Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 3 ottobre 2018, n. 542

Personale azienda ospedaliera universitaria-Indennità ex art. 31 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761-Ricostruzione carriera-Attività assistenziale

Data Documento: 2018-10-03
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittimo il porvvedimento di diniego dell’indennità di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, a soggetto non in possesso di laurea in Medicina. L’indennità prevista, infatti, riguarda oltre i docenti universitari medici, tutto il restante personale universitario che presta servizio presso le Cliniche e gli Istituti universitari. Lo stesso art. 102 disponendo, ai fini della corresponsione dell’indennità in oggetto, le corrispondenze funzionali tra personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, equiparando il professore ordinario al primario; il professore associato all’aiuto; il ricercatore all’assistente medico, sembra confermare la spettanza dell’indennità di cui si discute al solo personale laureato in medicina. Con la conseguenza che, la disposizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, va interpretata nel senso che detta indennità equiparativa alla posizione del medico del ruolo sanitario va corrisposta esclusivamente al personale medico del ruolo universitario, in possesso di laurea in medicina e chirurgia. Il che trova conferma nella limitazione dell’indennità di cui al già citato art. 54 del C.C.N.L. al solo personale laureato in medicina, che svolge anche compiti di natura assistenziale, di diagnosi e cura, nonché di tutela della salute pubblica, con esclusione, pertanto, del personale universitario non medico che svolge solo attività assistenziale.

Contenuto sentenza

N. 00542/2018REG.PROV.COLL.
N. 00268/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2003, proposto da: 
Cuffaro [#OMISSIS#] Pia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sparti, [#OMISSIS#] Lombardi [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Sparti in Palermo, via P.Pe di Belmonte n. 94; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81; 
Azienda Policlinico Universitario di Palermo non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del TAR Sicilia – Palermo, sez. I n. 3818/2002, resa tra le parti, concernente sospensione indennità medica ex art. 54 c.c.n.l. della dirigenza medica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Sparti su delega di [#OMISSIS#] Sparti, l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante considera ingiusta la sentenza n.3818/2002 del Tar Sicilia – Palermo sez. I, che ha respinto il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-della nota prot. n. 178 del 16.4.1998, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Equiparazione Ospedaliera dell’Università degli Studi di Palermo comunicava all’odierna appellante che sarebbe stata sospesa la corresponsione dell’indennità di specificità medica, della quale già godeva, di cui all’art. 54 del C.C.N.L. della dirigenza medica;
– di tutti gli atti ad essa presupposti e consequenziali, in particolare:
-dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione aveva disposto, a partire dal mese di aprile 1998, che la retribuzione della ricorrente non sarebbe stata più comprensiva del suddetto trattamento economico;
-del conseguente mancato pagamento della suddetta indennità con la retribuzione corrisposta all’odierna appellante nei mesi di aprile, maggio e giugno 1998.
2. Giova, preliminarmente, una breve ricognizione dei fatti di causa.
2.1. Alla ricorrente, ricercatrice universitaria confermata in possesso della Laurea in Chimica, in servizio presso l’Istituto di Medicina Interna della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo, con D.R. n. 2221 dell’8/giugno/1995 è stata attribuita la qualifica di Aiuto ospedaliero preso la Divisione di Medicina generale del Policlinico, ai fini assistenziali, ed alla stessa sono stati attribuiti i benefici di cui agli artt. 31 del d.P.R. n.761/1979 e 102 del d.P.R. n. 382/1980. Successivamente, infatti, con D.R. n. 3295 dell’9.11.1995 la stessa è stata inquadrata, ai fini assistenziali, come Dirigente medico di I° livello, fascia economica A, con conseguente riconoscimento alla stessa dell’indennità di cui all’art. 31, già citato, che le ha consentito di percepire una retribuzione complessiva pari a quella del personale delle UU.SS.LL. di corrispondente qualifica, comprensiva, tra l’altro, anche della indennità di specificità medica di cui all’art. 54 del C.C.L.N. per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Con nota prot. n.1800 del 16 marzo 1998, il Direttore Generale dell’A.U.P., comunicava che l’indennità di cui all’art. 54 del C.C.L.N. era dovuta soltanto al personale in possesso di laurea in medicina, con conseguente sospensione della corresponsione della stessa al personale privo del suddetto requisito. Seguiva la nota prot. n. 178 del 16.4.1998, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Equiparazione Ospedaliera dell’Università degli Studi di Palermo comunicava all’odierna appellante la sospensione dell’indennità di specificità medica, di cui all’art. 54 del C.C.N.L., all’epoca corrisposta all’odierna appellante, con ciò abolendo l’equiparazione già riconosciuta alla stessa.
3. Con il ricorso in prime cure la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n.761/1979 e dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980;
-incompetenza, eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà; eccesso di potere per disparità di trattamento; difetto di motivazione; errata interpretazione dell’art. 54 del C.C.N.L.; violazione degli artt. 36 e 97, Cost.
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, deduceva l’infondatezza del ricorso.
3. 1. L’adito giudice, con la sentenza n. 3818/2002, oggi appellata, rigettava il ricorso, sul presupposto che “l’equiparazione sopra evidenziata (del personale universitario non medico svolgente funzioni assistenziali al personale medico)…non riguarda gli istituti normativi di carattere economico che risultano incompatibili con le funzioni svolte ed in particolare le indennità che presentano degli elementi di specificità tali da poter essere applicate esclusivamente al personale medico”, ritenendo, pertanto, legittimo l’atto impugnato “in relazione alla limitazione della indennità ex art. 54 C.C.N.L. al solo personale laureato in medicina”.
4. Con l’appello in epigrafe la ricorrente contesta la sentenza del Tar di prime cure, deducendo:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n.761/1979 e dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 – Motivazione erronea e contraddittoria.
b) violazione e falsa applicazione dei principi sul contratto collettivo di lavoro.
4.1. Entrambe le doglianze non possono essere condivise e con esse l’appello che le veicola.
Non sfugge a questo Consiglio la delicatezza della materia di cui è causa, nonché l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali controversi in ordine all’interpretazione delle disposizioni che disciplinano la suddetta materia, in particolare gli artt. 31 del d.P.R. n.761/1979; 102 del d.P.R. n. 382/1980, e 54 del C.C.L.N. per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Secondo quanto affermato, in modo condivisibile, dal Giudice di prime cure, va esclusa la possibilità, attraverso il meccanismo dell’indennità di cui al citato art. 31, di riconoscere al personale non in possesso della laurea in medicina, la spettanza dell’indennità di specificità medica, trattandosi di indennità introdotta per remunerare la peculiare specificità di prestazioni che sono esclusive della categoria medica. Del resto, proprio detto art. 31, unitamente all’art. 102 del d.P.R. n.382/1980, contraddice l’assunto di parte ricorrente, secondo cui sono da considerare equivalenti ai fini dell’indennità equiparativa di cui si discute, i docenti universitari medici e quelli non medici. Infatti, la più volte richiamata disposizione di cui all’art. 31 prevede, in favore del personale universitario che presta servizio presso i policlinici universitari, l’erogazione di una indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle (ex) unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”, con esclusione, per il personale universitario, di tutti quegli istituti di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico previsti esclusivamente per lo svolgimento di attività medica.
Sulla base di tale disposizione, richiamata e confermata dall’art. 102 del d.P.R. n.382/1980, la giurisprudenza, anche di questo Consiglio (sent. n. 530/1998) ha, diversamente, affermato che l’indennità prevista dalle richiamate disposizioni normative riguarda oltre i docenti universitari medici, tutto il restante personale universitario che presta servizio presso le Cliniche e gli Istituti universitari. Ma, invero, lo stesso art. 102 disponendo, ai fini della corresponsione dell’indennità in oggetto, le corrispondenze funzionali tra personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, equiparando il professore ordinario al primario; il professore associato all’aiuto; il ricercatore all’assistente medico, sembra confermare la spettanza dell’indennità di cui si discute al solo personale laureato in medicina. Con la conseguenza che, la disposizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, va interpretata nel senso che detta indennità equiparativa alla posizione del medico del ruolo sanitario va corrisposta esclusivamente al personale medico del ruolo universitario, in possesso di laurea in medicina e chirurgia. Il che trova conferma nella limitazione dell’indennità di cui al già citato art. 54 del C.C.N.L. al solo personale laureato in medicina, che svolge anche compiti di natura assistenziale, di diagnosi e cura, nonché di tutela della salute pubblica, con esclusione, pertanto, del personale universitario non medico che svolge solo attività assistenziale.
Sulla base delle considerazioni su esposte, alla ricorrente, in possesso della laurea in Scienze Biologiche, non possono applicarsi disposizioni che, come si è visto, si applicano esclusivamente al personale medico universitario in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia. Diversamente opinando si attribuirebbero alla stessa retribuzioni cui non ha diritto, proprio perché difetta dello lo status di medico, e le cui funzioni e mansioni svolte, nonostante siano mansioni di assistenza, non sembrano assimilabili a quelle tipiche del medico ospedaliero.
La complessità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicata il 3/10/2018