Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 novembre 2014, n. 607

Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati–Diritto all’indennità per equiparazione al personale ospedaliero

Data Documento: 2014-11-14
Area: Giurisprudenza
Massima

I provvedimenti che dispongono l’equiparazione, ai fini economici, tra il personale universitario e quello del servizio sanitario nazionale (art. 31, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761) costituiscono espressione di un potere discrezionale autoritativo, dovendo l’amministrazione, in sede di determinazione dell’indennità perequativa, attenersi al principio di razionalità, così da eliminare disparità retributive tra impiegati che, pur appartenendo a diverse amministrazioni, svolgono in concreto la stessa attività.

Il giudizio di equiparazione, anche in conformità ai parametri indicati dal d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, comporta un apprezzamento valutativo complesso e “concreto”, incentrato non sulla formale corrispondenza delle mansioni, bensì sulle prestazioni concretamente svolte in servizio, per le quali ha senso ritenere che venga svolta la medesima attività da perequare a fini retributivi.

Contenuto sentenza

N. 00607/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 83/ 2012, proposto da: 
D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Scoglio, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Studio Magazzù) in Palermo, via Rutelli, n. 28; 
contro
UUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella cui sede in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliata per legge; 
AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA, oggi AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ‘[#OMISSIS#] MARTINO’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 40; 
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA (Sez. III) n. 02117/2011, resa tra le parti, concernente: Indennità ex art 31 d.p.r. 761/79 – Equiparazione al personale ospedaliero X^ Liv.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli Avvocati G. Rubino su delega di L. Scoglio, M. B. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso dell’odierno appellante per il riconoscimento del diritto alla indennità ex art. 31 DPR n. 761/1979, per equiparazione al personale ospedaliero di X^ Liv., a far data dal 1989, con relative differenze retributive.
Nel corso del giudizio l parti hanno depositato memorie.
Nell’udienza del 28 maggio 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], odierna parte appellante, è dipendente dell’Università di Messina presso il Policlinico Universitario quale funzionario tecnico laureato in fisica, inquadrato nel personale non docente con 8^ qualifica funzionale. Dal 21.02.1989 ha prestato servizio presso la Clinica di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di Messina.
In tale veste, con ricorso n. 1818/1999 R.G. ha chiesto il riconoscimento, a far data dal 1989, del diritto alla c.d. indennità ‘De [#OMISSIS#]’, ex art. 31 DPR n. 761/ 1979, per equiparazione al X^ liv. ospedaliero. A tale scopo, ha impugnato il Decreto Rettorale n. 700 del 19.03.1986, il quale, contrariamente ha quanto preteso, determinando l’allineamento del personale universitario alle qualifiche ed ai livelli del personale ospedaliero ha stabilito la corrispondenza dell’8^ qualifica di funzionario tecnico al 9^ livello del personale ospedaliero.
Il TAR adito, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ha respinto il ricorso e negato il preteso riconoscimento del diritto alla equiparazione richiesta, dopo aver ritenuto:
a) l’inammissibilità delle doglianze proposte avverso il Decreto Rettorale n. 700/1986;
b) l’avvenuta prescrizione delle pretese relative ai periodi ultraquinquennali, rispetto alla data di proposizione del ricorso;
c) in ogni caso, l’infondatezza nel merito della domanda.
La sentenza è appellata dal dott. D’[#OMISSIS#], con motivi che questo Consiglio non ritiene fondati per le ragioni che qui di seguito si precisano.
Con il primo motivo di censura, l’appellante denuncia l’errore nel quale sarebbe incorso il TAR, che ha legato il rigetto della domanda di riconoscimento dell’indennità nella misura richiesta, al’asserito consolidamento del Decreto Rettorale n. 700/1986, di equiparazione tra le qualifiche universitarie e le qualifiche ospedaliere. In effetti, così si è espresso il primo Giudice, allorquando ha “considerato” che il dott. D’[#OMISSIS#], parte ricorrente “pur dichiarando di agire per la corresponsione dell’indennità ‘De [#OMISSIS#]’, intende chiaramente … ridiscutere del provvedimento autoritativo di equiparazione delle qualifiche in argomento e quindi del provvedimento di suo inquadramento nella 9^ qualifica: atti mai impugnati e oggi inoppugnabili”.
Sostiene per contro la difesa di parte appellante che la perequazione funzionale per l’attribuzione del diritto a percepire la c.d. indennità ‘De [#OMISSIS#]’ ha la propria fonte immediata e diretta nella legge, e non già dai provvedimenti ulteriori che, come per l’impugnato Decreto Rettorale n. 700/1986, non avrebbero altro che una funzione meramente ricognitiva dei presupposti già compiutamente individuati dall’art. 31 DPR n. 761/1979.
In questo senso, perciò, per effetto del Decreto interministeriale 9 novembre 1982, alla parte appellante, dal 1989, competerebbe, previa ‘disapplicazione’ del Decreto Rettorale impugnato, il riconoscimento del X^ liv. e la corrispondente indennità riconosciuta al personale della Sanità, nella misura determinata nel tempo per effetto del collegamento dinamico posto dal cit. art. 31, indipendentemente da ogni determinazione dell’Amministrazione universitaria di appartenenza.
Peraltro, dopo aver denunciato l’erronea interpretazione operata dal primo Giudice del Decreto interministeriale 9 novembre 1982, a conclusione del terzo motivo di gravame, la difesa di parte appellante ha comunque modo di eccepire che “indipendentemente da quanto sopra dedotto, è fuor di dubbio che all’appellante, in considerazione delle effettive mansioni svolte, spetti la equiparazione al coadiutore ospedaliero di X^ livello retributivo”.
Come emerge anche dalla stessa esposizione dei motivi di appello, la chiave di volta della controversia consiste nello stabilire la natura, costitutiva o meramente ricognitiva, del Decreto Rettorale n. 700/1986 – reso peraltro, come opportunamente eccepito dall’Amministrazione, in applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 312/1980 ( “Nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile e militare dello Stato”) – in ordine al livello funzionale attribuito al dott. D’[#OMISSIS#]. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, infatti, anche la pretesa ‘disapplicazione’ sconta preliminarmente il giudizio sulla funzione organizzativa del Decreto Rettorale, così come correttamente precisato dal primo Giudice.
In effetti, questo Consiglio non ignora che la soluzione interpretativa prospettata dall’appellante sembra trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il diritto all’indennità di equiparazione trova la sua fonte diretta nell’art. 31 DPR n. 761 del 1979, che ne condiziona la corresponsione ad un solo adempimento, ossia all’adozione, da parte del Ministro, della tabella di equiparazione, senza la quale non sarebbe possibile individuare la corrispondenza tra i livelli retributivi”: sicché, si conclude “con l’entrata in vigore del d.m. 9 novembre 1982 è maturato il diritto del personale universitario non medico, in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, alla corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 31, DPR n. 761 del 1979 in una misura corrispondente alla differenza tre il trattamento economico in godimento presso l’Università e quello del personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni e anzianità..”( Cons. di Stato, VI, n. 882/2009).
Il Collegio ritiene di confermare, invece, il diverso indirizzo interpretativo espresso ripetutamente da questo Consiglio, secondo cui “la perequazione va effettuata tra professionalità omogenee e…affidata a criteri sostanziali di riferimento, oltre che all’anzianità, alle mansioni svolte nella funzione assistenziale… (e che) tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica di appartenenza, deve attuarsi con adeguata istruttoria, che deve risultare frutto di accertamenti e valutazioni atti a sorreggere la scelta tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti..”: . in questo senso, quindi, va intesa “quanto al personale non docente, la tabella di corrispondenza ( Allegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982) che peraltro prevede una corrispondenza a carattere provvisorio…e che appare in parte superata dalla sopravvenuta disciplina del settore e comunque anche in origine incompleta” (sentenze n. 383/2002, e n. 754/2005).
Lo stesso orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato (VI, sentenza n. 82/2006), secondo la quale “i provvedimenti che dispongono l’equiparazione, ai fini economici, tra il personale universitario e quello del servizio sanitario nazionale, art. 31 D.P.R. n. 761/1979, costituiscono espressione di un potere discrezionale autoritativo; ( atteso che ) in sede di determinazione dell’indennità perequativa, l’Amministrazione deve attenersi al principio di razionalità e può determinare quali siano i profili rilevanti, sia sotto il profilo delle risorse disponibili che sotto quello della peculiarità dell’attività svolta”.
Non smentisce queste conclusioni l’assunto della giurisprudenza civile, citata difesa di parte dall’appellante, del secondo cui l’art. 31 DPR n. 761/1979 “ha inteso eliminare disparità retributive tra impiegati che, pur appartenendo a diverse amministrazioni (quella universitaria e quella ospedaliera) svolgono la stessa attività, ma ha collegato tale equiparazione all’assoluta corrispondenza delle mansioni, oltre che della qualifica e della carriera, così ammettendosi la equiparazione in base alla prestazione dello stesso servizio..” (Appello Messina, sez. lavoro, n. 923/2011).
Con questa formulazione, infatti, il richiamo al principio di eguaglianza e parità di trattamento non viene invocato ‘in astratto’, sulla base cioè della formale corrispondenza delle mansioni, bensì sulla base delle prestazioni ‘concretamente’ rese in servizio, e per le quali ha senso ritenere che venga svolta la medesima ‘attività’ da perequare a fini retributivi. Il giudizio di equiparazione, anche in relazione ai parametri legalmente indicati ai sensi del DPR. n. 761/1979, comporta un apprezzamento valutativo complesso e “concreto”, non meramente ricognitivo.
D’altro canto, lo stesso appellante, nel terzo motivo di appello, non esita ad invocare la ‘effettività’ delle mansioni svolte, per giustificare la propria richiesta.
Ne deriva, allora, che il riconoscimento della indennità c. d. ‘ De [#OMISSIS#]’, nella misura pretesa dall’appellante, trova ostacolo nel consolidamento dell’inquadramento dell’appellante nella 9^ qualifica funzionale per effetto del Decreto Rettorale n. 760/1986, mai impugnato, sulla scia della ‘Tabella di Equiparazione’ prodotta dal Decreto interministeriale 9 novembre 1982 e dal successivo D.M. 12.05.1986.
Inoltre, per effetto dell’avvenuto consolidamento secondo le modalità sopra indicate, non può operare alcun collegamento ‘dinamico’ del tipo di quello ritenuto dalla difesa di parte appellante, sull’assunto della automatica perequazione tra personale universitario e personale medico. Infatti, l’effetto perequativo riguarda ‘mansioni e funzioni’, senza comportare equivalenza di ‘status’, trattandosi di personale che, comunque, appartiene ad ordinamenti organizzativi e funzionali differenti, e come tali segnati da differenti dinamiche di attribuzione e controllo. Sicché i mutamenti sopravvenuti nell’ordinamento del personale ospedaliero, del tipo di quelli determinati dall’invocato DPR n. 384/1990, non possono riverberarsi immediatamente sulla condizione funzionale dell’appellante, fino a quando non intervenga un ulteriore provvedimento di equiparazione delle misure definite dal D.M. 9.11.1982, nel cui ambito sono state cristallizzate.
Per queste ragioni, l’appello deve essere respinto.
Il tipo di controversia trattato giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)