La retribuzione “a fattura” delle prestazioni lavorative, dunque con riferimento al loro oggetto e non alla durata delle medesime, e il loro svolgimento secondo criteri di esecuzioni determinati dal lavoratore escludono l’integrazione di ogni elemento che consenta di qualificare dette prestazioni come rese nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, i cui indicatori di evidenza sono costituiti dagli orari vincolati e dalla subordinazione organizzativa, di criteri esecutivi e di modalità specifiche da osservarsi per la prestazione.
Il carattere saltuario delle prestazioni lavorative, retribuite con compensi variabili e forfettari, esclude ogni possibilità di ricondurre le medesime ad un rapporto relativo a prestazioni di costante quantità e qualità e di costante retribuzione, misurata perciò su tempi e contenuti delle prestazioni stesse, ossia impedisce di qualificare il rapporto in questione come rapporto di lavoro subordinato.