimo: BHianca – titolo del progetto: Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe – num. contratto: 101002761 Macroarea di Scienze MM.FF.NN. Dipartimento di Fisica – CUP: E55F20001260006 – Durata: 60 mesi – Data inizio: 01 Gennaio 2022, siano liquidati in base alle disposizioni di cui all’art. 8 del predetto Regolamento entrato in vigore in data 20.5.2025 successivamente alla stipula da parte dell’Università del contratto di cui al citato Programma Quadro di Ricerca

nonché per l’accertamento:

del diritto della ricorrente all’erogazione dei compensi incentivanti già maturati espressamente indicati dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata nei richiamati verbali nella misura pari ad euro 94.167,28, corrispondenti ad un totale di 1968 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/07/2023 – 31/12/2024, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi

dell’Unione europea in relazione al finanziamento approvato a seguito della seconda rendicontazione per il periodo 01/07/2023-31/12/2024 pari a 300.601,10 euro (trecentomilaseicentouno/10 euro), di cui 195.699,52 euro di spese di personale e 60.120,22 euro di overhead, con specifica che sul progetto sono state rendicontati un totale di 94.167,28 euro per il rimborso del tempo produttivo della Prof.ssa OMISSIS, costo documentabile e calcolabile dai diari delle attività (time sheets) che sono stati predisposti in sede di rendicontazione allegati ai predetti verbali

e per la condanna

dell’Università resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta somma di euro

94.167,28, corrispondenti ad un totale di 1968 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/07/2023 – 31/12/2024, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi dell’Unione europea in relazione al suddetto finanziamento, con adozione di ogni provvedimento conseguente, nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Università resistente di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l’attribuzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Si premette che l’odierna ricorrente, professoressa OMISSIS, ha ottenuto dalla Commissione europea un ERC consolidator grant, un finanziamento per una ricerca indipendente di eccellenza, nell’ambito del Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea denominato Horizon 2020, per una proposta di ricerca in ambito di astrofisica denominata “BHianca – Black Hole Interactions and Neutron star Collisions Across the universe”, come da comunicazione del 7 dicembre 2020 (doc. 6 ricorrente), per un contributo al progetto fino all’importo di euro 1.974.000.

1.1. Al riconoscimento del grant ha fatto seguito la sottoscrizione, in data 12-14 luglio 2021, di un accordo (grant agreement) tra l’Agenzia per la promozione della ricerca europea (European Research Council Executive Agency – ERCEA o ERC) e l’Università degli studi di Roma Tor Vergata al fine di implementare l’attività di ricerca, per la durata di sessanta mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (doc. 6 ricorrente).

L’accordo qualifica la ricorrente come principal investigator del progetto e l’Università come beneficiaria del finanziamento (o principale beneficiaria, se uno o più beneficiari accedono all’agreement, come da premesse).

1.2. Contestualmente l’Università ha attivato la procedura per la chiamata diretta della ricorrente quale professore associato dell’Ateneo a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo le previsioni dell’art. 1, comma 9, della l. 230/2005, dedicate alla copertura di posti di professore per studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.

1.3. Le parti hanno avviato l’esecuzione del progetto di ricerca, con la previsione dell’esecuzione di pagamenti periodici dall’ERCEA all’Università, sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti ogni diciotto mesi sino alla rendicontazione finale e l’Ateneo ha ricevuto, alla data della presentazione del ricorso, il prefinanziamento e i pagamenti del primo e del secondo rendiconto finanziario (segnatamente, la prima rendicontazione per il periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023 è pari a euro 193.808,93, di cui euro 38.761,79 a titolo di overhead ossia rimborso di costi in via forfettaria; la seconda rendicontazione per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2024 è pari a euro 300.601,10 di cui euro 60.120,22 a titolo di overhead).

1.4. In relazione alla ricezione delle somme per la prima rendicontazione dall’Ateneo, per complessivi euro 193.808,93, la ricorrente ha avanzato in data 23 novembre 2023 istanza di approvazione al Dipartimento di Fisica del prospetto dei compensi, fra cui le personali spettanze a titolo di “rimborso del tempo produttivo” dedicato al progetto, allegando copia dei time sheets indicanti il tempo orario dedicato alla ricerca e una lista di pubblicazioni relative al progetto BHianca, onde poter inviare detto prospetto dei compensi così approvato all’ufficio stipendi e alla ragioneria.

Nell’ambito della ripartizione dei compensi la ricorrente ha indicato quale compenso incentivante lordo a sé spettante, per un totale di 2021 ore lavorate nei diciotto mesi fra il 1° gennaio 2022 e il 31 giugno 2023, la somma di euro 85.000, a valere sulle spese di personale già ricevute dall’Ateneo per euro 130.578,93, comprese nella prima tranche del finanziamento di euro 193.808,93.

1.5. In data 13 dicembre 2023 il Dipartimento di Fisica ha approvato all’unanimità la ripartizione (doc. 1 ricorrente).

1.6. In data 19 dicembre 2023 l’International Research Office dell’Ateneo ha inviato la seguente nota a parte ricorrente:

vi notifico che la procedura di premialità per i progetti europei e internazionali è momentaneamente sospesa e sottoposta a valutazione da parte di una Commissione interna del nostro Ateneo, in relazione agli adempimenti previsti dal DL 44/2023 22 aprile 2023, n. 44 che ha modificato l’art.9 della Legge 240/2010.

Il DL è stato convertito con modificazioni dalla L.21 giugno 2023, n.74.Art. 9.(Fondo per la premialità)<… >1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte (assegnata con applicazione di tassi forfetario comunque non soggetta) a puntuale rendicontazione.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Teniamo pertanto in stand-by la suddetta richiesta ed in attesa di aggiornamenti in merito, invio cordiali saluti” (doc. 3 ricorrente).

1.7. A seguito di diffida al pagamento di euro 85.000 da parte della ricorrente, l’Ateneo via ha dato riscontro con nota in data 21 ottobre 2024 a firma della Direttrice generale, odiernamente impugnata, ivi affermando che l’Ateneo, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1-bis, della l. 240/2010, ha avviato un procedimento di revisione della normativa interna in materia di compensi aggiuntivi per la valorizzazione della ricerca, al fine di renderla conforme alla fonte primaria.

L’Università ha aggiunto di non potere erogare i compensi sulla base dell’attuale disciplina regolamentare d’ateneo, “ormai in contrasto con i limiti previsti dalle superiori disposizioni legislative” e di dare seguito alla già comunicata temporanea sospensione della corresponsione dei compensi aggiuntivi, “che potranno essere erogati, nei limiti stabiliti dal legislatore, successivamente all’approvazione da parte degli Organi Collegiali di Ateneo delle relative disposizioni regolamentari” (doc. 5 ricorrente).

  1. Ciò premesso con ricorso notificato il 18 dicembre e depositato il 27 dicembre 2024, la professoressa OMISSIS impugna le citate note volte a soprassedere sul pagamento, previa occorrendo disapplicazione del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 1299 del 27 settembre 2023, ove interpretabile in senso pregiudizievole alla ricorrente, e chiede l’accertamento del suo diritto a percepire e la condanna dell’Ateneo a corrispondere la somma di euro 85.000.

2.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 6,del Dlgs n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e ss del Regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e internazionali dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Violazione e falsa applicazione del DM n. 1299/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 anche in relazione ai principi di buona fede e correttezza e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione). Violazioni della normativa europea sulla rendicontazione dei progetti europei: Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (Regolamento Finanziario Generale), Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole specifiche per la partecipazione al programma Horizon 2020, incluso il calcolo e la rendicontazione dei costi. Regolamento (UE) n. 1291/2013. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento delle somme erogate in base al Progetto europeo BHianca nel periodo 01/01/2022 -31/06/2023,in conformità al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE H2020 –oggetto di specifica rendicontazione”.

Deduce in sintesi la ricorrente che il compenso incentivante richiesto, inquadrabile nell’art. 24, co. 6, del d.lgs. 165/2001, sarebbe liquidabile nel limite del 100% della retribuzione annua lorda in virtù della espressa previsione in questo senso dell’art. 7 del regolamento d’ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione europea e internazionali, emanato con d.r. 3933 del 9 dicembre 2009 e ratione temporis applicabile al caso.

Distinta fattispecie sarebbe il fondo per la premialità di ateneo disciplinato dall’art. 9, co. 1, della l. 240/2010 per l’attribuzione al personale di compensi aggiuntivi, disciplinati e regolati dal regolamento d’ateneo emanato con d.r. 1 dell’11 gennaio 2018 (specificamente volti a compensare particolari risultati raggiunti, impegni ulteriori di attività didattica, particolari compiti istituzionali gestionali o particolari risultati nell’acquisizione di commesso o finanziamenti).

Del pari distinto sarebbe il fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ex art. 9, co. 1-bis, della l. 240/2010 introdotto dalla l. 74/2023, quale fondo di nuova istituzione specificamente volto alle esigenze di valorizzazione dei risultati della ricerca, in un contesto internazionale riguardante finanziamenti erogati sulla base di bandi competitivi e inerente “limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione”.

La parte forfettaria del grant, ad avviso della ricorrente, non corrisponde al compenso incentivante a valere sul rimborso di costi di personale già erogati dall’Ateneo, sulla base di un programma di ricerca europeo e soprattutto in base a puntuale rendicontazione.

Il D.M. 1299/2023, al riguardo, fa riferimento alla parte di finanziamento riconosciuta a tassi forfettari o comunque non destinata a una rendicontazione. Inoltre, ex art. 2, co. 5 del D.M. cit., “la quota premiale di cui all’art. 9 comma 1 bis della Legge 240/2010, rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso ed ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all’art. 9 comma 1 della stessa legge nonché di cui all’art. 24 comma 6 del Dlgvo n. 165/2001”.

Il progetto della ricorrente, in quanto soggetto a puntuale rendicontazione, contratto ed espletato prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1-bis, cit., non rientrerebbe comunque nell’ambito del fondo di nuova istituzione, a differenza di progetti futuri o quelli già conformi a un regime forfettario.

Il Programma Horizon 2020 è disciplinato dal regolamento UE 966/2012 e prevede, in senso contrario alle decisioni dell’Ateneo, di rendicontare il costo del personale.

II. Violazione del principio di irretroattività delle norme di cui all’art. 7 della CEDU, dell’art. 25, comma 2 della Costituzione ed all’art. 11 delle preleggi approvate con RD 16 marzo 1942 n. 262, anche in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (recante il principio di legalità) e del principio generale del tempus regit actum. Violazione del principio eurounitario del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei fondamenti principi di correttezza e buona fede nonché del disposto di cui dell’art. 1 comma 2 bis della Legge 241/1990. Violazione del principio di irretroattività della legge”.

Per il caso in cui debba invece ritenersi che l’art. 9, comma 1-bis, cit., riguardi i compensi incentivanti per cui è causa, sostiene la ricorrente che l’Ateneo intenderebbe illegittimamente derogare al principio del tempus regit actum e applicare una disposizione legislativa entrata in vigore successivamente alla stipula di un progetto e alla prestazione dell’attività lavorativa intervenute antecedentemente, con indebita lesione dell’affidamento nel contesto normativo vigente e applicabile, a fronte del già intervenuto versamento all’Ateneo delle somme in contestazione.

III. In via meramente subordinata. Disapplicazione del DM n. 1299/2023 ove e nella parte in cui possa essere interpretato nel senso ritenuto dall’Università resistente, in quanto in contrasto con le fonti primarie nonché con i principi costituzionali ed eurounitari sopra richiamati”.

In via subordinata la ricorrente chiede la disapplicazione del D.M. 1299/2023, in quanto contrastante con la normativa primaria e alcuni principi costituzionali.

  1. Successivamente il Consiglio di Dipartimento di Fisica ha affrontato la questione nella seduta dell’8 aprile 2025 (doc. 10 ricorrente), con riferimento alla richiesta di ripartizione dei compensi incentivante per la seconda tranche(periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2024) per un totale di euro 300.601,10, di cui 195.699,52 di spese di personale e 60.120,22 di overhead; nell’ambito delle spese di personale la ricorrente ha documentato tramite i time sheetsun tempo produttivo di 1968 ore nel periodo e indicato un relativo compenso personale lordo di euro 94.167,28.

Sul punto il Direttore ha informato il Dipartimento che, come da nota del 10 marzo 2025 dell’Ufficio ricerca internazionale, la procedura di premialità per i progetti europei e internazionali è stata momentaneamente sospesa e “sottoposta a valutazione da parte di una Commissione, nominata con decreto rettorale, in relazione agli adempimenti previsti dal DL 44/2023 22 aprile 2023, n. 44 che ha modificato l’art.9 della Legge 240/2010”.

Il Consiglio ha conseguentemente deliberato di prendere atto della disposizione dell’Ufficio ricerca internazionale e rinviato l’esame dell’istanza, con sollecito all’Amministrazione generale di fornire ulteriori ragguagli.

Con successivo verbale del 3 giugno 2025 (doc.9 ricorrente) il Consiglio di Dipartimento ha ulteriormente rinviato l’esame, nella considerazione di una nota in data 3 giugno 2025 dell’Amministrazione che ha comunicato la sottoposizione del progetto ad un “audit” (“Il Direttore relaziona che sulla base della documentazione del secondo periodo di rendicontazione e degli impegni di spesa assunti dal progetto, appare opportuno un Audit”).

  1. Con motivi aggiunti notificati il 7 giugno e depositati il 9 giugno 2025 la ricorrente impugna i nuovi verbali consiliari citati, la menzionata nota di sospensione della procedura di premialità nonché la nota dell’Amministrazione generale del 3 giugno 2025 della Direzione ricerca e terza missione, che informa che “l’Amministrazione Generale – in prima applicazione del nuovo regolamento – ha ritenuto opportuno sottoporre ad Audit i suddetti progetti per avere una certificazione di terza parte. Sarà nostra cura informare i PI dell’avvio delle attività di Audit”.

La ricorrente impugna inoltre, ove occorrer possa, il nuovo regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e internazionali dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata approvato con decreto del Rettore n. 1754/2025 prot n. 28494 del 19 maggio 2025 (doc. 12 della ricorrente), ove interpretabile in senso pregiudizievole alla ricorrente.

4.1. I motivi aggiunti ripropongono e argomentano le censure già oggetto del gravame principale, salvo in aggiunta la sopravvenuta tuzioristica impugnativa del nuovo regolamento d’ateneo sui programmi di ricerca europei e internazionali e, nell’ambito del primo motivo, l’osservazione secondo cui il regolamento applicabile ratione temporis, d.r. 3933 del 9 dicembre 2009, è stato abrogato dal nuovo regolamento ma con decorrenza dal 20 maggio 2025.

Per l’effetto, il primo regolamento continuerebbe a trovare applicazione con riferimento ai progetti stipulati con le istituzioni europee in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, come quello di cui si discute, e, in ogni caso, si applicherebbe con riferimento ai compensi maturati dal principal investigator prima della sua abrogazione.

  1. Fissata l’udienza di merito del 17 febbraio 2026, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche, ivi argomentando sulle rispettive tesi.

5.1. L’Ateneo di Tor Vergata ha sostenuto in particolare quanto segue:

-l’art. 5.3.3. del grant agreement richiama il principio secondo cui i finanziamenti dell’Unione europea non possono generare profitto ma solo un rimborso per i costi ammissibili sostenuti e i finanziamenti non potrebbero in particolare costituire una fonte di reddito né un incentivo economico al personale;

-il rimborso dei costi di personale, tramite presentazione della relativa rendicontazione con i time sheets, compenserebbe “l’Ateneo per un costo già sostenuto con il pagamento delle retribuzioni corrisposte ai docenti”;

-l’art. 9, co. 1-bis della l. 240/2010 consentirebbe di riconoscere solo compensi sul rimborso delle spese forfettarie, non soggetti a puntuale rendicontazione, nei limiti del 30% del trattamento annuo del docente e la disciplina prevista dal previgente regolamento d’ateneo (d.r. 3933 del 9 dicembre 2009) sarebbe divenuta inapplicabile;

-sarebbe legittima la scelta di sottoporre il secondo periodo di rendicontazione ad audit, “essendo emerse alcune criticità ed incongruenze nel secondo periodo di rendicontazione”;

-rientrerebbe “nella discrezionalità del Beneficiario del finanziamento, in un’ottica di gestione prudente delle risorse comunitarie, il controllo della coerenza della rendicontazione presentata anche tramite ente di certificazione esterno ed imparziale”;

-nel merito il progetto BHianca è sì “un progetto a rendicontazione analitica (nel quale le spese sono puntualmente esposte” ma anche “in parte, a rimborso “forfettario” nella misura del 25% delle spese rendicontate (c.d. overhead)”;

-sarebbe arbitraria la distinzione fra progetti a rendicontazione analitica e progetti a rendicontazione forfettaria e sarebbe infondato sostenere che il sopravvenuto art. 9, co. 1-bis, cit., si applichi solo ai secondi;

-le considerazioni della ricorrente sull’efficacia nel tempo dell’art. 9, co. 1-bis, cit., sarebbero incomprensibili e contraddittorie;

-il previgente regolamento d’ateneo sui finanziamenti europei e internazionali sarebbe divenuto contra legem e, al momento delle richieste di incentivazione della ricorrente successive all’entrata in vigore dell’introduzione dell’art. 9, co. 1-bis, cit., non sarebbe più applicabile;

-il docente universitario, durante lo svolgimento del progetto di ricerca internazionale, non matura ex se il diritto all’incentivazione, e quest’ultima non sarebbe prevista dalle fonti comunitarie ma dalla disciplina nazionale;

-in assenza di una disciplina di diritto intertemporale, l’Amministrazione universitaria sarebbe comunque tenuta ad applicare lo ius superveniens, quando il procedimento sia ancora pendente, cioè quando i suoi effetti non si siano ancora compiutamente prodotti, non sussistendo né diritti quesiti né rapporti esauriti.

  1. All’udienza di merito la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati quanto al primo e al secondo motivo, presente in entrambi; il terzo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti, formulato in via meramente subordinata, è assorbito.
  2. Si procede a una ricognizione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 24, comma 6, del d.lgs. 165/2001 recita: “Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e internazionali”.

8.1. Il regolamento d’ateneo emanato con d.r. 3933 del 9 dicembre 2019, modificato con successivi d.r. 2575/2012 e 208/2019, avente a oggetto programmi di ricerca dell’Unione europea e internazionali (doc. 2 della ricorrente) ha previsto quanto segue:

“(Articolo 7. Compensi incentivanti al personale)

  1. È possibile attribuire compensi incentivanti al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti.
  2. I compensi incentivanti di cui al comma precedente possono essere erogati a valere sul rimborso dei costi del personale di ruolo ovvero dei costi indiretti (overhead).
  3. I compensi incentivanti erogati in base alle attività del personale già eseguite e registrate tramite i time sheet possono essere corrisposti in concomitanza di ogni rimborso effettuato dall’ente finanziatore a seguito della approvazione della relativa rendicontazione periodica e finale.
  4. I compensi incentivanti possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del cento per cento della retribuzione lorda relativa all’anno solare di riferimento”.

(Articolo 8. Pagamento dei compensi incentivanti).

1. I compensi incentivanti sono erogati dall’Amministrazione a seguito dell’invio alla Ragioneria e all’Ufficio stipendi, nonché all’Ufficio competente, di un prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi:

  1. a) riferimenti contrattuali (numero di contratto con l’ente finanziatore del progetto, titolo e acronimo del progetto, durata del progetto)
  2. b) importo del finanziamento ricevuto a seguito dell’approvazione della rendicontazione periodica;
  3. c) elenco del personale che ha partecipato al progetto, con relativo diario delle attività (time sheet);
  4. d) ripartizione dei compensi incentivanti, da intendersi al lordo di tutti gli oneri, quale che sia la loro natura, a carico del dipendente e dell’Ateneo.
  5. Il prospetto riepilogativo è predisposto dai dipartimenti e dai centri di spesa e firmato dal responsabile del progetto (P.I.) e dal direttore dei dipartimento o dei centri di spesa, previa approvazione del competente organo deliberante.
  6. Prima di presentare la richiesta di pagamento, il responsabile del progetto (P.I.) deve comunque garantire il corretto svolgimento delle attività previste, in accordo con le clausole contrattuali e le regole finanziarie di rendicontazione del progetto”.

8.2. L’art. 9, co. 3, del d.l. 44/2023, convertito con modificazione dalla l. 74/2023, ha introdotto all’articolo 9 della l. 240/2010, dedicato al “Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori”, un comma 1-bis, che recita quanto segue:

“1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

8.3. In attuazione del nuovo articolo 9, comma 1-bis, della l. 240/2010, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato il d.m. 1299/2023 (doc. 7 ricorrente) secondo cui:

-“(art. 1, co. 1)… le Università, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adottano un apposito regolamento o integrano, ove già presenti, i regolamenti di Ateneo già adottati per le attività eseguite nell’ambito dei programmi europei e internazionali e per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

-(art. 2 – Determinazione dei compensi aggiuntivi di cui all’art. 9, comma 1-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Le risorse utilizzabili per la costituzione del fondo di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 fanno riferimento esclusivamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione.

  1. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell’esercizio di competenza per le finalità di cui al presente decreto non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
  2. I compensi aggiuntivi di cui al presente decreto dovranno, altresì, essere coerenti con quanto previsto nei consortium agreements, o in atti similari, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento.
  3. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all’attrazione in Italia dei ricercatori di eccellenza.
  4. La quota premiale di cui all’art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all’art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all’art. 24, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

8.4. Il nuovo regolamento d’ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione europea e internazionali (d.r. 1754 del 19 maggio 2025) prevede all’art. 6 quanto segue:

“(art. 6 – Compensi aggiuntivi) “1. Coerentemente a quanto previsto nel contratto di finanziamento o in atti similari o collegati, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento, è possibile attribuire compensi aggiuntivi al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

-impegno individuale dedicato al progetto;

-grado di responsabilità;

-inquadramento nell’organizzazione funzionale del progetto e all’interno dell’Ateneo;

-numero di partner afferenti al progetto;

-dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell’Ateneo;

-complessità e strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell’Università.

  1. I compensi aggiuntivi di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come quantificati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), possono essere erogati, limitatamente al periodo di svolgimento del progetto, a valere sul rimborso dei costi assegnati con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetti a puntuale rendicontazione, nel limite del settanta per cento di quanto incassato a seguito della approvazione da parte dell’ente finanziatore della relativa rendicontazione periodica.
  2. Parte delle restanti somme, accantonate a seguito delle rendicontazioni, finanziarie o scientifiche, periodiche, possono essere erogate in forma di compensi incentivanti o premialità solo dopo l’approvazione da parte dell’ente finanziatore della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
  3. I compensi aggiuntivi possono essere erogati:
  4. a) nel limite massimo complessivo del 30 per cento del trattamento economico individuale relativo all’anno solare di riferimento, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca;
  5. b) nel limite di euro 240.000 annui lordi di cui all’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni;
  6. c) in assenza di cause ostative non imputabili all’Ateneo”.
  7. Ciò premesso, il primo motivo presente nel gravame principale e nei motivi aggiunti è fondato.

Emerge in primo luogo dagli atti del giudizio l’assenza di carenze circa la correttezza e la completezza della rendicontazione e l’avvenuto rimborso, da parte dell’ERCEA all’Ateneo, dei costi relativi all’attività lavorativa svolta dalla ricorrente.

Una volta acquisito il finanziamento e incassate le somme relative all’attività effettivamente svolta dalla ricorrente, l’Amministrazione disattende il regolamento d’ateneo allora vigente e il legittimo affidamento che essa stessa ha contribuito a generare.

È lo stesso Ateneo (cfr. pagg. 12 e 17 della memoria) ad ammettere che l’ambito applicativo dell’art. 9, comma 1-bis, l. n. 240/2010 è circoscritto ai soli casi in cui le risorse derivanti da progetti europei siano attribuite con tassi forfettari o comunque non soggette a puntuale rendicontazione e riguarda espressamente un diverso istituto (quota premiale) con un ambito oggettivo delimitato, diverso dalla fattispecie in esame.

In senso conforme depongono i lavori preparatori della norma di legge prodotti in giudizio dalla stessa Università (doc.11), che evidenziano che attraverso la norma si intende introdurre la possibilità di offrire al personale coinvolto nella realizzazione di progetti di ricerca un riconoscimento economico specificamente afferente, nell’ambito delle sovvenzioni riconosciute, alla “parte assegnata secondo un tasso forfettario (espresso in termini percentuali dei costi diretti rendicontati e positivamente valutati)…

A titolo di esempio:

-per quanto attiene ai fondi diretti Horizon Europe, l’Art. 35 del Reg. (UE) 2021/695 prevede che si possa applicare al quadro economico di un progetto un tasso forfettario pari al 25% del totale dei costi diretti sostenuti e positivamente valutati”.

Viene quindi in rilievo l’istituzione di un fondo per la premialità, a valere sulla componente forfettaria o overhead di finanziamenti per progetti di ricerca europei come quelli del programma Horizon Europe ma tale fondo – volto ad attribuire una componente della retribuzione aggiuntiva – non coincide, anzi differisce da altri strumenti retributivi espressamente previsti, tanto che l’art. 2 del D.M. 1299/2023, al comma 5, ha cura di evidenziare che la neo-istituita quota premiale a valere sulle componenti forfettarie dei progetti di ricerca europei e internazionali è “uno strumento distinto” e “con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all’art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all’art. 24, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165”.

In altri termini le Università possono istituire fondi per la premialità del personale coinvolto nel progetto di ricerca, attingendo alla componente forfettaria o overhead del progetto finanziato, ma ciò non corrisponde agli strumenti incentivanti per il personale docente previsti nelle altre norme citate, anzi letteralmente ne va distinto.

9.1. Ne segue che stante l’espresso riferimento dei lavori preparatori, del testo dell’art. 9, co. 1-bis cit. e del decreto ministeriale alla componente “overhead” o forfettaria prevista dalla risorse europee e internazionali, la nuova limitazione – primaria e ministeriale – del compenso incentivante, in linea percentuale pari al 30% del trattamento retributivo annuo del docente, non può valere per i compensi strutturati in base a una rendicontazione analitica, come quelli prodotti sulla base di time sheet e calcolati sulla base di una quantificazione oraria, quale remunerazione del tempo dedicato al progetto, come quelli richiesti da parte ricorrente (in linea con il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

9.2. Per il resto l’Ateneo riconosce di aver già ricevuto dall’Unione europea il pagamento dei costi relativi al primo e al secondo periodo di rendicontazione, somme già definitivamente entrate nel proprio bilancio, sicché l’invocata attesa a vario titolo illustrata si risolve in una mera dilazione senza sufficiente fondamento normativo.

9.3. Non hanno fondamento normativo né sono idonee a giustificare la sospensione o il rinvio del pagamento neanche i riferimenti alla imputazione dei fondi quale rimborso dello stipendio annuale corrisposto alla ricorrente, peraltro dedotti per la prima volta in giudizio quale non consentita integrazione postuma della motivazione, né l’invocazione del principio per cui il finanziamento europeo in questione non può garantire al docente beneficiario un profitto, perché qui viene in rilievo nella forma e nella sostanza un compenso retributivo per un’attività progettuale e di ricerca svolta dalla ricorrente, non risultando elementi di prova in senso contrario.

  1. Il secondo motivo presente nel gravame principale e nei motivi aggiunti è parimenti fondato.

10.1. Per completezza si osserva che, nell’ipotesi in cui forme di compenso sulla base di rendicontazione oraria analitica, erogate in favore di studiosi nell’ambito di un grant attribuito nel quadro del Programma europeo Horizon 2020, fossero astrattamente sottoponibili all’art. 9, comma 1-bis, cit. e alle relative fonti sotto-ordinate attuative, una simile conclusione sarebbe comunque nel caso di specie preclusa dall’applicazione del principio di irretroattività della legge.

10.2. Considerato che i compensi incentivanti richiesti dalla ricorrente sono maturati integralmente nel periodo di vigenza del regolamento d’ateneo del 2009 (fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento d’ateneo in data 20 maggio 2025), risulta privo di una base giuridica applicabile ratione temporis sostenere di non doverli erogare per via dell’applicazione della normativa primaria sopravvenuta, che renderebbe non applicabili le contrarie disposizioni regolamentari vigenti.

10.3. Dirimente è che la nuova disposizione di legge, il decreto ministeriale e il regolamento d’ateneo attuativo sono entrati in vigore nel 2023 e nel 2025 e che la loro attuazione necessita di approfondimenti e atti esecutivi non compatibili in via immediata per un progetto di ricerca europea che, approvato nel 2020, è iniziato il 1° gennaio 2022 ed è stato strutturato dalla principal investigator in base al contesto normativo previgente.

10.4. Né soprattutto risultano disposizioni volte a munire l’art. 9, comma 1-bis, cit., di retroattività propria (mirante a disciplinare una fattispecie già compiutamente occorsa nel tempo) o di retroattività impropria (mirante a disciplinare una fattispecie in fieri, come il rapporto di durata avente a oggetto il finanziamento della ricerca per cui è causa; cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 9 e 10/2022).

10.5. In assenza di disposizioni primarie volte a conferire effetto di retroattività propria o impropria, l’Amministrazione universitaria, tenuto conto anche del principio di legalità, è chiamata a osservare l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi) (“la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).

Nel caso di specie, il grant è stato riconosciuto con provvedimento della Commissione europea comunicato in data 7 dicembre 2020; l’accordo di finanziamento per la relativa attuazione, coinvolgente l’Università, risale al 12-14 luglio 2021; il progetto ha avvio in data 1° gennaio 2022; la ricorrente ha svolto parte dell’attività di ricerca: la norma di legge sopravvenuta (art. 9, comma 3, del d.l. 44/2023) entrata in vigore il 22 aprile 2023 non può dunque – in assenza di specifiche disposizioni primarie – applicarsi retroattivamente, essendo il provvedimento attributivo del finanziamento e l’accordo di attuazione stati conclusi nel contesto normativo antecedente.

10.6. È quindi rilevante l’assenza di disposizioni primarie volte a riconoscere effetti di retroattività impropria alla nuova legge e risulta razionale e rispettoso del legittimo affidamento escludere un rapporto contrattuale in corso, come quello per cui è causa, dall’applicazione di una norma di legge sopravvenuta e, in tesi, restrittiva del trattamento economico.

  1. Alle conclusioni surriferite non osta il nuovo regolamento d’ateneo 1754/2025 e l’introdotta limitazione dei compensi aggiuntivi, nel limite massimo complessivo del 30% del trattamento economico individuale, perché insuscettibile di essere applicata in contrasto con la norma primaria e ministeriale, che fissano la limitazione nella misura del 30% per la sola quota premiale a valere sulle componenti forfettarie dei progetti europei.
  2. Tenuto conto dell’esito del primo e del secondo motivo dei gravami principale e aggiunto, il terzo motivo, formulato in via meramente subordinata, può essere assorbito.
  3. Merita accoglimento anche l’azione di accertamento e condanna al pagamento di euro 85.000 lordi e di euro 94.167,28 lordi, quali compensi per attività lavorativa di ricerca effettuata nell’ambito della prima e della seconda rendicontazione (1° gennaio 2022-30 giugno 2023 e 1° luglio 2023-31 dicembre 2024).

Segnatamente come detto la ricorrente è principal investigator nell’ambito di un accordo di ricerca fra l’ERCEA e l’Ateneo di Tor Vergata e risulta aver svolto e rendicontato la sua attività per tali periodi di tempo.

Risulta in particolare che:

-il rinvio ad approfondimenti istruttori da parte dell’Ateneo non risulta aver prodotto la spiegazione puntuale di alcuna ragione specifica impeditiva del pagamento;

-l’esame dei rinvii per approfondimenti e all’attività di audit non consta del rinvio a specifiche norme primarie o secondarie di disciplina e restituisce, in continuità con quanto appena dedotto, la notizia non già di accertamenti o esiti definiti come la rilevazione di anomalie ma la formulazione interlocutoria di pareri (cfr. docc. 1 e 2 del 6 gennaio 2026 della ricorrente), che non costituiscono valide eccezioni sostanziali o procedurali al pagamento di un credito retributivo, incentivante e di fonte europea, in assenza del richiamo alla disciplina sulla natura dell’attività di controllo svolta;

-il primo e il secondo reporting period nell’ambito dei quali sono considerati i compensi risultano già rendicontati alla Commissione europea, dante causa del finanziamento, che ha perciò corrisposto le somme all’Università beneficiaria;

-ne segue che l’istruttoria contabile avviata non comporta impedimenti all’esercizio del diritto di credito retributivo, certo, attuale ed esigibile, neanche risultando adottati atti di accertamento o provvedimenti – sempre nella considerazione di un loro legittimo inquadramento normativo – che formalizzino ragioni impeditive del pagamento;

-i riferimenti emersi nell’attività di controllo alla terza rendicontazione, che coinvolge anche altro Ateneo, stante la decisione della principal investigator di trasferire il progetto, sono funzionalmente estranei all’oggetto della causa e non hanno parimenti determinato la prova di una riconsiderazione delle somme dovute in favore della ricorrente;

-in ordine alla quantificazione non risultano contestazioni di merito, quanto alla fissazione del costo orario o sulle modalità della determinazione delle spettanze (quanto al “daily rate del personale, la ricorrente ha prodotto in data 6 gennaio 2026 corrispondenza con il soggetto incaricato dell’audit, che in data 3 novembre 2025 afferma che “Precisiamo che il costo da noi verificato è quello dichiarato dall’Ufficio Risorse Umane e che, a seguito del ricalcolo, è emerso un adjustment positivo”).

13.1. Ne segue che risultano dovuti in favore della ricorrente l’importo di euro 85.000 lordi, oltre interessi legali dalla data della richiesta fino al saldo, quali compensi retributivi per l’attività professionale svolta nel progetto di ricerca in questione e rendicontata per il periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023 e l’importo di euro 94.167,28 lordi, oltre interessi legali dalla data della richiesta fino al saldo, quali compensi retributivi per l’attività professionale svolta nel progetto di ricerca in questione e rendicontata per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2024.

  1. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti quanto al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo, con conseguente annullamento dei seguenti atti:

-nota della Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, datata 21 ottobre 2024 e indirizzata alla ricorrente recante riscontro alla diffida al pagamento;

-nota interlocutoria inviata via mail alla ricorrente in data 19 dicembre 2023, con cui il responsabile dell’International Research Office dell’Università Tor Vergata Roma ha comunicato alla stessa di tenere “in stand-by” l’istanza di liquidazione dei suddetti compensi;

-verbale n. 7/2025 della riunione del 3 giugno 2025 prot. n. 1641 del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, trasmesso alla ricorrente in data 6 giugno 2025, nella parte in cui il Consiglio di Dipartimento dispone rinvio dell’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 1° aprile 2025 di corresponsione dei compensi incentivanti Personale di Ricerca – Progetto europeo BHianca;

-verbale n. 4/2025 dell’8 aprile 2025, prot n. 1182 del 15 aprile 2025 della riunione del Consiglio di Dipartimento di Fisica, nella parte in cui rinvia l’esame della suddetta istanza della ricorrente sollecitando l’Amministrazione Generale a fornire ulteriori aggiornamenti e indicazioni in merito.

È fondata e va accolta l’azione di accertamento e condanna.

  1. Nondimeno, considerata la novità e particolarità della questione oltreché la questione interpretativa di una norma di legge sopravvenuta dopo l’inizio del rapporto per cui è causa, sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio, fermo il rimborso da parte dell’Università dei contributi unificati versati a favore della ricorrente, exart. 13, comma 6-bisdel d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti e annulla gli atti indicati in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata al pagamento in favore della ricorrente di euro 85.000 (ottantacinquemila/00) lordi e di euro 94.167,28 (novantaquattromilacentosessantasette/28) lordi, oltre interessi legali dalla data della richiesta fino all’effettivo saldo.

Spese compensate, salvo refusione dei contributi unificati versati a favore della ricorrente da parte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ex art. 13, comma 6-bis del d.p.r. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 02/04/2026