Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, solo allorquando sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.
Tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Nel caso di specie, è corretta la decisione del giudice di prime cure, che ha ritenuto che il ritardo nella consegna di una missiva proveniente dall’Università e affidata al servizio postale non sarebbe motivo sufficiente a giustificare il risarcimento del danno, per la semplice mancata partecipazione alle prove del concorso bandito per il conseguimento di un dottorato di ricerca.
La ricorrente avrebbe dovuto invece fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre a successo.
Cass. Civile, sez. VI, 17 febbraio 2022, ord. n. 5231
Perdita di chance e concorso di dottorato
Data Documento: 2022-02-17
Area:
Giurisprudenza
Massima