Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 26 giugno 2017, n. 313

Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazioni-Limite sindacato

Data Documento: 2017-06-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure indette per la copertura dei posti di ricercatore universitario le valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice di legittimità, salvo che per profili concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che eventuali aspetti di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Contenuto sentenza

N. 00313/2017REG.PROV.COLL.
N. 00296/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 296 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lipera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via [#OMISSIS#] Carini, n.43; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cariola, con domicilio eletto presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n.76; 
Massimo Cerulo, [#OMISSIS#] Masiello, Barbara Sena, [#OMISSIS#] Parziale, Sveva [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Magaraggia non costituiti in giudizio; 
Per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. staccata di Catania – Sez.III, n. 00014/2016, resa tra le parti, concernente atti procedura selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricercatore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Verde e uditi per le parti gli avvocati L. Campagnuolo, l’avv. dello Stato La Rocca e D. De [#OMISSIS#] su delega di A. Cariola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte appellante considera ingiusta la sentenza in epigrafe con la quale il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per l’annullamento:
– del Decreto Direttoriale n. 5680 del 17 gennaio 2013 con il quale sono stati approvati gli atti ed è stato individuato il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza quale candidato migliore nella selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il dipartimento di Scienze della formazione per il settore concorsuale 14/C1: Sociologia Generale, Giuridica e Politica – s.s.d. SPS/07 Sociologia Generale;
– della Relazione Riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice prot. n. 3518 del 14 gennaio 2013;
– del verbale della commissione n. 1 relativo alla seduta del 26 novembre 2012;
– del verbale della commissione n. 2 relativo alla seduta del 26/27 novembre 2012;
– del verbale della commissione n. 3 relativo alla seduta del 10 gennaio 2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale.
Nel caso di specie l’appellante contesta la legittimità della procedura promossa dall’Università di Catania per la stipula di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, lett. A) della legge n n. 240 del 2010 per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica – settore scientifico disciplinare SPS/07 “Sociologia generale”.
La dottoressa [#OMISSIS#] considera erronea la sentenza di primo grado per insufficienza e contraddittorietà della motivazione per non aver ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso introduttivo.
L’appellante deduce la:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. c della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’allegato A del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. b e c della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b e d del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 nonché dell’allegato A del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011. Violazione e falsa applicazione degli allegati A e B del D.M. 29 luglio 2011 n. 336.
III) In via subordinata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell’art. 8 del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011.
L’Amministrazione appellata ritiene che la sentenza di primo grado resista alle critiche atteso che essa applica al caso di specie consolidati principi giurisprudenziali in tema di pubblici concorsi in generale, e di concorsi universitari in particolare; sostiene, ancora, che non possa essere enfatizzato un passaggio dell’ordinanza cautelare del CGA n. 638 del 2013 (che respinge la domanda cautelare) nella quale si adombrava “una possibile sottovalutazione dei titoli della Candidata”. Conclude, quindi, perché l’appello sia rigettato.
Nelle memorie (dell’undici novembre 2016 e del 19 aprile 2017) il dott. Gammuzza sostiene l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso in appello per mancata integrazione del contraddittorio e perché l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per l’appellante. In aggiunta si sostiene che i motivi dedotti in appello siano infondati e pertanto il gravame debba essere rigettato.
Con memoria del 22 novembre del 2016 parte appellante contesta quanto dedotto dal dott. Gammuzza in riferimento all’integrazione del contraddittorio e all’inammissibilità/improcedibilità del ricorso e insiste nelle ragioni dedotte in appello.
Nell’Udienza pubblica del 10 maggio 2017 la lite è stata trattenuta in decisione.
In riferimento ai profili di inammissibilità/improcedibilità il Collegio ritiene che tali eccezioni non meritano di essere accolte perché – come esposto nella memoria di replica di parte appellante del 22 novembre 2016 – i candidati non ammessi alla seconda fase delle procedura non sono controinteressati e non hanno alcuna legittimazione passiva, e poi perché sussiste l’interesse dell’appellante ad una decisione di annullamento dei provvedimenti gravati.
Indipendentemente comunque dalle eccezioni di inammissibilità / improcedibilità, l’appello è infondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
I mezzi che investono il nodo centrale della controversia e vanno unitariamente considerati attesa la reciproca interconnessione, non meritano positiva valutazione.
Come giustamente sottolineato nella difesa dell’amministrazione appellata, la sentenza di primo grado applica al caso di specie consolidati principi giurisprudenziali condivisi dal Collegio e che meritano di essere riaffermati anche in questa sede.
Osta all’accoglimento di quanto dedotto con i motivi del ricorso in appello l’assunto secondo cui nelle procedure indette per la copertura dei posti di ricercatore universitario le valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice di legittimità, salvo che per profili concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che eventuali aspetti di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (CGA n. 569/2015; Cons.St. VI, n. 4549/2015; Cons.St., VI, n. 4219/2015; Cons.St., VI, n. 3292/2015; Cons.St., VI, n. 703/2015; Cons.St., VI, n.4897/2013; Cons.St., VI, n. 614/2013). Nel caso di specie non si ravvisano ragioni che depongono nel senso dell’irragionevolezza o della inadeguatezza del giudizio espresso dalla Commissione le cui attività si sono svolte nel rispetto della normativa vigente. Né è possibile immaginare – in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata – che il giudice si sostituisca alla Commissione nelle valutazioni richieste nella selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato per ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, lett. A) della legge n n. 240 del 2010.
Parimenti infondate sono le censure formulate in riferimento ai tempi impiegati dalla commissione giudicatrice nella valutazione degli aspiranti. Si deve in questa sede ribadire che non esiste una predeterminazione normativa vincolante per le Commissioni (Cons.St.,IV, n. 431/2009; Cons.St., IV, n. 294/2008). Conseguentemente non merita di essere modificata la sentenza impugnata che – recependo un’indicazione che proviene del Consiglio di Stato, VI, n. 3899/2011 – non considera fondate le censure riferite alla congruità dei tempi di correzione che nel caso di specie consiste nella valutazione complessiva della produzione scientifica, valutazione per la quale non può stabilirsi in via presuntiva quanto tempo sia stato dedicato alla valutazione di ciascun candidato.
Infine, non potrebbe deporre in senso avverso alla conclusioni alle quali oggi perviene il Collegio, la valutazione espressa in sede cautelare dal CGA (n. 638/2013) che si giustifica nel contesto di una disamina sommaria tipica della suddetta fase processuale che presenta una prospettiva della lite ben diversa da quella assicurata dall’esame del merito.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/06/2017