Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, la formulazione di giudizi individuali costituisce solo una fase propedeutica alla valutazione finale, affidata al giudizio della commissione (ex multis, v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1063). Il giudizio collegiale, infatti, attraverso l’elaborazione e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati dai singoli commissari, e con la conclusione eventualmente a maggioranza, assorbe e supera le valutazioni prima espresse con i giudizi individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802; Id., 25 settembre 2006, n. 5608; Id., 11 marzo 2008, n. 1023; Cons. giust Amm. Sic., 15 dicembre 2008, n. 1071).
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, non è necessario il puntuale confronto a coppie, funzionale a comparare ciascun candidato singolarmente con tutti gli altri. Infatti, come nell’ordinaria procedura concorsuale, anche in questa valutazione comparativa ciascun candidato va valutato singolarmente, e alle valutazioni sui singoli deve seguire la definizione di ordine di graduatorie, con indicazione del o dei due idonei alla nomina a professore.
Il criterio della “originalità e innovatività della produzione scientifica” è il primo, sia testualmente che in odine di rilievo, tra quelli indicati nell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364; Id, 29 luglio 2009, n. 4708; Id., Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; Id. 24 novembre 2011, n. 6209). Se detto carattere, in concreto, manca nella produzione di un candidato, è legittimo, nel procedere nei lavori della commissione giudicatrice, arrestare la valutazione stessa riguardo all’applicazione degli altri parametri di giudizio.
Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1315
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Sindacato giurisdizionale
N. 01315/2014REG.PROV.COLL.
N. 05647/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5647 del 2013, proposto da:
Bartone [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bartone e [#OMISSIS#] Aleni, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, via Michelangelo Tilli, 52;
contro
Università degli studi di Napoli “Parthenope”, in persona del rettore in carica, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
De Vita [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Verde, elettivamente domiciliato presso Massimo Farsetti in Roma, via Tarvisio, 2;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Felice [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Liguori, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via [#OMISSIS#] III, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 1156/2013, resa tra le parti, concernente procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 17 (diritto penale).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, sopra specificate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il consigliere [#OMISSIS#] Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Aleni, l’avvocato dello Stato Basilica, e gli avvocati Verde, [#OMISSIS#] e Liguori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il professor [#OMISSIS#] Bartone, che ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale del 18 giugno 2008 per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” per il settore disciplinare IUS/17- diritto penale – con nomina di due idonei, impugna la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità.
Alla procedura hanno partecipato, oltre al ricorrente, i professori [#OMISSIS#] De Vita e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che sono risultati idonei. Oggetto del giudizio di primo grado è il decreto rettorale n. 479 del 22 agosto 2011 di approvazione degli atti della procedura valutativa, in esito alla quale il ricorrente è stato, come si è detto, dichiarato non idoneo.
I) La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, rilevando l’assenza dei pretesi vizi procedimentali, la non contraddittorietà del giudizio finale con i pareri espressi da due (su cinque) commissari che si sono pronunciati in senso favorevole al ricorrente e con quelli degli altri componenti, la compiuta valutazione comparativa dei candidati e la congruità del conseguente giudizio di preminenza rispetto ai pareri individuali, la sostanziale obbedienza ai criteri, anche definiti dall’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, la preponderanza del parametro relativo all’originalità e alla innovatività della produzione scientifica rispetto agli atri criteri di giudizio.
II) La sentenza merita conferma.
Deve essere respinto il primo motivo dell’appello, con il quale si deduce la mancanza della valutazione finale e della motivazione del giudizio collegiale conclusivo.
La censura è infondata in fatto, e può pertanto prescindersi dall’esaminare la sua ammissibilità in quanto motivo nuovo non dedotto in primo grado, secondo quanto eccepito dal controinteressato [#OMISSIS#].
Nel verbale n. 4, relativo alla seduta del 24 luglio 2011 dedicata alla votazione finale (in esito alla quale il ricorrente ha riportato due voti e ciascun controinteressato quattro), la Commissione esaminatrice dà atto del previo riesame, mediante approfondita discussione, dei giudizi espressi su ciascun candidato e della comparazione tra gli esaminati. Il richiamo ai giudizi collegiali, dei quali si attesta il riesame, vale a confortare la motivazione della valutazione, dal momento che tali giudizi sono puntualmente riportati nell’allegato al verbale n. 3, e hanno riguardato le pubblicazioni scientifiche e i titoli di ciascun candidato sotto i profili rilevanti.
Sempre nel verbale n. 4 si legge che “il presidente dichiara che ogni commissario ha a disposizione due voti”: congruente a tale ripartizione è l’attribuzione di 2 voti al ricorrente (evidentemente espressi da un commissario) e di 4 ognuno ad ogni controinteressato (espressi dagli altri quattro commissari, essendo la commissione formata da cinque componenti). E’ quindi smentita in fatto l’asserzione sulla quale l’appellante fonda la censura, relativa alla circostanza che ciascun commissario avesse a disposizione un solo voto per ciascun candidato.
Non può ravvisarsi, nel risultato così espresso dalla commissione, la contraddittorietà dedotta dall’appellante tra l’unico voto finale a suo favore e i due giudizi di prevalenza espressi dai commissari [#OMISSIS#] e Mazza. A parte che tali giudizi individuali, riportati nel verbale n. 2, così come gli apprezzamenti pur lusinghieri, espressi da questi commissari nel giudizio collegiale, non contengono una valutazione di assoluta preminenza nei termini evidenziati nell’appello, vale a ritenere l’infondatezza della censura il richiamo al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza e condiviso dal Collegio, secondo cui la formulazione dei giudizi individuali, nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, costituisce solo un fase propedeutica alla valutazione finale, affidata al giudizio collegiale della commissione (per tutte, Cons. Stato, VI, 7 marzo 2007, n. 1063). Il giudizio collegiale infatti, attraverso l’elaborazione e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati dai singoli commissari e con conclusione eventualmente a maggioranza, assorbe e supera le valutazioni prima espresse con i giudizi individuali (es. Cons. Stato, VI, 22 ottobre 2002, n. 5802; 25 settembre 2006, n. 5608; 11 marzo 2008, n. 1023; Cons giust. amm. sic., 15 dicembre 2008, n. 1071): valutazione finale nella quale la commissione, nella fattispecie in esame, si è espressa, a maggioranza, nel senso precisato.
III) Il giudizio contestato dall’appellante si pone in esito ad un procedimento nel quale non è dato riscontare alcuna illogicità o altro vizio estrinseco del quale sia consentito l’esame da parte del giudice: l’esito finale appare congruamente motivato, e non può essere condiviso quanto dedotto dall’appellante circa la mancanza di una valutazione espressa e specifica della prevalenza dei due candidati idonei rispetto all’appellante stesso.
A tale prevalenza dà forma la votazione finale. Questa, motivata in relazione ai giudizi collegiali, definisce ed esprime la graduazione dell’apprezzamento. Non è necessario, nelle procedure di valutazione comparativa dei candidati di cui trattasi, il puntale confronto a coppie che compari ciascun candidato singolarmente con tutti gli altri. Infatti, come nell’ordinaria procedura concorsuale, anche in questa valutazione comparativa ciascun candidato va valutato singolarmente; e alle valutazioni sui singoli segue la definizione di un ordine di graduatoria (per tutte, Cons. Stato, VI, 29 luglio 2009, n.4708), con indicazione del o dei due idonei alla nomina a professore.
La valutazione comparativa e la relativa motivazione, pertanto, ben poteva discendere già dal confronto dei giudizi assoluti, che, nel giudizio finale, ha consentito di far emergere differenti valutazioni e di redigere l’ordine definitivo di apprezzamento.
IV) Secondo la sentenza impugnata, legittimamente la commissione non ha valutato gli specifici elementi stabiliti dal bando, essendone impedita dalla mancanza di originalità e innovatività riscontrata nella produzione scientifica del Bartone.
Anche per questo aspetto la sentenza merita conferma.
Giova premettere che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, la precedente sentenza di questa Sezione, 10 giugno 2013, n. 3204, che ha accolto un diverso appello proposto dal Bartone con riguardo ad altra procedura valutativa, non costituisce un precedente favorevole alla tesi della sostanziale svalutazione dello sbarramento evidenziato dal Tribunale amministrativo.
Al contrario, in tale decisione è ribadita la dirimente priorità, più volte sottolineata in giurisprudenza e condivisa dal Collegio, del criterio della “originalità e innovatività della produzione scientifica”.
Questo criterio, va infatti considerato,è il primo sia testualmente che in ordine di rilievo dei criteri indicati dall’art. 4, comma 2, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 per le procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (es. Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364; 29 luglio 2009, n. 4708; VI, 18 agosto 2010, n. 5885; 24 novembre 2011, n. 6209). Se detto carattere in concreto manca nella produzione di un candidato, è legittimo, nel procedere nei lavori della commissione giudicatrice, l’arrestarsi della valutazione stessa riguardo all’applicazione degli altri parametri di giudizio.
L’ “originalità e innovatività della produzione scientifica” – vale a dire la non ripetizione dei contenuti da altri o da altre fonti e il positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte – costituiscono infatti elementi da valutare imprescindibili e prioritari in vista di un’attività che dev’essere, e a così elevato grado, di ricerca non meno che di didattica. In ragione di una tale priorità, solo per quanti abbiano superato positivamente questo primo livello logico di giudizio si rende necessario apprezzare ulteriormente, ai fini della valutazione comparativa con i lavori degli altri candidati che similmente lo abbiano superato, i restanti elementi previsti dalla disposizione.
Nella fattispecie allora in esame, il giudice aveva rilevato che nessuno dei giudizi relativi al Bartone si era espresso in termini tali da costituire un ostacolo al dispiegarsi dell’ulteriore sua valutazione, non esprimendosi in senso negativo circa l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica dell’appellante.
Una tale circostanza non si verifica però nel caso di cui ora si tratta.
Va tenuto al riguardo fermo che in un concorso universitario ciascuna procedura valutativa è autonoma dalle analoghe cui si è sottoposto il candidato, perché l’ordinamento non prevede alcuna acquisizione di risultati di giudizi espressi in altri pari procedimenti; e perché la capacità di giudizio dell’ultima commissione non può essere da ristretta dalle precedenti. Sicché non rileva quel giudizio, e la valutazione qui al vaglio deve essere esaminata per quelle che sono le evidenze della presente causa, ivi compresi i soli giudizi qui espressi dalla commissione (il cui contenuto di merito valutativo resta estraneo all’esame del giudice).
Come si legge nell’allegato al verbale n. 3, il giudizio collegiale, e perciò conclusivo, espresso dalla maggioranza dei commissari nella procedura oggetto del presente giudizio con riguardo al professor Bartone è nel senso che “il prevalere dell’interesse manualistico e critico rielaborativo degli orientamenti giurisprudenziali rispetto alla riflessione di teoria generale e sui principi ne impedisce la considerazione ai fini della presente valutazione comparativa.”
Con evidenza, la indicata caratterizzazione manualistica e rielaborativa riconosciuta, con giudizio di merito che appare scevro da profili di illegittimità estrinseca, alla produzione scientifica del professor Bartone collide con il valore di originalità e innovatività che questi pretende. Di conseguenza, legittimamente la commissione non ha proceduto all’esame del candidato alla luce degli ulteriori, recessivi, criteri di valutazione, anche attinenti all’attività didattica e a quella di ricerca.
V) Si tratta insomma di una valutazione che non solo risulta conforme al modello normativo procedimentale, ma che appare anche contenuta nei corretti margini di opinabilità, non superati in punto di ragionevolezza, di logicità e di coerenza; e che dunque, in rispetto al principio di separazione dei poteri, non può essere sostituita da una diversa valutazione del giudice (Cons. Stato, VI, 20 febbraio 2014, n. 838).
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, anche per questo secondo grado.
.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mosca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)