Originariamente la formulazione dell’art. 23 della legge n. 240/2010 si limitava a riferire che “La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari”, di talché detta disposizione, se interpretata in modo restrittivo, incideva anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma “prestato servizio” contenuto nell’art. 18, comma 4, ostativo alla partecipazione alle selezioni per la individuazione dei “docenti a chiamata”, con la conseguenza che era impedita la partecipazione alla selezione di coloro che, nell’arco dell’ultimo triennio, “sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” nonché di coloro che sono stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 l. 240/2010.
Con la novella del 2016, il legislatore ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010 e quindi di includere, tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. Non diversamente da quello appena riferito può essere immaginato il significato della estensione del testo dell’art. 23, comma 4, l. 240/2010 con le parole: “consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4”. Sicché, in seguito alla modifica intervenuta nel 2016, sebbene la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 l. 240/2010 non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, nondimeno la stipulazione di detti contratti non impedisce ai destinatari degli stessi di essere tenuti in considerazione per le “chiamate dei docenti” in seguito alla selezione di cui all’art. 18, comma 4, della medesima legge. Infatti, L’intervento normativo del 2016 aveva un duplice scopo, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”, ma anche quella di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ex art. 18, comma 4, l. 241/2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.
Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8196
Procedura di chiamata riservata agli interni - Art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010
N. 08196/2020REG.PROV.COLL.
N. 03345/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2020, proposto da
Giovanni Pulci, rappresentato e difeso dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
[#OMISSIS#] Bocchini non costituito in giudizio;
nei confronti
Commissione Giudicatrice Procedura Selezione Copertura Posto Professore di Ruolo II Fascia non costituita in giudizio;
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3799/2020, resa tra le parti, concernente gli esiti della procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia Settore 09/D1 (codice concorso 2017PAE001).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino. Nessuno udito per le parti. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio l’odierno appellato invocava l’annullamento: a) – del d.r. n. 217/2019 del 18.1.2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 240/2010 – codice concorso 2017PAE001 – per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 09/D1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 e contestuale individuazione del dott. Giovanni Pulci quale vincitore della selezione; b) del r.d. n. 823/2018 del 19.3.2018, pubblicato sulla GU, IV Serie Speciale, n. 29 del 10.4.2018 di costituzione della Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva; c) del “Verbale n. 1” della prima seduta della Commissione giudicatrice del 22.5.2018 e relativo Allegato 1 recante i criteri di valutazione dei candidati; d) del “Verbale n. 2” della seconda seduta della Commissione giudicatrice del 30.5.2018 di “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica” dei candidati ed annessi Allegati 1 e 2, recanti rispettivamente “Profili curriculari – Valutazioni collegiali dei profili – delle Valutazioni di merito complessive dell’attività di ricerca – Lavori in collaborazione” e “Valutazioni complessive”; e) della Relazione Finale riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione e relativi allegati; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nonché per quanto occorrer possa, dell’eventuale Delibera di chiamata medio tempore assunta dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, del d.r. n. 2825/2018 del 9.11.2017 (pubblicato su G.U. n. 90 del 24.11.2017) di indizione della procedura selettiva , della nota del MIUR, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, recante “CT 34043/2018 – Avv. [#OMISSIS#] D’Avanzo – Articolo 18, comma 4, Legge n. 240/2010” e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia, approvato con d.r. n. 2576/2017 dell’11.10.2017.
2. Il TAR accoglieva il ricorso, valutando unicamente la prima delle censure proposte, concludendo che il dott. Pulci, in quanto professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel triennio precedente, non avrebbe potuto partecipare alla procedura in contestazione, e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura ai sensi degli artt. 2 e 3 del Bando, per essere incorso nella causa ostativa di cui all’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010. Secondo il giudice di prime cure, infatti, il comma 4 dell’art. 18 della legge n. 240/2016 deve essere interpretato nel senso di consentire alle università di riservare una parte del budget disponibile per la chiamata di professori di prima e seconda fascia a copertura di procedure concorsuali riservate alla partecipazione di soggetti esterni alla università e ciò allo scopo di acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbe caratterizzare un ambiente accademico. L’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 deve, quindi, essere inteso nel senso che l’attività di insegnamento prestata per una università in qualità di professore a contratto è ostativa alla partecipazione alle selezioni indette ai sensi della disposizione medesima. Inoltre, a giudizio del TAR, il controinteressato, secondo quanto è possibile desumere dal curriculum vitaeallegato alla domanda di partecipazione, non può essere considerato come un mero contrattista o che il rapporto avuto con l’Università Sapienza sia stato del tutto estemporaneo o, comunque, tale da non incorrere nelle preclusioni di cui al richiamato art. 18, comma 4, della legge 240/2010 e soprattutto delle inequivoche previsioni dell’art. 2 del bando.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario controinteressato, che chiede la riforma della pronuncia di prime cure, proponendo un’interpretazione degli artt. 18 e 23, della legge 240/2010, a seguito della novella contenuta nella l. 232/2016, favorevole all’appellante, nel senso che l’art. 23, comma 4 consentirebbe ai professori a contratto di essere destinatari di chiamate nell’ambito delle procedure riservate ai concorrenti esterni. L’appellante, inoltre, censura il ragionamento del TAR nella parte in cui fonda la legittimità dell’esclusione dell’appellante anche sulla sua esperienza didattica che sarebbe stata tanto radicata e diffusa da impedirne la partecipazione. Esperienza confermata peraltro dalle numerose pubblicazioni scritte in collaborazione con un componente della commissione esaminatrice. Al riguardo, l’appellante sostiene la sussistenza di un vizio di ultrapetizione, atteso che il collegamento tra l’appellante e un componente della commissione esaminatrice sarebbe stato invocato dall’originario ricorrente al diverso fine di sostenere una situazione di incompatibilità a carico di un membro della commissione. Inoltre, la circostanza dei lavori in collaborazione non sarebbe elemento che rileverebbe ai fini della partecipazione al concorso riservato agli esterni.
4. L’Università intimata si costituisce con memoria di stile.
5. L’appello è fondato e merita di essere accolto.
5.1. Quanto al primo motivo di appello, come già anticipato con l’ordinanza n. 3864/2020 di questa Sezione, che ha sospeso l’esecutività dell’impugnata sentenza, merita di essere confermata l’interpretazione contenuta nella pronuncia di questo Consiglio, n. 2175/2020. La sentenza in questione, con ragionamento che merita di essere condiviso, ha ricostruito il percorso evolutivo riferibile alla norma di cui all’art. 23, comma 4, l. 240/2010.
Originariamente la formulazione della disposizione suevocata si limitava a riferire che “La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari”, di talché detta disposizione, se interpretata in modo restrittivo, incideva anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma “prestato servizio” contenuto nell’art. 18, comma 4, ostativo alla partecipazione alle selezioni per la individuazione dei “docenti a chiamata”, con la conseguenza che era impedita la partecipazione alla selezione di coloro che, nell’arco dell’ultimo triennio, “sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” nonché di coloro che sono stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 l. 240/2010.
Con la novella del 2016 il legislatore ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. Non diversamente da quello appena riferito può essere immaginato il significato della estensione del testo dell’art. 23, comma 4, l. 240/2010 con le parole: “consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4”.
Sicché, in seguito alla modifica intervenuta nel 2016, sebbene la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 l. 240/2010 non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, nondimeno la stipulazione di detti contratti non impedisce ai destinatari degli stessi di essere tenuti in considerazione per le “chiamate dei docenti” in seguito alla selezione di cui all’art. 18, comma 4, della medesima legge.
L’intervento normativo del 2016 aveva un duplice scopo, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”, ma anche quella di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ex art. 18, comma 4, l. 241/2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.
Pertanto la doglianza in esame risulta fondata.
5.2. Stessa sorte merita il secondo motivo di appello, risultando la sentenza di prime cure viziata da ultrapetizione per avere esaminato un motivo non dedotto nel ricorso di prime cure. Ivi, infatti, la collaborazione scientifica dell’odierno appellante veniva evidenziata quale ragione a fondamento dell’incompatibilità maturata in capo ad un membro della commissione esaminatrice. Ma in questi termini il motivo, unitamente a tutti gli altri escluso il primo, veniva dichiarato assorbito dal TAR, che, invece, utilizzava questa circostanza per sostenere una contrarietà discendente dal bando di gara mai dedotta in questi termini dall’originario ricorrente ad ulteriore riprova dell’impedimento della partecipazione dell’odierno appellante alla procedura concorsuale.
6. L’appello in esame deve dunque essere accolto. Nella novità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De Felice, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino
[#OMISSIS#] De Felice
Pubblicato il 21/12/2020