È inammissibile il ricorso del pubblico dipendente, volto all’accertamento del diritto all’attribuzione di un inquadramento superiore a quello rivestito, atteso che l’inquadramento dei pubblici dipendenti è regolato da provvedimenti autoritativi i quali, pertanto, devono essere impugnati tempestivamente. Conseguentemente, risulteranno inammissibili le azioni di mero accertamento (esplicito o implicito), in quanto dirette a contestare l’esecutività di provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili, ovvero presupponenti la titolarità di diritti soggettivi insussistenti.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 gennaio 2014, n. 20
Inquadramento pubblici dipendenti-Inammissibilità dell’azione per mancata impugnazione provvedimento di inquadramento
N. 00020/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00158/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 1999 proposto da Fazio [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Palermo, via Salinas n. 56;
contro
l’Universita’ degli Studi di Messina, in persona del Rettore “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria “ex lege” in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA -CATANIA -Sezione I, n. 2023/1998, resa tra le parti, concernente funzionario tecnico di Università –attribuzione di livello superiore ex d.P.R. n. 348/83 –equiparazione del trattamento economico a quello del personale delle USL, con la quale si dichiarava in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso n. 1823 del 1987 proposto dal dottor Fazio per l’accertamento del diritto dello stesso alla attribuzione dell’XI livello ex d.P.R. n. 348/83 (biologo dirigente) o, in via subordinata, del X livello ex d.P.R. n. 348/83 (biologo coadiutore), ai fini della corresponsione della indennità di equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità; e per la condanna dell’Università di Messina al pagamento di quanto dovuto, con interessi e rivalutazioni sino al soddisfo;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli studi dei Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2013 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati N. [#OMISSIS#] su delega di G. Monforte e l’avv. dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel maggio del 1987 il dott. [#OMISSIS#] Fazio, premesso di essere dipendente dell’Università di Messina con la qualifica di funzionario tecnico (VIII livello), e di prestare servizio presso la Clinica Neurologica del Policlinico Universitario, in qualità di responsabile del laboratorio di neurofarmacologia e del laboratorio di analisi cliniche espletando, “nella copertura di tale posizione funzionale”, compiti di notevole responsabilità; e premesso inoltre che dall’esame del cedolino stipendiale del mese di marzo del 1987 risultava che gli era stato attribuito il IX livello ex d.P.R. n. 348/83 (biologo collaboratore), ai fini della corresponsione della indennità di equiparazione del trattamento economico a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, ex l. n. 200/74 ed ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79, e in base ai criteri di equiparazione e alle tabelle connesse, determinati con provvedimenti aventi efficacia generale; ciò premesso chiedeva al Tar di Catania il riconoscimento del diritto alla attribuzione dell’XI livello –ovvero, in via subordinata, del X livello ex d.P.R. n. 348/83- ai fini della corresponsione delle indennità di equiparazione suddette. A sostegno del ricorso il Fazio deduceva violazione di legge e travisamento dei fatti, sottolineando la erroneità e la illegittimità –anche alla luce del disposto di cui al d.P.R. n. 821/84- dell’attribuzione del IX livello ex d.P.R. n. 348/83, segnalando come, con decreto rettorale del 19 marzo 1986, fosse stato riconosciuto, alla figura professionale del funzionario tecnico responsabile di laboratorio complesso, il trattamento economico previsto dal d.P.R. n. 348/83 per l’XI livello, e al funzionario tecnico responsabile di laboratorio il diritto al trattamento economico stabilito dal decreto n. 348/83 per il X livello.
Con la sentenza in epigrafe il Tar giudicava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere rilevando che con delibera n. 661/98 l’Università aveva riconosciuto il X livello al ricorrente e ne aveva disposto l’inquadramento nel livello predetto a decorrere dall’8 febbraio 1993 e, pertanto, attraverso la delibera stessa doveva considerarsi disciplinata in via definitiva la situazione giuridico –economica del Fazio, sia con riferimento al livello di inquadramento (il X) e sia con riguardo alla decorrenza dell’inquadramento (dall’8 febbraio 1993, anziché da data precedente), non avendo il dipendente impugnato in modo tempestivo il provvedimento autoritativo dell’Università, contestandone il contenuto satisfattivo, vuoi per quanto riguarda la decorrenza del nuovo inquadramento, vuoi con riferimento al livello riconosciuto: di qui, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per ciò che attiene alle richieste relative al periodo anteriore all’8 febbraio 1993, giacché in questa situazione la posizione del ricorrente non poteva ricevere alcuna modifica migliorativa da un eventuale accoglimento del ricorso, e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo all’8 marzo 1993 poiché a partire da questa data la delibera soddisfaceva in pieno l’interesse del dipendente.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nel gennaio del 1999 il Fazio proponeva appello avverso la sentenza suddetta contestando statuizioni e argomentazioni della stessa e rimarcando in particolare che la mancata impugnazione della delibera n. 661/98 non poteva comportare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alle richieste ante 8 febbraio 1993 concernenti l’inquadramento nel X livello ex d.P.R. n. 348/83 ai fini della corresponsione della indennità di equiparazione. Con la delibera n. 661/98, infatti, non era stato disposto che il dr. Fazio non avesse diritto all’inquadramento nel X livello –profilo di coadiutore biologo_ ai fini del riconoscimento della indennità di equiparazione relativamente al periodo anteriore all’8 febbraio 1993, ma si era soltanto disposto che il Fazio andava inquadrato nel X livello –biologo coadiutore_, a decorrere dall’8 febbraio 1993. Il dr. Fazio non negava di non avere impugnato la citata delibera n. 661/98; sosteneva, però, di non avere alcun obbligo di impugnare la delibera suddetta al fine di evitare che venisse dichiarata la improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della richiesta di attribuzione del X livello, ai fini della corresponsione della indennità di equiparazione, con riguardo al periodo antecedente all’8 febbraio 1993. Inoltre, la delibera n. 661/98 non accenna minimamente al ricorso del Fazio avanti al Tar e quindi il ricorrente, usando la normale diligenza, non aveva motivo di ritenere che la delibera n. 661/98 fosse lesiva del diritto alla attribuzione del X livello. La sentenza del Tar sarebbe poi errata là dove il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo successivo all’8 febbraio 1993 atteso che, da tale data, diversamente da quanto si è ritenuto in sentenza, non risultano essere stati corrisposti al Fazio, per effetto della delibera del 9 marzo 1998, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulle somme così rivalutate dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo. In realtà, il ricorso del Fazio dinanzi al Tar di Catania era non solo proponibile, ma anche fondato nel merito e da accogliere: al dr. Fazio andava attribuito, ai fini della corresponsione della indennità di equiparazione, il livello XI, svolgendo il ricorrente le funzioni di responsabile di laboratorio complesso, come deciso dal Tar in ipotesi identiche a quella in esame: donde, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. L’appellante ha concluso chiedendo a questo CGA di accogliere l’appello, di annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, di accertare il diritto del ricorrente alla attribuzione dell’XI livello ex d.P.R. n. 348/83 o, in via subordinata, del X livello con decorrenza più ampia rispetto a quanto riconosciuto con la delibera n. 661/98, con conseguente condanna dell’Università al pagamento di quanto dovuto, oltre agli accessori.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita per l’Università controdeducendo in modo succinto e concludendo per il rigetto dell’appello, con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso in appello è stato dichiarato perento con decreto del Presidente del CGA in s. g. n. 729 del 28 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato 3 al d. lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.).
L’appellante, nei 180 giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di perenzione, ha notificato all’Amministrazione appellata e ha depositato in segreteria un atto con cui ha dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa cosicché, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato 3 al cod. proc. amm. , è stato chiesto al Presidente del CGA di revocare il decreto di perenzione e di disporre la reiscrizione del ricorso in appello sul ruolo di merito, fissando l’udienza di trattazione.
Alla udienza del 13 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello va deciso nel merito ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 3 al c. p. a. .
Esso è infondato e va respinto. La sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state rivolte.
Come si è visto sopra al p. 1., l’appellante insiste sulla attribuzione dell’XI livello o, in subordine, del X livello ex d.P.R. n. 348/83 ai fini della corresponsione del trattamento economico di equiparazione al personale ospedaliero.
Senonchè, è giurisprudenza pacifica (v. , “ex multis”, anche CGA n. 275/08), quella secondo la quale è inammissibile il ricorso del pubblico dipendente rivolto all’accertamento del diritto alla attribuzione di un livello di inquadramento superiore a quello rivestito, allo scopo di ottenere un diverso e più favorevole inquadramento rispetto a quello attribuito, atteso che l’inquadramento dei pubblici dipendenti, anche se l’individuazione della posizione funzionale viene fatta essenzialmente al fine di riconoscere determinati trattamenti economico –retributivi (con effetti, cioè, fondamentalmente patrimoniali), è regolato da provvedimenti pur sempre autoritativi i quali, come tali, vanno impugnati tempestivamente, con conseguente inammissibilità di azioni di mero accertamento esplicito od implicito, inammissibili, in quanto dirette a contestare l’esecutività di provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili, ovvero presuppongono la titolarità di diritti soggettivi insussistenti (ome nel caso in esame).
In modo condivisibile la difesa dell’Università di Messina evidenzia come occorresse, nella specie, una intermediazione provvedimentale nella individuazione del personale universitario da considerare corrispondente al personale USL ai fini dell’equiparazione economico -retributiva, e come non sussistessero automatismi nella determinazione dei livelli funzionali da individuare a fini di equiparazione retributiva, venendo in rilievo una perequazione da effettuarsi tra professionalità omogenee a seguito di una adeguata verifica istruttoria.
In altri termini, tra la disciplina regolatrice del rapporto di lavoro e il riconoscimento del beneficio economico “de quo” si frapponeva, come un diaframma, un atto formale dell’Amministrazione fondato su un accertamento, o una valutazione, della posizione giuridica del dipendente (cfr. , per una fattispecie, sotto alcuni aspetti, simile a quella odierna, CGA –sez. giurisdiz. , sent. n. 479/08). Ora, prendendo le mosse, solo implicitamente, ma non per ciò meno sicuramente, da questo presupposto argomentativo, il Tar, nel rilevare la sopravvenuta emanazione della DDG dell’Università degli studi –Azienda Policlinico Universitario, n. 661 del 9 marzo 1998, non impugnata dal dipendente, con la quale è stato attribuito al dr. Fazio il X livello reinquadrando il ricorrente in posizione più favorevole a decorrere però soltanto dall’8 febbraio 1993, ha correttamente tratto le conseguenze statuendo la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, ove la ricorrente avesse ritenuto non satisfattivo il provvedimento in questione, avrebbe dovuto impugnarlo nel termine di decadenza.
Con la delibera n. 661/98 l’Amministrazione, nell’attribuire al dr. Fazio il X livello –biologo coadiutore, limitando però la decorrenza dell’inquadramento all’8 febbraio 1993, ha, in modo soltanto implicito, ma non per questo meno sicuro, rifiutato di attribuire il X livello per il periodo anteriore all’8 febbraio 1993, essendo superflua una esplicita previsione in questo senso. Diversamente da quanto opina l’appellante, la delibera n. 661/98 aveva una portata immediatamente e direttamente lesiva nella parte in cui escludeva l’attribuzione del X livello per il periodo anteriore all’8 febbraio 1993.
Quanto infine al rilievo dell’appellante secondo cui, per il periodo successivo al febbraio del 1993 la delibera non sarebbe stata pienamente satisfattiva delle pretese del Fazio, non essendo stati corrisposti allo stesso rivalutazione e interessi a partire dalla maturazione dei singoli ratei, è appena il caso di precisare –rigettandosi così il profilo di doglianza esaminato- che in sentenza non occorreva specificare in dettaglio quali sarebbero stati gli effetti della disposta cessazione della materia del contendere in ordine alla debenza degli accessori. Detto altrimenti, la statuizione di cessazione della materia del contendere andava intesa nel senso che la stessa implicava il riconoscimento, a favore del dipendente, degli accessori agli elementi retributivi maturati secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza (v. CdS, Ad. plen. nn. 18/12, 18/11 e 3/98).
La conferma della sentenza in [#OMISSIS#] impugnata esime il Collegio dall’esaminare le deduzioni di merito dell’appellante sulla spettanza dell’XI livello ex d.P.R. n. 348/83.
Al Collegio non resta perciò che respingere l’appello.
Ogni altro motivo o eccezione, di [#OMISSIS#] o di merito, può essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.
Nella natura della controversia il Collegio ravvisa peraltro eccezionali ragioni, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. , per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese .compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Ciani, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)