Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 27 gennaio 2016, n. 11

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Principio anonimato

Data Documento: 2016-01-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo, una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato, da parte della commissione, determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione (Ad. Plen, 26/2013)..

Contenuto sentenza

N. 00011/2016  REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 649/ 2014 R.G. proposto da: 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica; 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore in carica, – 
Tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, domiciliano; 
contro
CASCIO INGURGIO [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Angelica, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], SCIACCHITANO [#OMISSIS#], BENANTI [#OMISSIS#] – Tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, p.zza Virgilio, n. 4 – Studio Pinelli; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I) n. 00121/2014, resa tra le parti, concernente: Graduatoria ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Cascio Ingurgio, Angelica [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Sciacchitano e di [#OMISSIS#] Benanti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il Consigliere [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli Avvocati Tutino e [#OMISSIS#] su delega di Cantelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso n. 2760/2013 R.G. proposto dagli odierni appellati contro le Amministrazioni qui appellanti:
a) per l’annullamento della graduatoria unica relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2013/2014, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso ed ai successivi scorrimenti;
b) per l’annullamento dei verbali della Commissione di concorso, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
c) per l’accertamento: del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al primo anno del Corso di laurea in questione;
d) per ottenenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;
e) nonché, per la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, ove occorra, e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Resistono gli appellati con controricorso per il rigetto dell’appello perché inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Con ordinanza n. 462/2014 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto la domanda cautelare proposta dalle Amministrazioni appellanti, rinviando la trattazione della causa alla seconda udienza di Gennaio 2015.
Nell’udienza del 14 gennaio 2015 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, in effetti il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 presso l’Università degli Studi di Palermo. In detta graduatoria, gli odierni appellanti, pur giudicati idonei, non si erano tuttavia collocati in posizione utile ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea. Ritenuta la irritualità delle modalità di svolgimento della prova selettiva, con il ricorso citato in epigrafe gli stessi hanno impugnato gli atti della prova selettiva nei limiti di loro interesse anche ai fini dell’iscrizione in sovrannumero.
deducendo, in particolare, che le modalità di svolgimento avevano palesemente violazione delle norme poste a tutela dell’anonimato dei candidati, rendendo a tale stregua illegittima la formazione della graduatoria di ammissione.
Il primo Giudice, decidendo con sentenza semplificata, ha accolto il ricorso e, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, ha disposto che l’Università soccombente provvedesse, con iscrizione in sovrannumero, all’ammissione definitiva per l’anno accademico 2013/2014. A tale esito, in particolare, il TAR è giunto dopo aver “Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l’hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento”: e., quindi, “Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità , quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati”.
Avverso la sentenza così resa, la Difesa Erariale, per conto delle Amministrazioni soccombenti, ha sollevato due motivi di appello, eccependo: con il primo motivo la “Piena conformità della procedura seguita alle Linee Guida Ministeriali – denunciando così la inammissibilità del ricorso principale in assenza dell’impugnazione del Bando di Concorso, del D.M. 449/2013 e delle ‘Linee Guida ministeriali’ ad esso allegate; ovvero, con il secondo motivo la “Insussistenza nel merito della dedotta violazione della regola dell’anonimato”.
Sul primo motivo, vale invero quanto eccepito in sede di controricorso dalla difesa dei ricorrenti qui appellati, quando ha rilevato che il vulnus al principio dell’ anonimato sarebbe da imputare ad un fatto, dalla stessa difesa peraltro graficamente riprodotto: e cioè all’esistenza di un codice alfanumerico posto sotto quello a barre e che identifica tutti i candidati, che in effetti ricorre in tutta la documentazione consegnata dal M.I.U.R. per lo svolgimento delle prove, ma che non risulta contemplato né dal D.M. n. 449/2013 né dalle “Linee Guida”. Ragione per la quale, si può concludere, la mancata impugnativa di questi atti non può rilevare sulla ammissibilità del ricorso, secondo quanto ex adverso sostenuto con questo motivo di appello, che pertanto merita di essere respinto.
Anche nel merito, così come eccepito con il secondo motivo, l’appello risulta infondato.
Il fatto controverso appare, invero, analogo a quanto deciso da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 466/2013, resa a conferma di quanto statuito con sentenza n. 457/2012 dalla stessa sezione del TAR Palermo. Come è accaduto in quel caso, infatti, anche nel caso qui controverso il primo Giudice è stato indotto ad accogliere nel merito il ricorso dei candidati dopo aver rilevato dai verbali che “il responsabile d’aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”. – rilevando così, con un giudizio che anche questo Consiglio ritiene immune da vizi logici, la violazione del principio dell’anonimato in relazione alla “possibile conoscenza” del codice identificativo abbinato a ciascun candidato: e, dunque, la possibilità, ancorché astratta, di alterazione dei risultati della prova. A nulla rilevando, in contrario avviso, quanto eccepito in questa sede dalla Difesa Erariale, secondo la quale, in ogni caso, le modalità adottate dalla Commissione non potevano in pratica determinare alcuna violazione dell’anonimato del candidato; – atteso che, per come è stato smentito dalla puntuale disamina con la quale la difesa degli appellati si è impegnata a dimostrare le possibilità manipolatorie di tale bene, proprio in ragione delle specifiche modalità utilizzate nel corso della selezione controversa deve valere a fortiori quanto deciso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 26/2013, per la quale “nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione..
In conclusione, pertanto, giudicati infondati i motivi di censura, a conferma di quanto statuito con la sentenza di primo grado, l’appello deve essere respinto in ogni sua parte.
Per la natura della controversia le spese della fase del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)