Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 2 marzo 2015, n. 174

Collocamento a riposo coordinatore unità operativa e coordinatore nazionale Prin

Data Documento: 2015-03-02
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittima la disposizioni con cui si neghi di permanere nella qualità di coordinatore di un’unità operativa di ricerca e di coordinatore nazionale Prin all’interessato che venga collocato in pensione nell’anno successivo – o negli anni successivi – a quello indicato come motivo di esclusione dal bando. Pertanto, lo stesso manterrà tali qualifiche fino al completamento del programma, nonostante il sopravvenuto collocamento a riposo, potendo altresì utilizzare le attrezzature universitarie necessarie per l’espletamento dell’incarico.

Il rilievo attribuito dal bando al collocamento a riposo quale causa di esclusione soggettiva soltanto ove destinato a verificarsi entro una certa data denota, viceversa, una scelta nel senso dell’irrilevanza di tale collocamento a riposo se sopravvenuto successivamente, ossia in una fase in cui il progetto sia stato già avviato e sia altresì pervenuto ad un discreto stato di avanzamento.

Il vice responsabile di una delle unità operative coinvolte nel Prin può essere chiamato a sostituire il responsabile collocato in quiescenza, senza che ciò significhi che vada automaticamente ad assumere il ruolo di responsabile nazionale dell’intero progetto.

Contenuto sentenza

N. 00174/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2013, proposto da: 
Universita’ degli Studi di Catania, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81; 
contro
Dolei [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Salibba, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Allotta in Palermo, Via Trentacoste N. 89; 
nei confronti di
Schinina’ [#OMISSIS#]; 
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA :Sezione III n. 01938/2012, resa tra le parti, concernente diritto al completamento di progetto di ricerca-risarcimento danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento, ove occorra, della nota rettorale 3.12.2010, prot. n. 84452, con cui si nega al ricorrente “di permanere nella qualità di coordinatore dell’unità operativa di ricerca, con sede a Catania, del PRIN 2008…di cui è anche coordinatore nazionale”; della deliberazione del Senato Accademico n. 84 del 3.12.2009, laddove vieti anche ai responsabili di tali progetti di ricerca, successivamente collocati in quiescenza, l’utilizzazione delle attrezzature di Ateneo; nonché, in ogni caso, per l’accertamento del proprio diritto al completamento del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) di cui è Coordinatore scientifico nazionale; e per la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento in forma specifica dei danni derivanti dal diniego opposto al completamento di detto progetto.
Come è dato leggere nella stessa narrativa in fatto recata dalla sentenza di primo grado, nel ricorso originario il Professor Dolei, ordinario di Letteratura tedesca presso l’Università di Catania, esponeva di essere stato nominato Coordinatore scientifico di un Progetto di ricerca di interesse nazionale (P.R.I.N.), bandito nell’anno 2008, dal titolo ” La [#OMISSIS#] del Novecento tra [#OMISSIS#] e migrazioni: la letteratura tedesca dalla rimozione alla memoria ritrovata”, approvato dal Ministero dell’Università con decreto ministeriale, datato 20 gennaio 2010 n. 3 /Ric. , e sottoscritto (entro la scadenza del 16 febbraio 2009) dal Rettore dell’Università di Catania; il relativo bando (art. 3, co. 5, D.M. cit.) escludeva dalla partecipazione ai progetti relativi al bando PRIN 2008, tutti di durata biennale, unicamente “tutti coloro che nel corso del 2009 saranno collocati a riposo per limiti di età”.
Il ricorrente, frattanto collocato in pensione a decorrere dal 1° novembre 2010, con il ricorso introduttivo impugnava la nota rettorale 3.12.2010 n. 84452, con la quale si stabiliva che egli non potesse più occuparsi del detto progetto di ricerca, essendogli inibita, in quanto docente in quiescenza, l’utilizzazione delle attrezzature dell’Ateneo (salvo il libero accesso alle “strutture” universitarie, destinate all’uso generale), secondo la Delibera di Senato Accademico n.84 del 3.12.2009, pure impugnata.
La stessa nota gli preclude anche la permanenza a “responsabile dell’unità operativa di ricerca con sede a Catania” per il completamento del detto PRIN, in asserita applicazione della normativa ministeriale che disciplina i progetti banditi nel 2008, ossia della nota Min. 18.12.2008, n. 240, la quale stabilisce la sostituzione di siffatto soggetto con il vice responsabile dell’unità operativa; pertanto con la stessa determinazione rettorale si disponeva che il ricorrente fosse avvicendato dalla vice responsabile dell’unità, Prof. ssa [#OMISSIS#] Schininà.
L’Università e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, sostenendo la legittimità degli atti impugnati.
Respinta in prime cure la domanda cautelare, con ord. n. 420/2011 questo Consiglio ha invece accolto l’appello cautelare proposto dal Prof. Dolei, ritenendolo fondato “sia con riferimento alle disposizioni di bando che alla natura dell’interesse fatto valere dal ricorrente”.
Con la successiva ord. n. 900/2012, questo stesso Consiglio ha dichiarato elusiva la mancata esecuzione della propria prima ordinanza cautelare, che l’Università aveva motivato con la presunta sopravvenienza dell’art. 18, co. 5, della legge n. 240/2010, precisando che detta disposizione “norma la partecipazione ai gruppi e ai progetti da quella data in avanti, ed essa non può perciò trovare applicazione ai progetti in corso, la cui disciplina è quella del relativo bando, con i limiti, le garanzie e gli obblighi in esso contenuti”.
Infine, con la sentenza qui appellata, il Tribunale amministrativo catanese ha accolto il ricorso, per l’effetto annullando gli atti impugnati.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza ora gravata, il Giudice di primo grado ha ritenuto “di dover rivedere l’orientamento espresso in sede cautelare, anche sulla base delle indicazioni ritraibili dal giudicato cautelare d’appello”.
In adesione a dette indicazioni, la sentenza ha valorizzato il rilievo che l’art. 3, comma 5, del bando, esclude dalla partecipazione ai progetti di cui trattasi “tutti coloro che nel corso del 2009 saranno collocati a riposo per limiti di età”; conseguentemente, ne ha ricavato l’assenza di preclusioni per “coloro che sarebbero stati collocati in quiescenza nell’anno 2010, come il ricorrente, con la conseguenza che detti soggetti avrebbero potuto, legittimamente, mantenere la responsabilità dei progetti”: a corollario di ciò si è anche ritenuta sufficiente, ai fini della presentazione del progetto e dell’avvio dello stesso, il possesso dello status di docente in servizio al momento di tale avvio, non occorrendo necessariamente la permanenza di tale condizione fino al completamento del programma.
Ulteriore argomento per la fondatezza del ricorso originario è stato ravvisato nella mancata considerazione, in capo ricorrente, della sua qualità di coordinatore scientifico nazionale del progetto di cui trattasi, rispetto alla quale non è stata prevista alcuna possibilità di avvicendamento, neppure con il vice responsabile della singola unità operativa.
Infine, la stessa preclusione alla partecipazione disposta per coloro che, sebbene in servizio, sarebbero stati collocati a riposo nel corso dell’anno 2009, mostra di non voler riservare analogo trattamento a coloro che, come il ricorrente, erano invece destinati ad essere collocati in quiescenza nel corso del successivo anno 2010.
Conseguentemente, è stato ritenuto altresì illegittimo il divieto, opposto al ricorrente, di utilizzare le attrezzature universitarie necessarie per l’espletamento dell’incarico, fino al termine di esso e nonostante il sopravvenuto collocamento a riposo.
Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori profili, ivi evidentemente inclusi quello declaratorio e quello risarcitorio (soddisfatti dall’effetto costitutivo della sentenza).
2. Questo Consiglio ritiene di confermare, anche nella presente sede di merito, le indicazioni sommariamente espresse nei propri sopraccitati provvedimenti cautelari, che sono state correttamente recepite dal TAR e trasfuse nella sentenza appellata.
Conseguentemente, vanno giudicati infondati i tre motivi di appello.
3. Il primo censura “erronea interpretazione dell’art. 3, co. 5, del bando di concorso”.
La tesi svolta dall’appellante è, in sostanza, che – avendo detta previsione del bando escluso dalla partecipazione tutti i docenti destinati ad essere collocati a riposo nel corso dell’anno 2009, e non solamente quelli che lo sarebbero stati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione – solo erroneamente si è potuto considerare irrilevante il sopravvenuto collocamento a riposo, cui invece avrebbe dovuto darsi rilievo ancorché verificatosi in corso di progetto.
L’interpretazione proposta dell’amministrazione non può condividersi, in quanto questo Collegio ritiene che il rilievo attribuito dal bando al collocamento a riposo soltanto ove destinato a verificarsi entro una certa data, e peraltro entro lo stesso anno solare (2009) in cui era fissata la presentazione delle domande di partecipazione, denota viceversa una scelta nel senso dell’irrilevanza di tale collocamento a riposo se sopravvenuto successivamente, ossia in una fase in cui il progetto sia stato già avviato e sia altresì pervenuto ad un discreto stato di avanzamento.
4. Il secondo motivo di appello censura la “erronea interpretazione della nota MIUR … 18.12.2008, n. 240”.
Secondo l’Amministrazione, detta nota implicherebbe “l’automatica sostituzione del responsabile di unità nell’ipotesi di cessazione dal servizio, a condizione che sia stato indicato in progetto il nominativo del viceresponsabile”; “ogni progetto sarà presentato da un Coordinatore scientifico che dovrà necessariamente coincidere con uno dei Responsabili scientifici di unità operativa”, richiedendosi “un impegno diretto del coordinatore scientifico nell’attività di ricerca in virtù del suo ulteriore ruolo di responsabile di almeno una delle unità operative preposte”; conseguentemente, in tesi di parte, “l’immediata sostituzione dell’appellato nel ruolo di responsabile di unità, a causa della cessazione dal servizio, comporta automaticamente la sua destituzione anche nel ruolo di coordinatore scientifico, essendo la prima qualifica necessario presupposto della seconda”.
La tesi svolta da parte appellante, pur se astrattamente rientrante nel novero di quelle sostenibili, tuttavia non convince.
Sul rilievo che nei progetti sono normalmente coinvolte più unità operative, non si condivide in particolare l’ulteriore implicazione che, come una sorta di implicito corollario, ne deriverebbe: ossia che il vice-responsabile di una delle unità operative coinvolte, ove sia chiamato a sostituire il responsabile collocato in quiescenza, assurga altresì al ruolo di responsabile nazionale dell’intero progetto.
Anche ammettendosi che tale meccanismo di sostituzione automatica possa o debba operare con riguardo al coordinamento di una singola unità operativa partecipante al progetto, non si ritiene, viceversa, che la tesi proposta possa trovare applicazione anche nei casi in cui, come in quello di specie, il collocamento in quiescenza riguardi il responsabile nazionale del progetto.
Sicché anche questo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
5. Il terzo motivo di appello contesta una “erronea applicazione della delibera del Senato Accademico n. 84 del 3.12.2009”.
Lo scrutinio di tale ultimo motivo risulta però impedito dal mancato accoglimento di quelli precedenti, giacché esso – che è volto a contestare “la piena fruibilità delle attrezzature da parte dell’appellato, in quanto la cessazione dal servizio automaticamente determinato la perdita del ruolo di responsabile di unità e, come poc’anzi sottolineato, di coordinatore scientifico” – muove appunto dall’ipotesi di automatica decadenza anche dall’incarico di coordinatore scientifico nazionale del progetto, la quale risulta invece inapplicabile al caso di specie per effetto della reiezione dei due motivi di appello volti a supportarla.
Conclusivamente l’appello in esame deve essere disatteso, con conseguenziale regolamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e liquida, in favore dell’appellato e a carico solidale delle amministrazioni appellanti, le spese del presente grado, per complessivi € 2.000,00, oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)