Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 10 febbraio 2015, n. 121

Requisiti per la qualificazione delle prestazioni lavorative quali rapporto di lavoro subordinato

Data Documento: 2015-02-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La retribuzione “a fattura” delle prestazioni lavorative, dunque con riferimento al loro oggetto e non alla durata delle medesime, e il loro svolgimento secondo criteri di esecuzione determinati dal lavoratore, escludono l’integrazione di ogni elemento che consenta di qualificare dette prestazioni come rese nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, i cui indicatori di evidenza sono costituiti dagli orari vincolati e dalla subordinazione organizzativa, di criteri esecutivi e di modalità specifiche da osservarsi per la prestazione.

Il carattere saltuario delle prestazioni lavorative, retribuite con compensi variabili e forfettari, esclude ogni possibilità di ricondurre le medesime ad un rapporto relativo a prestazioni di costante quantità e qualità e di costante retribuzione, misurata perciò su tempi e contenuti delle prestazioni stesse, ossia impedisce di qualificare il rapporto in questione come rapporto di lavoro subordinato.

Contenuto sentenza

N. 00121/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2010, proposto da: 
Ciresi [#OMISSIS#] Grazia, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Zammataro in Palermo, Via G. Serpotta, 66; 
contro
Universita’ degli Studi di Catania, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81; Direz. Amm.Va Universita’ degli Studi Catania; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CATANIA – IV SEZIONE n. 00207/2009, resa tra le parti, concernente differenze retributive per il periodo prestato furoi ruolo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] su delega di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 207/2009, con la quale il TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania- ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: a) del provvedimento rettoriale non conosciuto dalla ricorrente, con il quale è stato stabilito il trattamento provvisorio di quiescenza, nella parte in cui non è stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dal luglio 1964 all’ottobre 1968; b) della comunicazione prot. n. 118231P del 19 novembre 1993, con la quale il Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Catania ha comunicato il trattamento provvisorio di pensione di cui allo sconosciuto provvedimento sopra calendato; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad aver riconosciuto il servizio prestato senza interruzione dall’1 luglio 1964 al 31 ottobre 1968 per l’intero orario di lavoro giornaliero presso l’Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Catania, svolgendo funzioni e mansioni corrispondenti a quelle della qualifica nella quale è stata successivamente inquadrata; con conseguente riconoscimento anche economico oltre rivalutazione ed interessi.
Il TAR ha respinto il ricorso avendo ritenuto che la intervenuta (e incontestata) retribuzione “a fattura” delle prestazioni della ricorrente nel periodo in contestazione, oltreché la mancanza di ogni principio di prova circa “l’esistenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (quali il rispetto dell’orario di ufficio e l’esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica)” impedissero l’accoglimento del ricorso proposto.
Contro tale decisione propone appello l’interessata, che ne chiede la riforma, ritenendo sussistenti – al contrario di quanto giudicato dal TAR – gli elementi per la qualificazione come “lavoro dipendente” delle prestazioni eseguite nel periodo in oggetto e, conseguentemente, fondate le domande disattese.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Non sono condivisibili infatti – a giudizio del Collegio – le censure proposte contro la decisione impugnata.
Non ha rilevanza alcuna infatti l’asserita contraddittorietà derivante dal diverso orientamento espresso dal TAR in analoga vicenda per l’evidente ragione che nessun vincolo poteva comunque derivare dalla stessa al Giudice.
Non può in alcuna misura accogliersi comunque l’assunto che le prestazioni invocate siano state rese dall’interessata in un rapporto di fatto che presentava i connotati del “lavoro dipendente”.
Nella specie è invero incontestato, come già rilevato dal Giudice di primo grado, che le prestazioni in questione sono state retribuite “a fattura”, dunque con riferimento al loro “oggetto” – e non alla durata delle medesime (sottratte ad ogni regolare e [#OMISSIS#] osservanza di vincoli temporali delle stesse) – e secondo criteri di esecuzione delle stesse determinati dalla parte che vi provvedeva (sottratte anche dunque ad ogni vincolo di subordinazione). Con la conseguenza che, nella vicenda, manca ogni elemento per potere configurare le prestazioni in questione come prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, i cui indicatori di evidenza sono costituiti appunto dagli “orari” vincolati e dalla subordinazione organizzativa, di criteri esecutivi e di modalità specifiche da osservarsi per la prestazione.
Oltretutto è pacifico (ed ammesso dall’appellante: pag. 9 dell’appello) che gli elementi di prova addotti dalla stessa consistano negli attestati di pagamento effettuati dall’Istituto di Economia e Politica Agraria nel periodo in contestazione (relativi dunque alle fatture esibite) e nell’attestato del Direttore dell’Istituto dal quale risulta che le prestazioni sono state “saltuarie” (dunque eseguite senza regolare continuità) e con compensi “variabili” e “forfettari”. Il che esclude ogni possibilità di ricondurre le medesime ad un rapporto relativo a prestazioni di [#OMISSIS#] quantità e qualità e di [#OMISSIS#] retribuzione, misurata perciò su “tempi” e “contenuti” della prestazione e non su “oggetto” e “qualità” della stessa, valutati volta per volta dal committente, che in nessun modo può pertanto configurarsi come “datore di lavoro subordinato”.
Per tali premesse, l’appello non può essere accolto e va pertanto respinto. .
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)