Le funzioni assistenziali scaturenti da un rapporto dirigenziale, conseguente all’affidamento del ruolo di diretto responsabile di un’unità ospedaliera complessa, e le funzioni assistenziali collegate alla posizione di professore ordinario sono tra di loro distinte, sicché non può ritenersi legittimo il provvedimento che, concernendo la cessazione del rapporto dirigenziale, disponga l’esclusione di tutte le funzioni assistenziali, anche quelle connesse alla posizione universitaria.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 23 aprile 2015, n. 361
Funzioni assistenziali collegate alla posizione di professore ordinario
N. 00361/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2013, proposto da:
Guido Bellinghieri, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, p.za Virgilio,4-Studio Pinelli;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino”; Universita’ degli Studi di Messina, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 00309/2013, resa tra le parti, concernente collocamento in quiescenza per raggiungimento del limite di età
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. [#OMISSIS#] su delega di U. Cantelli e l’avv. dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso è proposto per la revocazione della sentenza n. 309/2013 di questo CGA, con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all’annullamento della sentenza del TAR per la Sicilia-Sezione staccata di Catania n. 2046/2012, la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell’odierno ricorrente prof. Bellinghieri rivolto all’annullamento della nota del 30 aprile 2012, prot. n. 0023864, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, con la quale era stata disposta la cessazione del ricorrente “dalle funzioni assistenziali, per raggiungimento del limite massimo d’età, con decorrenza dal 1 giugno 2012”.
Con memoria del 23 gennaio 2015, l’Università di Messina si è costituita eccependo l’intervenuto accoglimento – nella statuizione impugnata – del proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto nei confronti del quale non sono mai stati censurati atti o provvedimenti, con conseguente intervenuta formazione del giudicato interno.
Con memoria del 28 gennaio 2015 si è costituito il nuovo procuratore del ricorrente avv. Umberto Cantelli. Con dichiarazione in atti del 3 febbraio 2015, il precedente difensore costituito avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha rinunziato al mandato.
La questione di revocazione proposta attiene all’asserito errore di fatto nel quale sarebbe incorso questo Consiglio nella ora impugnata decisione n. 309/2013, costituito dall’avere ritenuto “che le uniche funzioni assistenziali di cui era titolare il ricorrente erano quelle di Direttore dell’U.O.C. di cui al contratto del 6 agosto 2009 dimenticando che, pur ammesso che queste dovessero cessare in forza della previsione contrattuale, il provvedimento impugnato si riferiva a TUTTE le funzioni assistenziali comunque ricoperte e dunque anche a quelle indissolubilmente legate all’incarico di docente (didattica e ricerca)”.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Appare opportuno premettere una ricostruzione sintetica della vicenda oggetto di causa.
Il punto da cui muovere è costituito dalla intervenuta “proroga” della durata in servizio del prof. Bellinghieri, al quale l’Università aveva accordato (secondo la normativa del tempo, che la prevedeva a richiesta dell’interessato) una permanenza in servizio sino al compimento dei 72 anni, fatto che si sarebbe verificato il 2 marzo 2014 (dunque nel corso dell’a.a. 2013-2014, alla conclusione del quale egli sarebbe andato pertanto in pensione).
Il 6 Agosto 2009, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” ha affidato – con contratto – al prof. Bellinghieri la direzione di una UOC (unità ospedaliera complessa), precisando che tale affidamento interveniva per 5 anni, “fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo” (durata e clausola che ben si comprendono solo alla luce della già accordata “proroga” di durata del rapporto di servizio del prof. Bellinghieri con l’Università fino al 1 Novembre 2014 e della notoria tuttavia ventilata possibilità di mutamenti normativi sul punto).
Sopraggiunta la legge n. 183/2010, che disponeva per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN – come limite massimo di permanenza in servizio – il raggiungimento dei 70 anni di età, l’Azienda – in applicazione di detta normativa – disponeva (con provvedimento 30 aprile 2012) la decadenza del prof. Bellinghieri “dalle funzioni assistenziali”.
Contro tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso, assumemdo che il limite di età fissato dalla legge 183/2010 non si applicava ai professori universitari (per i quali valeva un regime diverso).
Il TAR adito, con sentenza semplificata pronunciata anche nei confronti dell’Università, respingeva il ricorso avendo ritenuto che – benché inapplicabile alla circostanza la legge 183/2010 – valesse comunque il sopraggiunto (rispetto alla data di sottoscrizione del contratto tra Azienda e professore) disposto della legge “[#OMISSIS#]”, che aveva appunto fissato per gli universitari, come nuovo limite di età pensionabile, il medesimo della legge 183, e cioè quello di 70 anni, con conseguente esplicitata (art. 22) decadenza delle “proroghe” non ancora efficaci (e quella del prof. Bellinghieri lo sarebbe stata, in effetti, solo dal 1 novembre 2012, compiendo egli i 70 anni il 2 marzo precedente).
Contro tale decisione il prof. Bellinghieri ha proposto appello a questo CGA.
In sede di appello, l’Università ha chiesto che venisse dichiarata la propria “estraneità” al giudizio, non essendo stati impugnati propri provvedimenti.
Con la decisione della quale viene ora chiesta la revocazione, questo CGA ha: a) dichiarato l’Università estranea al giudizio; b) respinto le censure di vizi procedurali proposte (asserita intervenuta violazione di norme partecipative e di art. 73 cpa, in relazione alla non annunciata applicabilità della cd. legge [#OMISSIS#]); c) giudicato nel merito corretta la decisione del TAR, circa l’applicazione alla fattispecie della legge [#OMISSIS#] e la legittimità dunque della dichiarata cessazione del contratto tra Azienda e professore; d) dichiarato non rilevante per il giudizio la statuita decadenza della proroga (che il prof. Bellinghieri eccepiva essere stata erroneamente disposta dal Giudice, potendo tale intervenuta decadenza essere, semmai, dichiarata dall’Università), dal momento che essa riguardava la condizione universitaria del ricorrente (ritenuta dal Giudice estranea alla questione).
Ciò chiarito, è possibile passare all’esame delle censure proposte.
Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dalla difesa erariale circa la legittimazione passiva dell’Università per essere stata tale legittimazione disconosciuta nella decisione impugnata. La statuizione in questione è infatti la conseguenza diretta dell’errore di fatto nel quale – come ora si dirà – è incorso il decidente nel ritenere che il rapporto in essere tra Azienda e prof. Bellinghieri fosse stato risolto solo quanto ai doveri dirigenziali derivanti dal contratto, e non invece con riferimento anche a quelli assistenziali che gravavano sul medesimo (si legge nel provvedimento: “questa A.O.U. provvederà a disporre la cessazione della S.V. dalle funzioni assistenziali”), dipendenti non dalla sua posizione di Dirigente, ma dalla sua qualità di professore universitario. Con la conseguenza che – spiegando la decisione effetti (per il suo dettato: esplicita pronuncia di intervenuta decadenza anche della “proroga biennale”, pag. 7 della sentenza di primo grado, poi confermata nella decisione di appello – pag. 13 s. – oggetto del presente giudizio) non solo sul rapporto contrattuale con l’Azienda, ma anche sulla posizione universitaria del prof. Bellinghieri – l’Università non poteva considerarsi estranea al giudizio, e non può perciò esserlo considerata nemmeno in questa fase.
Ora, che le due questioni (rapporto dirigenziale e doveri assistenziali collegati alla posizione di professore universitario) fossero distinte – e, soprattutto, l’una “oggetto” del contratto in discussione, l’altra estranea ad esso – è stato espressamente ritenuto dallo stesso Giudice, che ha infatti precisato che «il rapporto, oggetto della presente controversia, è sorto tra l’odierno ricorrente, prof. Bellinghieri Guido, da un lato, e l’Azienda Ospedaliera appellata, dall’altro, in forza di un contratto quinquennale di diritto privato, stipulato in data 6 agosto 2009, con cui la predetta Azienda Ospedaliera affidava al prof. Bellinghieri la Direzione dell’U.O.C. di “Nefrologia e Dialisi” della medesima Azienda, a decorrere dal 29 giugno 2009”». Il Giudice ha dunque dichiaratamente circoscritto il thema decidendum al rapporto con l’Azienda, quale definito – nei suoi estremi temporali – dall’accordo intervenuto nel 2009 e dal provvedimento del 2012 impugnato.
Non può allora spiegarsi se non come frutto di un errore circa la identificazione dell’oggetto del contratto il fatto di avere ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, pur avendo questo fatto riferimento non alle “funzioni dirigenziali”, ma a quelle “assistenziali”, che, dunque, il Giudice si è rappresentate come un “fatto” assorbito dal precedente e non invece da esso distinto. Ha considerato insomma le “funzioni assistenziali” legate al contratto (dirigenziale) e non alla qualità di professore universitario e al connesso diritto-dovere – di rilevanza costituzionale – di svolgerle, come invece esse sono.
La intervenuta attribuzione di legittimità ad un provvedimento che escludeva (alla data di raggiungimento dei 70 anni) dalle funzioni “assistenziali” connesse alla “posizione universitaria” (dichiaratamente estranea per altro al thema decidendum come se lo era rappresentato lo stesso Giudice) è stata la diretta conseguenza, in altri termini, della svista in cui il Giudice è incorso circa l’ “oggetto” del contratto sul quale si pronunciava.
In ragione dell’oggetto del contratto (quale esso era e non quale se lo è erroneamente rappresentato il Giudice), il rapporto tra l’Università e il prof. Bellinghieri (e il conseguente diritto-dovere di questi alle funzioni assistenziali) non avrebbe potuto in alcun modo essere dichiarato venuto meno a decorrere dal 1 Giugno 2012, dal momento che, a questa data, comunque non poteva dirsi venuta meno la condizione di professore universitario in servizio (con conseguente diritto-dovere all’esercizio delle “funzioni assistenziali”), che del resto lo stesso Giudice di appello esplicitamente dichiarava essere un fatto estraneo al giudizio. Il prof. Bellinghieri avrebbe potuto essere dichiarato cessato dalle “funzioni assistenziali” (secondo la normativa vigente al momento del provvedimento impugnato) dal 1 Novembre successivo, costituendo oltretutto questa data – come si legge nel contratto – il “fatto” da tenere in considerazione: “il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo”. E ciò perché tale limite invalicabile di età (per la normativa universitaria) non è quello del raggiungimento dell’età di 70 anni, ma quello dello spirare del 31 ottobre successivo a tale momento.
Per tali premesse, il ricorso revocatorio deve essere accolto, con conseguente accoglimento dell’appello a suo tempo proposto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, accoglie l’appello proposto nei confronti della decisione di primo grado con esso impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)