L’indennità per equiparazione del personale universitario al personale ospedaliero di cui all’art. 31, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, ha natura retributiva. Essa è corrisposta, del resto, con periodicità e con ratei inferiori all’annualità. Non vi sono ragioni, dunque, per ritenere che essa debba sottrarsi al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 29 luglio 2014, n. 477
Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati-Prescrizione indennità per equiparazione al personale ospedaliero
N. 00477/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2005, proposto da:
Universita’ degli Studi di Catania, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
contro
Aloisi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Giurdanella, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Giurdanella in Palermo, via G. Serpotta 66;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA :Sezione III n. 01819/2004, resa tra le parti, concernente riconoscimento del diritto a percepire indennita’ perequativa l. 200/74
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 1819/2004 del TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso dell’appellato [#OMISSIS#] ad ottenere: a) il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità perequativa ex art. 1 legge 200/1974, a titolo di integrazione stipendiale, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, e tenuto conto degli adeguamenti contrattuali, spettante a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso il Policlinico o le Cliniche convenzionate; b) la conseguente condanna dell’Amministrazione universitaria al pagamento delle somme dovute a detto titolo dal 1990 all’ottobre 1997, oltre interessi e rivalutazione sino alla data del soddisfo.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha condannato l’Università avendone disattese tutte le eccezioni, ivi compresa quella di applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’Amministrazione intimata sul solo capo della prescrizione, chiedendo il riconoscimento della applicazione della prescrizione quinquennale.
L’appello è stato dichiarato perento con decreto n. 129/2013 del Presidente di questo Consiglio, contro il quale ha proposto opposizione l’Amministrazione appellante con atto 29 maggio 2013.
DIRITTO
L’opposizione al decreto di perenzione è rituale e va accolta.
L’appello è fondato.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai largamente consolidato (cfr. CdS 90/2008), la indennità in oggetto (cosiddetta “indennità De [#OMISSIS#]”) ha natura retributiva, a nulla rilevando in contrario la circostanza che essa abbia la funzione di perequare le posizioni economiche del personale universitario di cui all’art. 31 del DPR 761/1979 a quelle del personale delle unità sanitarie di pari mansioni ed anzianità. Essa è corrisposta, del resto, con periodicità e con ratei inferiori all’annualità (nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti prodotta dall’originario ricorrente, addirittura con gli ordinari ratei di stipendio).
Non vi sono ragioni dunque per ritenere che essa debba sottarsi al termine di prescrizione di cui all’art. 2948 n. 4.
Ciò chiarito, deve anche aggiungersi che l’argomento dell’appellato, secondo il quale – anche applicando la prescrizione quinquennale – ne verrebbe comunque salvo il proprio diritto anche per gli anni precedenti al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda (2000), in considerazione del fatto che il proprio diritto a percepire l’indennità era contestato (per ragioni generali) e che esso si è perciò consolidato, e dunque divenuto esercitabile solo da quel momento, con l’intervenuto riconoscimento (1997) da parte dell’Amministrazione, non può essere condiviso.
Ancorché contestato ex adverso quel diritto era (come appunto il riconoscimento intervenuto dimostra) “esistente” e dunque “affermabile” ben prima di quando il soggetto si è materialmente attivato. Sicché nessun ostacolo (trattandosi oltretutto di pretesa proponibile da un soggetto legato da un rapporto di impiego stabile) può vedersi al fatto che esso si sia prescritto (come ogni diritto non esercitato) per la parte maturata nel tempo nel quale il soggetto è rimasto inerte.
Per tali premesse, l’appello merita accoglimento.
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio per il doppio grado.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie .
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)