Il diritto all’indennità perequativa ex art. 31, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, previsto in favore del personale universitario ai fini dell’equiparazione con il personale del servizio sanitario nazionale, opera esclusivamente a vantaggio di coloro che svolgano attività medica assistenziale in via immediata e diretta, e non strumentale, come può essere – ad esempio – l’attività amministrativa di organizzazione e gestione degli immobili di proprietà dell’ateneo, l’acquisto di attrezzature, la somministrazione di pasti.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 3 settembre 2014, n. 502
Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati-Diritto all’indennità per equiparazione al personale ospedaliero
N. 00502/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1257/ 2002 R.G. proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Carota, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Carota in Palermo, via Resuttana Colli n. 366;
ARRANO [#OMISSIS#], n.q. di erede costituita di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Carota, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Carota in Palermo, via dei Nebrodi 126;
‘APPELLATI’
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO (Sez. I) n. 00226/2002, resa tra le parti, concernente: Riconoscimento diritto al pagamento indennità’ ospedaliera
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli avvocati D. Carota e avv. di Stato Pollara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso del dott. [#OMISSIS#], per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, con l’equiparazione a direttore amministrativo capo servizio, a decorrere dall’1.01.1990 , oltre rivalutazione ed interessi.
Resiste all’appello l’Università appellata, con memoria del 17 gennaio 2014.
Con memoria depositata il 31 luglio 2009, si è costituta per la prosecuzione del giudizio la sig.ra Arranno, vedova erede del dott. [#OMISSIS#], deceduto in data 22. 01.2004, come da certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo in data 8.01.2014, depositato in atti.
Per i motivi che lo sorreggono, l’appello va respinto per le ragioni che qui di seguito si precisano.
In fatto, con sentenza n. 205/1990 il TAR Palermo, accogliendo il ricorso del dott. [#OMISSIS#], ne riconosceva il diritto al pagamento della c.d. indennità ospedaliera prevista dall’art. 1 della legge n. 200/1974 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979. Per l’effetto, con D. R. n. 4456 del 20.12..1990 gli venivano liquidati gli emolumenti riconosciuti fino al 31.12.1989, con attribuzione, ai fini alla equiparazione ospedaliera, del 9° livello retributivo.
Successivamente, con sentenza n. 164/1993, il TAR Palermo, adito in sede di ottemperanza, respingeva il ricorso del dott. [#OMISSIS#], nella parte in cui era stata richiesta l’equiparazione a capo ripartizione fino al 31.12.1982 e di direttore amministrativo capo servizio a partire dal 1.01.1983. Questo Consiglio, tuttavia, con sentenza CGA n. 67/1994, accogliendo l’appello, annullava la sentenza n. 164/1993, riconoscendo al dott. [#OMISSIS#] l’indennità de qua, in ragione di quanto disposto dalla sentenza TAR n. 205/1990, passata in giudicato, nonché il diritto alla equiparazione a capo ripartizione per il periodo 1.07. 1970/ 31.12. 1982, e di direttore amministrativo capo servizio per il periodo compreso fino al 15.03.1990, data di pubblicazione della cit. sentenza TAR n. 205/1990. Quindi, per effetto della decisione pronunciata da questo Consiglio, il Rettore dell’Università di Palermo, odierna parte appellata, con provvedimento prot. n. P/ 5649, disponeva a favore del dott. [#OMISSIS#] il pagamento delle somme fino alla data del 15.03.1990: sospendendo tuttavia, a decorrere dal giorno successivo, ogni ulteriore pagamento a suo favore per il periodo successivo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, cioè fino al pensionamento del dott. [#OMISSIS#] avvenuto in data 1.07.1999.
Censurando il comportamento dell’Università e per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità de qua per il periodo compreso tra il 16.03.1990 fino alla data del suo pensionamento, il dott. [#OMISSIS#], con ricorso n. 355/1998, adiva nuovamente il TAR: il quale, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha respinto la richiesta per il periodo vantato, sulla base di quanto deciso da questo CGA con la cit. sentenza n.67/1994.
Tutto ciò premesso, in questa sede la difesa della parte appellante ha denunciato la decisione così resa, eccependo, in particolare: a) che nel periodo considerato, la posizione dell’appellante persisteva con le medesime (salvo che più onerose !) competenze ritenute idonee dalla sentenza TAR n. 205/1990 per giustificare l’attribuzione dell’indennità sanitaria poi negata; b) che, pertanto, il decisum della sentenza impugnata si pone in insanabile contrasto con il giudicato formatosi sulla cit. sentenza TAR n. 205/1990, anche per effetto dell’erronea interpretazione delle direttive date dalla sentenza CGA n. 67/1994 per la valutazione del rapporto intrattenuto dall’appellante con l’Amministrazione per il periodo successivo al 15.03.1990.
A fronte di quanto dedotto dalla difesa di parte appellante, vale rilevare, innanzi tutto, che proprio la sentenza CGA n. 67/1994 – nel dettare quelle che la stessa difesa qualifica come giude lines a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi rispetto alle situazioni sopravvenienti al periodo per il quale veniva confermato il giudicato formatosi sulla sentenza TAR n. 205/1990 – aveva modo di precisare che “il giudicato amministrativo fa stato in termini assoluti per le situazioni già concluse e quindi già interamente valutate e decise dal giudice….”, mentre “fa stato solo in termini relativi per le situazioni di durata che si proiettano anche per il futuro (ed in particolare per quelle attinenti a prestazioni pubbliche), nel senso che queste possono essere modificate, sia dall’amministrazione stesse, sia dal giudice “quando idonee cause sopravvenute le facciano ritenere non più conformi ai principi fondamentali di legalità e di buon andamento discendenti dall’art. 97 della Costituzione”. Di qui, come riconosciuto dalla stessa difesa di parte appellante il “condividibilissimo principio “ della ‘relatività’ del giudicato quanto alla situazione accertata, nel senso che “le situazioni giuridiche accertate con la sentenza passata in giudicato possono nella loro evoluzione nel tempo subire modificazioni ma solo se ‘idonee cause sopravvenute’ impongono una diversa valutazione degli interessi pubblici sottostanti…”
Ciò che viene contestato dalla difesa di parte appellante alla decisione qui impugnata è dunque la mancata ‘sopravvenienza’ di cause idonee a mutare la valutazione degli interessi pubblici operata dalla sentenza TAR n. 205/1990: come comproverebbe, oltre che la stessa nota rettorale P/5874 del 12.05.1994 , soprattutto l’inserimento del dottor [#OMISSIS#] nell’elenco allegato alla ‘convenzione’ tra l’Università di Palermo e la Regione Siciliana, sottoscritto dopo conforme parere n. 249/1990 reso dalla sezione consultiva di questo CGA, tra il personale avente titolo alla indennità di equiparazione ospedaliera. Mentre, si sostiene ancora, non pertinente sarebbe l’indirizzo giurisprudenziale affermato con diverse pronunce da questo CGA ( n. 366/1998, n. 89/1998, n. 402/1998), che ha negato il diritto all’indennità de qua al personale amministrativo che svolge funzioni non collegate in via diretta all’attività assistenziale: atteso che “codesto insegnamento …non può essere interpretato nel senso ( ‘palesemente assurdo’) della non spettanza della indennità al personale amministrativo che presta la sua attività al capezzale del malato … quanto nel senso della ulteriore onerosità della prestazione, ulteriore rispetto a quella ordinariamente dovuta, e della essenzialità della stessa rispetto allo svolgimento della attività assistenziale”.
In realtà, ciò che viene reputato ‘palesemente assurdo’ con il superiore motivo di censura, costituisce la ratio alla quale si è ispirato questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, quando ha deciso di riconoscere l’indennità de qua soltanto a quella parte di personale universitario che svolge attività medica assistenziale in via immediata e diretta, e non già ‘strumentale’, in cui comunque consisteva l’attività amministrativa prestata dal dott. [#OMISSIS#] per assicurare il funzionamento di servizi pertinenti l’intero Ateneo palermitano, in ordine alla organizzazione e gestione degli immobili di proprietà e in locazione, all’acquisto delle attrezzature scientifiche, alla somministrazione di pasti, ecc.. A nulla rilevando, in questo senso, l’art. 5 della legge n. 391/1981, come erroneamente invocato dalla difesa di parte appellante per censurare la decisione adottata dal primo Giudice, atteso che l’inserimento del dott. [#OMISSIS#] nell’elenco del personale indicato in convenzione non comporta, né intende determinare, l’inerenza de plano delle prestazioni amministrative svolte con l’attività tipicamente assistenziale svolta presso le cliniche universitarie convenzionale con la Regione, per le quali si ha titolo al riconoscimento dell’indennità qui controversa.
In ragione del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale con il quale si è definito l’ambito di attribuzione dell’indennità ospedaliera qui controversa, pertanto, non ricorre neppure il denunciato contrasto del decisum con quanto in precedenza affermato dalla sentenza TAR n. 205/2000, giusto il principio di ‘relatività’ del giudicato riconosciuto, nei termini sopra riferiti, dalla stessa difesa di parte appellante.
In conclusione, i motivi di censura dedotti sono infondati e l’appello deve essere respinto.
Anche in considerazione dell’attività prodotta dalla Difesa Erariale, esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)