Il commento in esame, relativo alla querelle giurisprudenziale sugli ex lettori di lingua straniera, ha ad oggetto la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lav., 25 [#OMISSIS#] 2018, n. 13175, secondo cui, in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle università, disciplinato dall’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 l. n. 240 del 2010, il [#OMISSIS#] di prescrizione per l’esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall’entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte di Giustizia UE che avevano in precedenza accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti non avevano tuttavia indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti, né l’esatto ammontare della retribuzione da riconoscere.
(Dall’abstract a cura dell’Osservatorio)