Benché le indennità previste dall’art. 1, d.p.r. 13 maggio 1987, n. 228, in favore personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria, siano state dichiarate dovute dalla succitata norma con decorrenza dal 1983, il diritto al loro percepimento è sorto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto; sicché è solo da quella data che è sorto il dovere dell’amministrazione di corrisponderle ed è perciò solo dalla medesima data che l’eventuale ritardo comporta il maturare del diritto alla rivalutazione e agli interessi delle somme dovute, sino alla data di effettiva attribuzione e liquidazione dell’indennità dovuta.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 12 febbraio 2014, n. 75
Indennità personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria-Decorrenza diritto alla rivalutazione e interessi
N. 00075/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2003, proposto da:
Picerno [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Rugolo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] D’Arpa in Palermo, piazza Don Bosco N. 1/B;
contro
Universita’ degli Studi, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA :Sezione I n. 00019/2002, resa tra le parti, concernente corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino su delega dell’avv. C. Rugolo e l’avv. dello Stato Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 0019/2002 del TAR per la Sicilia-sezione di Catania- con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’appellante rivolto all’annullamento del silenzio rifiuto tenuto sull’istanza della ricorrente, nonché per l’accertamento alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria su taluni emolumenti stipendiali, con relativa condanna dell’intimata Università al pagamento.
I fatti di causa possono così riassumersi.
L’appellante, dipendente di ruolo, con la qualifica di ricercatore, dell’Università degli studi di Messina, chiedeva all’Università, che le aveva riconosciuto la qualifica di collaboratore biologo (nono livello, per gli anni 1983-1986) e quella di coadiutore biologo (decimo livello, per gli anni 1986-1987) la corresponsione (con gli emolumenti dovuti e riconosciuti nel 1990, in ottemperanza del DPR 228/1987) anche di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1983 e non invece, come avvenuto con provvedimento dell’anno 1992, limitatamente al periodo maggio 1987-ottobre 1987. Sosteneva l’interessata di averne diritto, come da essa espressamente richiesto con atto di diffida e messa in mora notificato il 2 novembre 1992. Essendosi sulla richiesta formato il silenzio-rifiuto, l’interessata impugnava il medesimo, chiedendone l’annullamento, oltre all’accertamento della sussistenza del proprio diritto, con condanna dell’Università ai conseguenti adempimenti.
Il TAR ha ritenuto che, essendo stato il diritto alle indennità di dirigenza e strutture specialistiche attribuito al personale biologo chimico e fisico (con decorrenza dal 1983) dal DPR 228/1987, gli arretrati potevano ritenersi correttamente dovuti solo dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo, e cioè il 13 maggio 1987. Sicché, prima di quella data, nessuna pretesa avrebbe potuto avanzarsi in ordine alla corresponsione delle indennità in oggetto. E poiché rivalutazione e interessi possono essere fatti valere soltanto a decorrere dal giorno della maturazione del diritto, la pretesa della ricorrente doveva considerarsi infondata.
Avverso tale decisione propone appello l’interessata, che insiste nelle proprie originarie domande e chiede pertanto l’annullamento del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, nonché il riconoscimento del proprio diritto a rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data di spettanza delle indennità fissata con il DPR 228/1987 (e dunque dal 1 gennaio 1983) e, comunque, per il periodo intercorrente tra ottobre 1987 (essendo da maggio ad ottobre di quell’anno il riconoscimento di rivalutazione ed interessi intervenuto) sino al 1990 (data nella quale asseritamente l’Amministrazione avrebbe provveduto a corrispondere alla interessata l’indennità dovuta).
DIRITTO
L’appello è parzialmente fondato.
Come il TAR ha esattamente osservato, il diritto alle indennità riconosciuto con il DPR 228/1987 è sorto (benché le medesime indennità siano state dichiarate dovute con decorrenza 1983) alla data di entrata in vigore del richiamato decreto:.sicché è solo da quella data che è sorto il dovere dell’Amministrazione di corrisponderle ed è perciò solo dalla medesima data che l’eventuale ritardo comporta il maturare del diritto alla rivalutazione e agli interessi delle somme dovute.
E poiché è incontestato che l’interessata si è vista attribuire l’indennità attribuita dal DPR in questione solo nel 1990, deve concludersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto liquidare alla stessa rivalutazione ed interessi non per il limitato periodo per il quale lo ha fatto (maggio/ottobre 1987), ma per il maggiore periodo ulteriore di ritardo (e cioè sino alla successiva data del 1990, nella quale l’Amministrazione ha finalmente provveduto ad erogare l’indennità dovuta).
Non accoglibile è invece la domanda relativa alla pretesa decorrenza di rivalutazione ed interessi dal 1983 (cioè dalla data dalla quale il DPR 228/1987 la ha attribuita).
Invero, l’asserita circostanza che l’Amministrazione abbia riconosciuto tale decorrenza per altri dipendenti – nella medesima situazione dell’appellante – che avevano ottenuto giudizialmente il riconoscimento del loro diritto sin appunto dal 1983 (come poi legislativamente riconosciuto con il DPR 228/1987) non può avere rilievo. È invero pacifica la non estendibilità infatti del giudicato amministrativo nei confronti di soggetti rimasti estranei alla lite (quale è stata l’odierna appellante, che non aveva appunto adito, come ella stessa sottolinea, le vie giudiziarie).
Per tali premesse l’appello può essere accolto solo limitatamente alla domanda di decorrenza delle somme dovute per rivalutazione ed interessi non sino alla data per la quale sono stati computati (ottobre 1987), ma sino a quella nella quale è stata effettivamente attribuita e liquidata all’interessata l’indennità dovuta.
La natura della questione e la parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, dichiara dovuti rivalutazione ed interessi richiesti dalla data di entrata in vigore del DPR 228/1987 alla data di effettivo soddisfo e cioè di liquidazione della indennità dovuta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Ciani, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)