Cassazione Civile, Sez. Unite, 21 settembre 2018, n. 22431

Università-Concorso pubblico-Direttore Generale-Giurisdizione

Data Documento: 2018-09-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie attinenti alla procedura di selezione, ovvero al provvedimento finale del rettore, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001.

Contenuto sentenza

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONI UNITE CIVILI                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. SCHIRO’     [#OMISSIS#]                 –  Primo Presidente f.f.  –
Dott. DI IASI     Camilla                    –  Presidente di sez.  –
Dott. D'[#OMISSIS#]   [#OMISSIS#]                       –  rel. Consigliere  –
Dott. GENOVESE    [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]                 –  Consigliere –
Dott. [#OMISSIS#]     [#OMISSIS#]                            –  Consigliere –
Dott. FRASCA      [#OMISSIS#]                          –  Consigliere –
Dott. [#OMISSIS#]     [#OMISSIS#]                             –  Consigliere –
Dott. SCARANO     [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]                  –  Consigliere –
Dott. COSENTINO   [#OMISSIS#]                         –  Consigliere –
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ORDINANZA                                       
sul ricorso 18242-2017 proposto da: 
                B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 
STOPPANI, 1, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] SCUDERI, che lo 
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MANDOLFO; 
– ricorrente – 
contro 
        M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 
4, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] TURCO, rappresentato e 
difeso dagli avvocati CONCETTO FERRAROTTO e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
– controricorrente – 
– intimata – 
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 
1056/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANIA; 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
03/07/2018 dal Consigliere [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#]; 
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
VISONA’ [#OMISSIS#], il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, 
dichiari la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con 
ogni conseguenza di legge. 
CONSIDERATO IN FATTO 
1. B.C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento instaurato da M.L. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sez. staccata di Catania – con il quale il ricorrente contestava la sua mancata ammissione al colloquio ed alla selezione finale per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Università degli Studi di Catania,nonchè l’assegnazione dell’incarico al B..
2. Nel ricorso per regolamento viene riferito che, con D.R. 907 del 21/3/2017, l’Università di Catania aveva bandito una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di contratto a tempo determinato per la durata di tre anni dell’incarico di direttore dell’Ateneo e che la commissione di esperti, nominata dal rettore per la valutazione delle candidature e la selezione dei candidati da ammettere al colloquio, non aveva selezionato il dott M. il quale lamentava tale fatto e contestava il conferimento dell’ incarico al dott. B..
3. Quest’ultimo osserva che la procedura posta in essere per la nomina era caratterizzata da ampia discrezionalità e da un’impronta fortemente fiduciaria, priva delle caratteristiche del concorso, ed espressione di attività negoziale di diritto privato; che la commissione di esperti, coadiuvante il rettore nell’effettuare la scelta,aveva individuato, rispetto alle 24 candidature pervenute, 7 delle quali escluse per difetto dei requisiti di ammissione, 4 candidati, più coerenti alla figura del candidato ideale, non contemplando tra questi il M. e che, pertanto, il rettore, valutate positivamente indicazioni fornitegli dalla commissione, aveva individuato nel B. il candidato ideale.
4. Il B. ha quindi concluso chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Il M. si è costituito depositando controricorso.
La Procura generale ha concluso affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. 
 RITENUTO IN DIRITTO 
5. Com’è noto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63,comma 1, ha devoluto “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (per il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi (…)”
Sono rimaste “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro (di diritto pubblico)” (art. 63, comma 4)- dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all’approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
6. Nella fattispecie in esame deve escludersi che la procedura posta in essere dall’Università di Catania per la scelta del suo direttore generale abbia dato luogo ad una procedura concorsuale comparativa con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Con decreto del 21/3/2017 l’Università degli Studi di Catania ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell’ad 11 dello Statuto dell’Università degli studi di Catania, ai fini del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ateneo. L’art. 11 dello statuto dell’Università stabilisce che l’incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del rettore “a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali”.
L’art. 5 dell’avviso, con riferimento alla valutazione dei candidati, stabilisce che “il Rettore, avvalendosi di una commissione di esperti dallo stesso individuata e presieduta,valuterà i candidati sulla base della documentazione presentata. La commissione effettuerà una preselezione delle candidature che sulla base del curriculum, risulteranno più rispondenti all’incarico da conferire. I candidati, preselezionati dalla commissione saranno invitati a sostenere un colloquio – in data da fissare – al fine di valutare il profilo del candidato nonchè le motivazioni della candidatura proposta. Ove ricorrano i presupposti il Rettore individuerà il candidato il cui profilo risulterà più corrispondente alla professionalità ricercata, come definita dall’art. 3 del presente avviso. Nel caso in cui non venga individuato il candidato ideale ai fini del conferimento dell’incarico il presente avviso non avrà esito alcuno”.
7. All’esito dei lavori della commissione e dei colloqui, il Rettore ha individuato nel dott. B.C. “la persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali” come richiesto dall’art. 11 dello statuto.
8. Nella citata disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Ateneo non si ravvisa alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale comparativa: la commissione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in base alla valutazione dei curricula ed all’esito di un colloquio, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria; manca una valutazione comparativa tra i diversi candidati in relazione a parametri preordinati e vincolanti; la nomina viene effettuata solo sulla base del confronto con il profilo ideale del candidato che sia più corrispondente alla professionalità ricercata.
Ad ulteriore conforto che non trattasi di procedura concorsuale va sottolineato che l’art. 5 dell’avviso prevede che,nel caso di mancata individuazione del candidato ideale, l’avviso pubblico non avrebbe avuto esito alcuno.
9. I rilievi formulati dal M. non consentono di pervenire a diverse conclusioni.
10. In particolare appare iruconferente il richiamo alD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7,comma 6 bis, ove sono fissati i principi generali validi per il conferimento di incarichi di collaborazione, atteso che nella fattispecie si tratta della scelta del direttore generale dell’Ateneo per il quale l’avviso pubblico prevedeva la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art 6 dell’avviso pubblico) di durata triennale e rinnovabile.
Risulta, altresì, infondata la pretesa del controricorrente di trarre, dalla decisione del consiglio di amministrazione del 15/3/2017, resa in armonia con il parere dell’Avvocatura distrettuale di Stato, l’assunzione da parte dell’Università di un vero e proprio obbligo di conferire l’incarico di direttore generale dell’Ateneo attraverso una procedura concorsuale comparativa. Sia la delibera del consiglio di amministrazione, sia il parere dell’Avvocatura, hanno ad oggetto la valutazione della proposta transattiva presentata dal M. con cui questi, a fronte della rinuncia al risarcimento riconosciutogli dal Tribunale, chiedeva la nomina a direttore generale disattendendo le valutazioni della commissione e,dunque, non appare ammissibile estrapolare da alcune frasi contenute in detti atti, aventi diverso oggetto e finalità, l’assunzione di un obbligo dell’Università di provvedere alla nomina attraverso una procedura concorsuale.
11. Lo stesso M. riconosce, inoltre, che la disciplina contenuta nella L. n. 240 del 2010, art. 2,comma 1, lett. A), n. 6, (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento..), nello stabilire le caratteristiche del direttore generale dell’Ateneo (” da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile”),nulla specifica circa le concrete modalità di individuazione della figura a cui conferire l’incarico di direttore generale, e se cioè debba avvenire per chiamata diretta, ovvero mediante procedura selettiva e se questa debba essere meramente idoneativa ovvero necessariamente comparativa. Il controricorrente ammette, altresì, che il regolamento dell’Ateneo del 2015 “pur nella sua laconica formulazione, sembrava aver optato per una selezione pubblica idoneativa, che attribuiva al rettore la potestà di individuare il direttore generale “nell’ambito di una rosa di nominativi acquisiti in esito ad avviso pubblico”.
Secondo il M., tuttavia, nella fattispecie le modalità concrete deponevano per una procedura concorsuale comparativa, ma non individua caratteristiche concrete idonee a fondare in modo sufficientemente attendibile la configurazione di un tal tipo di procedura superando i tratti salienti della procedura in esame in cui la commissione,di cui si è avvalso il rettore e dallo stesso presieduta,ha individuato attraverso l’esame dei curricula e senza la formulazione di alcuna graduatoria e assegnazione di punteggi, una rosa di quattro candidati e, all’esito dei colloqui, ha ritenuto rispondente al profilo di candidato ideale il B..
12. In definitiva il richiamo ai numerosi precedenti di questa Corte in ambito sanitario (cfr Cass. SU n 25042/2005, 21060/2011) appaiono del tutto pertinenti là dove hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che “la procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio – sanitario – prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 sexies- non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63,comma 4, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”.
Ne consegue che le controversie attinenti alla procedura di selezione, ovvero al provvedimento finale del rettore, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5.
13. Per le considerazioni che precedono deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale il processo deve proseguire, dandosi, altresì, atto dell’irritualità del deposito in data 3/7/2018 di documentazione da parte del controricorrente di cui, pertanto, non può tenersi conto. 
P.Q.M. 
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2018