Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 26 aprile 2018, n. 233

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso-Trasferimento corso di studi

Data Documento: 2018-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4 comma 1 delle legge  2 agosto 1999, n. 264,  è applicabile alle sole ipotesi in cui gli studenti intendano iscriversi per la prima volta al corso di studi. Le fonti applicabili utilizzano indistintamente i termini “ammissione” e “immatricolazione”, così che chi si trasferisce da un corso di studi di un ateneo al corso di studi di altro ateneo non è tenuto a sostenere le prove previste per chi si iscrive al primo anno.
Se lo studente appartiene a uno Sato membro dell’Unione europea, deve essere infatti rispettato il principio di libera circolazione e soggiorno e ciò indipendentemente da quanto previsto dall’art 165 del TFUE.

Contenuto sentenza

N. 00233/2018REG.PROV.COLL.
N. 00652/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto da: Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, p.za Virgilio,4 – “Studio Pinelli”; 
 Per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Sicilia – sez. staccata di Catania, sezione III n. 1331/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] Verde e udito l’avv. dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al II anno di studi della Facoltà di Medicina dell’Università di Timisoara (Romania), presentava all’Università degli Studi di Messina istanza per il trasferimento presso questa Università con iscrizione al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2013/2014.
Con delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in data 27 febbraio 2014 l’Università degli Studi di Messina ha ritenuto detta domanda inammissibile “in assenza di superamento di esami di ammissione a numero programmato” svolto presso un Ateneo italiano.
Il Consiglio di corso di laurea perveniva alla sopra citata deliberazione sulla base di un’articolata motivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali e in ragione di quanto disposto dall’art. 165 del Trattato sull’Unione Europea nella versione consolidata successiva alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, e dall’art. 4 comma 1, della legge n. 264 del 1999.
L’interessato impugnava il provvedimento di diniego di trasferimento innanzi al TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania, che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati, in relazione al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, laddove, in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l’Università di Messina ha tout court rigettato la domanda di trasferimento del ricorrente, senza la previa valutazione dei crediti, dallo stesso acquisiti presso l’Università straniera, necessari per l’eventuale iscrizione richiesta.
All’esito della decisione del T.A.R. lo studente appellato, previa rinuncia alla prosecuzione degli studi presso l’università straniera di provenienza, ha ottenuto l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Messina, con la convalida di una parte delle attività formative e dei relativi esami superati.
2. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di Messina propone appello, contestando, in sostanza, il presupposto logico, posto a base della sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 “prevede chiaramente che l’ammissione è subordinata al previo superamento di apposite prove di cultura generale, senza distinguere tra accesso al primo anno e accesso agli anni successivi per trasferimento […] il termine ammissione si riferisce logicamente, sia all’immatricolazione al primo anno accademico sia alla immatricolazione d anni successivi”. La difesa erariale considera poi irrilevante anche la censura avversaria relativa alla presunta violazione dell’art. 10 della legge n 241 del 1990 visto che la ipotetica partecipazione procedimentale dell’appellato non avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della medesima legge n.241/1990.
3. Lo studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] resiste all’appello insistendo per la reiezione del gravame.
Nel controricorso si sostiene che:
– (a) il ricorso in appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte appellata;
– (b) ove l’appello venisse accolto si determinerebbe la gravissima violazione di un principio cardine della pubblica amministrazione individuato nel c.d. “legittimo affidamento”;
– (c) nel merito il ricorso è infondato attesa la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure in ragione di quanto dedotto con il ricorso introduttivo la cui fondatezza sarebbe avvalorata dall’ordinanza del CGA n. 454 del 2014 con la quale è stato disposto il deferimento dell’appello – avverso altra sentenza del Tar Catania in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame – all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Sul punto si precisa che l’art. 4 comma 1 della legge 264/1991 (a detta del quale l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato) non esclude la possibilità che avvenga il trasferimento di studenti che chiedono di immatricolarsi in anni accademici successivi al primo senza aver partecipato alla prova di cui all’art. 4 comma 1. Si precisa poi che l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo (secondo cui i Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero) consentirebbe il trasferimento dell’appellato.
– (d) il ragionamento contenuto nella citata ordinanza del CGA è ampiamente ripreso nel controricorso per riproporre i motivi del ricorso introduttivo assorbiti con la decisione gravata. In sintesi le doglianze così riproposte attengono: (1) alla violazione della legge n. 264 del 1999 che, in considerazione della giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale sentenza n 383 del 1998) non consente il trasferimento in ingresso ai soli studenti italiani; (2) all’interpretazione delle disposizioni del Trattato U.E. (art. 149 e 165) e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che a detta dell’appellato favoriscono la mobilità territoriale degli studenti universitari; (3) alla violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trasferimento.
L’appellato ha, con nota del 19 settembre 2014, depositato un documento del corso di laurea in medicina clinica e sperimentale attestante l’avvenuta ammissione per trasferimento dello studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al II° anno del corso di laurea dell’Università di Messina.
Per completezza un cenno merita l’ordinanza del CGA n. 5961 del 2014 con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Nel corso dell’udienza pubblica del 15 marzo del 2018 la causa è stata posta in decisione.
4. L’appello è infondato e va respinto.
4.1. Sempre in via preliminare, va esaminata le eccezioni di improcedibilità dell’appello sollevata dal resistente.
Essa si rivela infondata.
Quanto, anzitutto, alla dedotta “spontanea ottemperanza al provvedimento del Tar” da parte dell’Università appellante, che “ha già provveduto ad immatricolare parte appellate” così che “il ricorso in appello […] è quindi da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”, deve essere ricordato ch’è pacifico che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità della relativa impugnazione (Consiglio di Stato., sez. III, sentenza n. 3679 del 2012) giacché l’eventuale accoglimento di questa è idoneo a travolgere i nuovi atti adottati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado che verrebbero comunque meno con effetto retroattivo perdendo ab initio il loro fondamento giuridico ex art. 336 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3550 del 2012); Id., sez.III, sentenza n. 4103 del 2014). Nella fattispecie il Corso di Laurea, a cui l’appellato ha richiesto informazioni, ha risposto che “il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ha esaminato, a seguito di provvedimento dell’A.G.A., l’istanza di trasferimento al 2° anno del CdL, deliberando l’ammissione”. È evidente che non c’è stata l’espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell’Amministrazione stessa, ma mera esecuzione del dictum del Giudice di primo grado.
4.2. Passando al merito della questione, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata resiste alle doglianze dell’Università appellante, atteso che le disposizioni applicabili alle fattispecie qui in esame comportano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati dal resistente con il ricorso introduttivo.
Nella narrativa che precede si è fatto cenno all’ordinanza del CGA n. 454 del 2014 che ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ex art. 99 comma 1, del c.p.a.) dell’appello avverso altra sentenza del Tar Catania vertente su una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame e in fine risolta con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015che ha respinto il ricorso in appello dell’Università di Messina.
L’approdo giurisprudenziale cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria muove da una ricostruzione del dato normativo applicabile alla fattispecie anche qui in esame.
Per quel che attiene alle fonti interne l’Adunanza Plenaria procede secondo un approccio ermeneutico di tipo letterale e sistematico e poi ancora logico – sistematico.
In ossequi al principio di “sinteticità” di cui al comma 2 dell’art. 3 del c.p.a., il Collegio ritiene che non si possa fare a meno di richiamare alcuni dei passaggi più significativi della decisione dell’Adunanza Plenaria di cui il Collegio apprezza la esaustività e la ragionevolezza delle conclusioni.
4.3.In riferimento alla ricostruzione del dato normativo interno le uniche disposizioni in materia di trasferimenti di studenti universitari si rinvengono nei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente.
Per quel che attiene all’accesso ai corsi di studio universitari, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea, al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”; come chiarito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria, il diploma di scuola secondaria superiore è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente ( e solo allo studente ) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema.
Nei Decreti Ministeriali che disciplinano le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale i termini “ammissione” e “immatricolazione” sono usati indistintamente.
L’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 disciplina i contenuti della prova di ammissione i quali devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, così che – prosegue la decisone dell’Adunanza Plenaria – è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitarii, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti.
Passando all’esame di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Messina, deve essere richiamato l’art. 23 secondo cui nel caso di trasferimento di studenti provenienti dal altro ateneo, non è prevista alcuna prova di “ammissione”, ma solo il “riconoscimento dei crediti … [anche] in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere”.
4.4.Per quel che attiene alle garanzie che derivano dall’ordinamento comunitario il ragionamento deve muovere da quanto previsto dagli articoli 165 n. 1 e 166 n. 1 del TFUE dai quali emerge che non risulta armonizzata la normativa relativa alle procedure di ammissione così che gli Stati membri mantengono una propria competenza in tema di organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, cosa questa che, però, non può comportare limitazioni al principio di libera circolazione e soggiorno in uno Stato membro (art. 21 TFUE).
I richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le disposizioni (in particolare l’art. 2) della Convenzione di Lisbona (ratificata con la legge n. 148 del 2002), il fatto che nel caso qui in discussione vi sono cittadini italiani che hanno svolto una parte del corso di studio all’estero e che chiedono di essere ammessi ai corsi di atenei diversi da quello di appartenenza tutti comunque soggetti al principio di libera circolazione e soggiorno, conducono l’Adunanza Plenaria ad affermare che deve essere garantito nell’ordinamento nazionale il riconoscimento di “segmenti” di formazione compiuti all’estero (come espressamente previsto dalla Convenzione di Lisbona). Allo stesso tempo le Università anziché creare percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, hanno il compito di predisporre e attuare un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza.
4.5. Sulla base del dato normativo applicabile e nel rispetto dei principi inderogabili che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, merita un ulteriore richiamo testuale la conclusione cui perviene la più volte citata decisione dell’Adunanza Plenaria perché in essa si esprime un principio perfettamente applicabile alla fattispecie qui in esame: l’appello dell’Amministrazione all’esame, che contrasta la sussistenza dei vizii di violazione delle norme partecipative e di difetto di istruttoria ravvisati dal T.A.R. sulla base del solo assunto che l’Università “nel negare il nulla osta al trasferimento ha dato esecuzione a norme vincolanti cosicché non le può essere contestato alcun difetto di istruttoria né di difetto di comunicazione del preavviso di diniego”… dev’essere respinto, dovendo, come s’è visto, escludersi che la possibilità per gli odierni appellati di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
5. Il Collegio ritiene che le ragioni poste a sostegno delle doglianze dell’Amministrazione appellante non sono tali da mettere in dubbio la motivazione della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 che merita, per logicità e ragionevolezza, di essere applicata anche ai fini della presente controversia.
L’interpretazione delle fonti interne e dell’art. 165 del TFUE prospettate nel ricorso in appello non sono convincenti e non giustificano una disciplina degli interessi qui in esame diversa rispetto a quanto deciso in primo grado.
L’art. 4 comma 1 delle legge n. 264 del 1999 non è applicabile al caso di specie che non attiene a studenti che intendo iscriversi per la prima volta al corso di studi. Le fonti applicabili utilizzano indistintamente i termini “ammissione” e “immatricolazione” così che chi si trasferisce da un corso di studi di un ateneo al corso di studi di altro ateneo non è tenuto a sostenere le prove previste per chi si iscrive al primo anno.
Se lo studente appartiene a uno Sato membro dell’Unione europea deve essere rispettato il principio di libera circolazione e soggiorno e ciò indipendentemente da quanto previsto dall’art 165 del TFUE.
L’Amministrazione universitaria appellante non era vincolata ad adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. Detti provvedimenti sono pertanto illegittimi come peraltro correttamente affermato dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata.
Dalle superiori premesse emerge con sufficiente chiarezza che il provvedimento del Consiglio di corso di studi del 27 febbraio 2014 impugnato con il ricorso introduttivo è illegittimo per violazione dell’art. 4 della legge n. 264 del 1999 avendo l’Università degli Studi di Messina ritenuto la domanda dello Studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] inammissibile “in assenza di superamento di esami di ammissione a numero programmato”.
Conclusivamente l’appello è infondato e deve essere rigettato. Conseguentemente la sentenza impugnata merita di essere confermata.
L’andamento della vicenda processuale e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 26/04/2018