Le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione, sicché non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso giudizio negativo nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso sub iudice, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ. né in altra ipotesi tra quelle contemplate dal citato art. 51.
Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2021 n. 2980
Procedura di chiamata - Ipotesi di ricusazione dei membri della commissione - Incompatibilità - Art. 51 c.p.c.
N. 02980/2021REG.PROV.COLL.
N. 04375/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] ‘Alma Mater Studiorum’, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 18;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la [#OMISSIS#] Romagna (Sezione Prima), n. 210/2018, resa tra le parti e concernente:
I. domanda di annullamento:
1) del decreto rettorale n. 1708 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ex art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto, sede di [#OMISSIS#], di Professore universitario di ruolo – Seconda Fascia – per il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo, in esito alla procedura indetta con decreto rettorale del 8 [#OMISSIS#] 2017, n. 494, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura in parola avente ad oggetto le procedure selettive per la copertura di n. 3 posti di Professore universitario di ruolo – Seconda Fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 dicembre 2012 ss.mm.ii., dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle procedure valutative – decreto rettorale n. 977/2013;
2) dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti nel bando e dei punteggi attribuiti [#OMISSIS#] elementi appartenenti a ciascuna categoria di standard e relativa tabella, nonché del giudizio sfavorevole;
3) dei verbali della Commissione dal numero 1 al numero 3 ed in particolare dei verbali numero 1 del 6 ottobre 2017 e numero 3 del 14 dicembre 2017;
4) del decreto rettorale n. 1135 del 26 settembre 2017, avente ad oggetto la sostituzione del membro di Commissione giudicatrice della procedura selettiva bandita con decreto rettorale n. 494 dell’8 [#OMISSIS#] 2017 per il reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii.;
5) del decreto rettorale n. 995 del 5 settembre 2017, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura sopra citata;
6) del decreto rettorale n. 494 del 08 [#OMISSIS#] 2017;
7) dei risultati, nonché di tutti gli altri atti del procedimento settore 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, II° fascia, relativamente all’idoneità riconosciuta alla dott.ssa [#OMISSIS#], pubblicati in data 5 febbraio 2013 sul [#OMISSIS#] internet ufficiale dell’ASN – Abilitazione Scientifica Nazionale – inerenti all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia – procedura di valutazione ex artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 222/2011 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II° fascia (associato) – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca M.I.U.R. con D.D. n. 222 del 20 luglio 2012 (in G.U. n. 58/12), nonché del giudizio collegiale;
II. domanda di accertamento:
1) della fondatezza della pretesa del ricorrente alla nomina ed alla presa di servizio in qualità di professore di ruolo II° fascia dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] ‘Alma Mater Studiorum’, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo,
2) nonché, ove occorra, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso ad una nuova valutazione della propria domanda di partecipazione alla procedura per la copertura di un posto, sede di [#OMISSIS#], di Professore Universitario di ruolo – II° fascia – richiesta dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo;
III. domanda di condanna dell’amministrazione resistente:
1) a provvedere senza indugio alla nomina e presa di servizio del ricorrente in qualità di professore di ruolo di II° fascia dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] ‘Alma Mater Studiorum’, dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo,
2) nonché ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi in conseguenza della mancata assegnazione del posto di ruolo, e quindi, dell’assunzione del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] posizione professionale di Professore di ruolo di II° fascia dell’Università di [#OMISSIS#] ‘Alma Mater Studiorum’, Dipartimento medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la [#OMISSIS#] Romagna respingeva il ricorso n. 51 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – medico chirurgo specialista convenzionato presso la U.O. di Oculistica della USL Toscana Sud-Est e professore a contratto in carica presso la Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli studi di Siena – avverso il decreto rettorale n. 1708 del 29 dicembre 2017 dell’Università degli studi di [#OMISSIS#], di approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata ex art. 18 l. n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore universitario di II° fascia presso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD MED/30, indetto con decreto rettorale n. 494 dell’8 [#OMISSIS#] 2017, al cui esito era stata nominata vincitrice la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (prima classificata con 69 punti, seguita dal ricorrente con 61,9 punti), nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali meglio indicati in epigrafe.
In particolare, il TAR adìto provvedeva come segue:
(i) respingeva il primo motivo – con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. per l’incompatibilità di due componenti della commissione, segnatamente della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in quanto già facenti parte delle commissioni delle procedure di abilitazione scientifica nazionale rispettivamente di I° fascia – tornata 2016 (la prof.ssa [#OMISSIS#]) cui aveva partecipato il ricorrente, e di II° fascia – tornata 2012 (il prof. [#OMISSIS#]) cui aveva partecipato, oltre al ricorrente, costretto a impugnare il giudizio di non idoneità in sede giurisdizionale (con esito favorevole, come da sentenza n. 3147/2016 del Consiglio di Stato), anche la controinteressata [#OMISSIS#], invece dichiarata idonea in prima battuta –, rilevando che tra il ricorrente e i commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] non risultava pendente alcuna causa, e che, ai fini di un’eventuale incompatibilità, l’inimicizia grave avrebbe dovuto essere reciproca e trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia: situazioni, minimamente comprovata nel [#OMISSIS#] di specie;
(ii) respingeva il secondo motivo – con cui era stata contestata la legittimazione sostanziale della controinteressata a partecipare alla procedura di chiamata, essendo illegittima l’abilitazione scientifica nazionale da quest’[#OMISSIS#] conseguita [#OMISSIS#] tornata 2012 per le funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD MED/30, che dovrebbe spettare solo a laureati in Medicina con specializzazione in Oftalmologia, mentre la controinteressata risultava in possesso della laurea in Scienze Biologiche –, rilevando che:
– ancorché doveva ravvisarsi l’ammissibilità del motivo (poiché l’interesse a censurare l’atto presupposto era sorto in capo al ricorrente all’esito della procedura per cui è causa), il decreto di indizione dell’ASN del 2012 non richiedeva alcun titolo di studio necessario per la partecipazione alla procedura nazionale in conformità alla previsione dell’art. 2 d.P.R. 117/2000 per cui «la partecipazione alle valutazioni comparative è [#OMISSIS#], senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati»;
– conseguita l’abilitazione, un candidato ha pieno titolo a partecipare alla procedura concorsuale in esame, a prescindere dai titoli di studio posseduti, poiché la finalità è l’assunzione in ruolo di un professore universitario di II° fascia, che svolge principalmente attività di ricerca e didattica, sicché la legge non richiede una specifica qualificazione in campo medico in capo ai candidati, né lo richiedeva il bando;
(iii) respingeva il terzo ed il quarto motivo – con cui era stata dedotta, sotto vari [#OMISSIS#], l’erronea applicazione dei criteri valutativi stabiliti dalla commissione –, sulla base del centrale conclusivo rilievo che il giudizio sulle valutazioni dei titoli da parte della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, in quanto caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica, non poteva essere censurato in sede giurisdizionale nel merito, spettando al [#OMISSIS#] di legittimità la sola verifica della conformità al parametro normativo e l’assenza di vizi di manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, [#OMISSIS#] specie da escludere.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituivano in giudizio l’Università degli studi di [#OMISSIS#] e il MIUR, resistendo.
3.1 Si costituiva altresì in giudizio l’originaria controinteressata, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
3.2 Si costituiva, infine, in giudizio anche l’Ordine Nazionale dei Biologi – intervenuto ad opponendum nel giudizio di primo grado –, pure chiedendo la reiezione dell’appello.
4. Respinta con l’ordinanza n. 3264/2018 l’istanza cautelare, la causa all’udienza pubblica del 19 novembre 2020, tenutasi come da verbale, è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 1.(i), di reiezione delle censure di incompatibilità in capo ai due commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], formulate sotto il profilo che gli stessi avrebbero fatto parte delle commissione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale rispettivamente di I° fascia della tornata 2016 (la prof.ssa [#OMISSIS#]) cui aveva partecipato il ricorrente, e di II° fascia della tornata 2012 (il prof. [#OMISSIS#]) cui aveva partecipato, oltre al ricorrente, anche la controinteressata [#OMISSIS#] (dichiarata idonea in prima battuta), e, in quelle occasioni, avrebbero espresso giudizi individuali negativi di non idoneità nei confronti dell’odierno appellante, tant’è che lo stesso si era visto costretto ad adire le vie legali, conseguendo l’abilitazione per le funzioni di professore di II° fascia (negata dalla commissione della tornata 2012) in esito alla sentenza n. 3147/2016 di questa Sezione.
Quanto alla posizione della commissaria [#OMISSIS#] – su cui il TAR non si è pronunciata, ma i relativi [#OMISSIS#] di censura sono devoluti in appello attraverso il motivo di omesso pronuncia, la cui fondatezza non comporta la rimessione della causa al primo [#OMISSIS#] (non rientrando nelle ipotesi tassative di cui all’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.), ma il potere-dovere del [#OMISSIS#] d’appello di pronunciarsi nel merito sulle censure riproposte –, si osserva che è, bensì vero, che al momento dello svolgimento della procedura di cui è causa pendeva, dinanzi al TAR per il Lazio, il ricorso n. 5507 del 2017, con cui l’odierno appellante aveva impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione per le funzioni di professore universitario di I° fascia, settore concorsuale 06/F2 Malattie dell’apparato visivo (tornata 2016), espresso dalla commissione ASN di cui aveva fatto parte come componente la commissaria [#OMISSIS#]; ma non risulta che, in quel giudizio, siano state proposte domande specifiche (di risarcimento dei danni, o di altra natura) nei confronti dei singoli componenti della commissione giudicatrice, né, in particolare, nei confronti della predetta (infatti, dalla sentenza n. 10792 dell’8 novembre 2018 del TAR per il Lazio, con la quale il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione del giudizio di non idoneità con remand all’amministrazione, non emerge che siano state proposte domande nei confronti dei singoli commissari).
Deve pertanto ritenersi insussistente la fattispecie di incompatibilità delineata dall’art. 51, comma 1, numero 3), cod. proc. civ., invocata dall’odierno appellante.
Considerazioni sostanzialmente identiche valgono a respingere la censura di incompatibilità in capo al commissario [#OMISSIS#], correttamente respinta dal TAR sul rilievo dell’inconfigurabilità dei motivi di incompatibilità delineati dal citato art. 51, in modo pertinente richiamando il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, per cui le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione, sicché non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso giudizio negativo nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso sub iudice, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ. né in altra ipotesi tra quelle contemplate dal citato art. 51.
5.2 Privo di fondamento è, altresì, il secondo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 1.(ii), reiettiva della censura con cui era stata contestata la legittimazione sostanziale della controinteressata a partecipare alla procedura di chiamata, essendo illegittima l’abilitazione scientifica nazionale da quest’[#OMISSIS#] conseguita [#OMISSIS#] tornata 2012 per le funzioni di professore universitario di II° fascia per settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD MED/30, che dovrebbe spettare solo a laureati in Medicina con specializzazione in Oftalmologia, mentre la controinteressata risultava aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche.
Invero, come correttamente rilevato nell’impugnata sentenza, deve ritenersi che l’odierna appellata [#OMISSIS#] abbia legittimamente conseguito l’abilitazione ascientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II° fascia per settore concorsuale in questione, in quanto:
– il decreto di indizione dell’ASN non aveva richiesto alcun titolo specifico di studio necessario per la partecipazione alla procedura nazionale;
– tale previsione si poneva in linea con la disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 8, del d.P.R. 117/2000 (applicabile ratione temporis), per cui «la partecipazione alle valutazioni comparative è [#OMISSIS#], senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati» (con la precisazione che tale [#OMISSIS#] regolamentare non risulta specificamente impugnata con il ricorso di primo grado, né è impugnabile per la prima volta in appello stante il divieto dello ius novorum sancito dall’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.);
– [#OMISSIS#] specie la candidata [#OMISSIS#], una volta legittimamente abilitata all’esito della procedura di ASN, era pertanto senz’altra legittimata a partecipare alla procedura concorsuale di chiamata all’esame, a prescindere dal titolo di studio posseduto, trattandosi di procedura funzionale all’assunzione in ruolo di un professore universitario di II° fascia che svolge principalmente attività di ricerca e didattica;
– ad ogni modo, dalla documentazioni in atti risulta che la controinteressata ha svolto attività sostanzialmente qualificabile come assistenziale in qualità di dirigente biologo nell’ambito del Laboratorio Analisi Superficie Oculare (già Laboratorio Divisionale di Oftalmologie) all’interno dell’Azienda Ospedaliero-universitaria (AOU) Policlinico S. [#OMISSIS#]-Malpighi di [#OMISSIS#] in convenzione con il SSN, avendone curato l’organizzazione fin dalla nascita nel 1982 come laboratorio universitario di ricerca delle patologie della superficie oculare, di cui nel corso degli anni era stata ampliata l’offerta delle prestazioni a fini diagnostici e che funge da laboratorio di riferimento per molti pazienti extra-Provincia ed extra-Regione;
– a ciò si aggiunga ad colorandum che con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) l’attività di biologo è stata inserita tra le professioni sanitarie.
Occorre, poi, rimarcare che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’originaria controinteressata emerge che alla stessa, abilitata nel settore concorsuale richiesta dal bando, nominata vincitrice e immessa in ruolo all’esito della procedura di chiamata, sono stati attribuiti i seguenti incarichi:
– quanto all’attività assistenziale, essa è responsabile della struttura Laboratorio Analisi Superficie Oculare;
– quanto alla didattica: nell’ambito della Scuola di specializzazione in Oftalmologia essa svolge l’insegnamento di “Semeiotica Oculare”; nell’ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia essa svolge una parte del corso integrato “La medicina traslazionale: paradigma della integrazione tra ricerca biomedica, professioni sanitarie, cura e terza missione”; inoltre, essa risulta affidataria di vari incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi di laurea Tecniche di Laboratorio, Podologia, Tecniche Ortopediche e Biologia della Salute;
– quanto all’attività di ricerca, essa è responsabile del Laboratorio Analisi Superficie Oculare e del gruppo di ricerca “Superficie Oculare”.
Trattasi di attività che sono indubbiamente ‘coperte’ dalle previsioni del bando (a sua volta conformi alla disciplina regolamentare e legislativa vigente in materia), il cui oggetto, contrariamente all’assunto dell’odierno appellante, non è ri(con)ducibile esclusivamente all’attività medico-chirugica in senso stretto. Tutt’al contrario, in ragione del carattere interdisciplinare connotante il settore che qui viene in rilievo, tali attività rientrano ictu oculi tra le funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 06/F2- Malattie Apparato Visivo, SSD MED/30, per le ragioni sopra esposte da non ritenersi riservato esclusivamente ai titolari di laurea in Medicina con specializzazione in Oftalmologia.
5.3 In reiezione del terzo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 1.(iii), di reiezione del terzo e quarto motivo di primo grado – con cui era stata contestata, sotto vari [#OMISSIS#], l’erronea applicazione dei criteri valutativi stabiliti dalla commissione –, si osserva che:
– con riferimento alle pubblicazioni, il TAR ha correttamente evidenziato che sia il bando sia la commissione avevano configurato il numero totale delle citazioni come criterio meramente residuale, attribuendo per contro rilievo principale a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, oltre alle altre indicazioni contenute [#OMISSIS#] scheda del bando, sicché, contrariamente all’assunto dell’odierno appellante, l’indicatore bibliometrico non poteva assurgere a parametro preponderante [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni;
– con riferimento all’attività didattica, [#OMISSIS#] sentenza è stato correttamente escluso che la commissione avesse omesso di valutare tutta l’attività di insegnamento del ricorrente presso l’Università degli studi di Siena, essendogli invero al proposito stati attribuiti 9 punti contro i 6 riconosciuti alla controinteressata;
– con riguardo alla didattica integrativa, il TAR ha correttamente escluso che l’odierno appellante fosse stato ingiustamente penalizzato con l’attribuzione di 14 punti a favore della controinteressata (a fronte di 3 punti assegnati ad esso ricorrente), giustificandosi l’attribuzione di 14 punti con l’attività svolta dalla controinteressata dal 1982 per la predisposizione di tesi di laurea, seminari, esercitazioni e tutoraggio [#OMISSIS#] studenti, e non presentando quindi il punteggio ad essa attribuito [#OMISSIS#] di irrazionalità, illogicità o di manifesta ingiustizia rispetto al minor punteggio riconosciuto all’istante;
– per quanto, infine, concerne l’attività assistenziale – per la quale quest’[#OMISSIS#] aveva conseguito il [#OMISSIS#] di 10 punti –, correttamente è stata respinta la censura dell’illegittima attribuzione di 4 punti alla controinteressata sotto il profilo che l’attività di biologo non sarebbe congruente con il settore scientifico disciplinare di cui è causa, essendo al riguardo sufficiente richiamare i rilievi sopra svolti in punto di attività di laboratorio svolta dalla controinteressata in ambito clinico convenzionato con il SSN, in conformità alle prescrizioni del bando.
Conclusivamente, il TAR ha correttamente escluso che la valutazione della commissione fosse inficiata da vizi di violazione dei parametri di giudizio stabiliti dalla lex specialis (in aderenza alla disciplina legislativa e regolamentare), o di manifesta irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà, per il resto sottraendosi al sindacato giurisdizionale di legittimità.
5.4 Per le ragioni tutte sopra esposte, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’impugnata sentenza.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4375 del 2018), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza ai sensi di cui in motivazione; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 novembre 2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/04/2021