Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 30 dicembre 2014, n. 673 DA SISTEMARE

Accesso ai corsi di tirocinio formativo–Giusto procedimento e trasparenza operazioni commissione giudicatrice

Data Documento: 2014-12-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure concorsuali il rispetto dei principi del giusto procedimento deve essere assicurato in modo particolarmente stringente, tenendo conto dell’ampia discrezionalità tecnica assegnata alle commissioni giudicatrici, specie per quanto riguarda la scrupolosa osservanza delle regole preposte a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione e la garanzia dell’anonimato dei concorrenti (nel caso di specie, non risultavano redatti e sottoscritti dal segretario i verbali delle singole sedute della Commissione). 

Contenuto sentenza

N. 00673/2014REG.PROV.COLL.
N. 00550/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 550/ 2013 R.G., proposto da: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81; 
contro
MOLLISI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Materia ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio [#OMISSIS#] Rispoli in Palermo, via G. Sciuti n. 38; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – CATANIA (Sez. III) n. 1160/2013, resa tra le parti, concernente: Procedura selettiva accesso corsi tirocinio formativo attivo (C. T. F. A.) per abilitazione insegnamento scuola secondaria I e II grado – Non ammissione prove orali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mollisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] e l’Avvocato E. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice, pronunciando con sentenza semplificata, ha accolto il ricorso n. 3251/2012 R.G., proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mollisi, odierna parte appellata, per l’annullamento del verbale di correzione e valutazione delle prove scritte, relative alla Classe di concorso ‘AO37’ Filosofia e Storia, emesso in data 17.10. 2012 e della graduatoria pubblicata in data 22.10.2012, nella parte in cui esclude la ricorrente dall’accesso alla prova orale, unitamente a tutti gli atti prodromici e consequenziali.
In questo grado di giudizio si è costituita la Sig. Mollisi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], odierna parte appellata, che resiste con memoria depositata il 19 luglio 2013.
Con ordinanza n. 677/2013 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza resa in prime cure.
Nell’udienza del 10 luglio 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La Dott. Mollisi, odierna appellata, ha partecipato alla prova selettiva per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo, come meglio indicati in epigrafe, indetta dall’Università di Messina, qui appellante, con D.R. 3.05.2012, n. 1159. All’esito negativo della prova scritta, l’interessata, con ricorso n. 3251/2012 impugnava il verbale di correzione e valutazione delle prove deducendo, in particolare, vizi di difetto di motivazione e violazione dei principi di anonimato delle prove e di imparzialità e trasparenza del giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il TAR ha accolto il ricorso, convenendo sui motivi di censura proposti, e ha condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.
La decisione così resa è impugnata dall’Università di Messina, mediante un unico articolato motivo.
L’appello è infondato.
Giova premettere che nelle procedure concorsuali il rispetto dei principi del giusto procedimento, che hanno trovato perspicua espressione nella legge n. 241/1990, deve essere assicurato in modo particolarmente stringente, tenendo conto dell’ampia discrezionalità tecnica assegnata alle commissioni giudicatrici, specie per quanto riguarda la scrupolosa osservanza delle regole preposte a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione e la garanzia dell’anonimato dei concorrenti. In questo senso, infatti, si è imposta la previa enunciazione dei criteri di giudizio ai quali le commissioni giudicatrici, in questa come in altre fattispecie analoghe, sono tenute ad attenersi nella formazione delle singole valutazioni, rendendo così espressivi e congrui i punteggi meramente numerici, altrimenti criticabili.
Ciò chiarito, rispetto alla fattispecie qui trattata, il TAR ha rilevato che non risultavano redatti isingoli verbali delle varie sedute (in particolare, dell’8, 10 e 16 ottobre 2012) della Commissione, oggetto di semplici appunti, non sottoscritti dal segretario, rimasti nella personale disponibilità del presidente della commissione e, poi, acquisiti dall’Amministrazione solo dopo la chiusura del procedimento, per effetto di apposita richiesta rivoltagli in data 6.03.2013. Delle attività annotate in tali appunti veniva dato atto nell’unico verbale redatto il 17 ottobre, sottoscritto dai membri della commissione e del segretario verbalizzante.
La difesa dell’Amministrazione, nell’articolato motivo con cui censura la decisione del TAR, non solo contesta la asserita irritualità della procedura seguita dalla commissione giudicatrice, ma evidenzia, altresì, sia la effettiva congruenza con gli esiti rappresentati nell’unico verbale redatto, sia la sostanziale inidoneità dell’operato della commissione giudicatrice a compromettere la garanzia dell’anonimato della candidata. A sostegno del proprio assunto, la difesa erariale richiama la giurisprudenza di merito (TAR Campania – Napoli, sez. IV, n. 3264/2012; TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 2103/2011), secondo la quale “anche l’astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché …risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata”.
La tesi dell’appellante non è condivisibile.
La circostanza che il presidente della commissione abbia trattenuto in modo irrituale gli appunti delle operazioni effettuate i giorni antecedenti la loro verbalizzazione, evidenzia la compromissione delle garanzie dell’anonimato per i concorrenti, non dando certezza né del ‘quando’, né del ‘come’ gli stessi verbali siano stati redatti.
Il fatto che il verbale del 17 ottobre sia stato sottoscritto, oltre che dal presidente, anche dagli altri commissari rende ancora più marcata la violazione delle regole di trasparenza e non riveste alcun rilievo circa la attendibilità dei giudizi e la garanzia dell’anonimato.
Inoltre, dall’insieme dei motivi addotti a difesa, non è emersa alcuna ragione che possa far comprendere il perché la commissione abbia inteso seguire un iter così ‘singolare’, rispetto alle chiare disposizioni di legge deputate a marcare lo svolgimento dell’esame delle prove scritte.
Per i motivi sopra evidenziati, pertanto, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono, come di regola la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate nella misura di Euro l.500,00 (= millecinquecento,00), oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)