Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso (per sopravvenuta carenza di interesse) nell’ipotesi in cui il ricorrente, al quale sia stato in precedenza negato, da parte di ateneo italiano, il nulla osta al trasferimento da altra università dell’Unione Europea- in ragione del mancato superamento del test di ammissione previsto dall’ordinamento nazionale- abbia, nelle more della decisione, superato il test di ammissione presso il medesimo ateneo italiano prescelto.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 25 luglio 2014, n. 449
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 00449/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2013, proposto da:
Universita’ degli Studi di Messina in Persona del Legale Rappr. P.T., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Palermo, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Caporaso, [#OMISSIS#] Carbone, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Rubino in Palermo, via Oberdan 5;
per l’annullamento
della sentenza breve del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 01016/2013, resa tra le parti, concernente diniego rilascio nulla osta al trasferimento da ateneo rumeno per mancato superamento esame ammissione – diniego iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Ciani e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Lo studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritto per l’a.a. 2011/2012 al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università rumena di Arad, presentava domanda di nulla osta al trasferimento presso l’Università di Messina chiedendo l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2012/2013.
Con deliberazione del 12/9/2012 il Consiglio di Facoltà della suddetta Università rigettava la domanda perché lo studente non aveva superato in Italia l’esame di ammissione al corso, come previsto dalle norme vigenti.
Avverso tale provvedimento il predetto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] proponeva ricorso al TAR Catania, lamentando la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei cittadini.
Con sentenza n.1016/2013 il TAR adito riteneva fondato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria lamentato dal ricorrente e, pertanto, accoglieva il ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Con l’appello in epigrafe l’Università di Messina ha impugnato detta decisione, ritenendola viziata da evidenti errori di diritto; ne ha quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività.
Costituitosi in giudizio, l’interessato ha replicato ai motivi dedotti dall’Amministrazione con il suddetto appello, del quale ha chiesto il rigetto, previa reiezione della domanda cautelare.
Con ordinanza n. 762/13 di questo C.G.A l’istanza cautelare è stata accolta.
Con atto prodotto in data 14 gennaio 2014, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentando di avere ottenuto, nelle more del presente giudizio, l’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Brescia, ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso di primo grado e, quindi, alla relativa sentenza.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto della rinuncia ritualmente espressa dall’odierno appellato al ricorso di primo grado ed alla relativa sentenza, dichiara, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, improcedibile l’appello per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Ritiene che sussistano giusti motivi, in ragione delle contrapposte decisioni assunte in merito alla controversia in argomento tra primo grado ed appello, perché le spese del doppio grado di giudizio vengano compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Ciani, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)