Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 31 gennaio 2018, n. 39

Professore associato-Riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità di servizio nell'indennità ospedaliera-Termini prescrizione

Data Documento: 2018-01-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Invero dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e delle differenze arretrate dei dipendenti pubblici, e ha quindi equiparato il regime dei loro crediti alla disciplina generale sui crediti di lavoro di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato, o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, e non assumendo più alcun valore neppure la distinzione giurisprudenziale fondata sul natura del presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito, in precedenza, il discrimine tra l’applicazione del termine quinquennale e quello decennale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 558; Id., 27 dicembre 2006 n. 7880; Id., Sez. III, 14 gennaio 2013, n. 141; Id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4251; Id.,  21 giugno 2007 n. 3390; Id., 20 ottobre 2004 n. 6794; Id., Sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 90).

Contenuto sentenza

N. 00039/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2006, proposto dall’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81; 
contro
Garozzo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Giurdanella, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Serpotta 66; 
nei confronti di
Azienda Ospedaliera “Garibaldi – Ascoli Tomaselli – S. [#OMISSIS#] Currò” di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Palermo, via N. [#OMISSIS#] 40; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di CATANIA – Sez. IV, n. 1844/2005, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità di servizio nell’indennità ospedaliera.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avv. dello Stato Amorizzo, e l’avv. [#OMISSIS#] Di Salvo su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Giurdanella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania notificato il 29 settembre 2001 e ritualmente depositato il dott. [#OMISSIS#] Garozzo, medico universitario con la qualifica di professore associato in servizio presso l’Istituto di Otorinolaringoiatria allocato nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi, Ascoli – Tomaselli, S.[#OMISSIS#] – Currò, esponeva di:
– essere stato assunto nel 1968 con la qualifica di funzionario tecnico laureato, ruolo istituito proprio per far fronte alle esigenze funzionali degli Istituti universitari, e subito destinato, proprio in quanto laureato in Medicina e Chirurgia, allo svolgimento dell’attività assistenziale nell’ambito dell’Istituto di appartenenza;
– essere passato nel 1977 dalla qualifica di funzionario tecnico laureato a quella di Assistente ordinario;
– avere successivamente ricoperto, nel periodo ricompreso tra il 1985 e il 1988, la qualifica di professore associato non confermato;
– rivestire in atto dal 1988 la qualifica di professore associato confermato.
L’interessato allegava dunque di svolgere attività assistenziale senza soluzione di continuità sin dalla data di assunzione (1968), e proprio in ragione dell’attività assistenziale svolta aveva percepito nel tempo l’indennità di equiparazione ospedaliera di cui alla legge n. 213/1974, la c.d. indennità “De [#OMISSIS#]”.
Tanto, però, solo fino al 1980, giacché successivamente l’Amministrazione universitaria, a seguito della contrattualizzazione del personale ospedaliero e dell’introduzione dei livelli retributivi, aveva sospeso l’erogazione dell’indennità per rivedere i criteri comparativi di equiparazione alla luce dei nuovi contratti ospedalieri. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva poi provveduto tempestivamente alla predisposizione dei nuovi criteri equiparativi, cosicché il ricorrente non aveva più percepito la citata indennità dal 1981, fatta eccezione per il periodo 1995 – 1997.
Da tutto ciò il ricorso del dott. Garozzo contro l’Università degli Studi di Catania, e nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi, Ascoli – Tomaselli, S.[#OMISSIS#] – Currò, per il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità c.d. “De [#OMISSIS#]” e al corretto computo della relativa anzianità di servizio decorrente dal 1° gennaio 1968, e non dal 1977, nonché del diritto a percepire le differenze retributive dovute a titolo di integrazione stipendiale, per la citata indennità, anche ai fini previdenziali e assistenziali, per l’attività assistenziale svolta dal 1° gennaio 1981 fino alla definizione del giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino alla data del soddisfo.
Veniva altresì richiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme conseguentemente dovute, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
Si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso l’Università intimata, depositando dapprima una relazione, e il 19 settembre 2005 una memoria con la quale eccepiva la prescrizione riguardo alle pretese anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica del ricorso.
2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 1844/2005 in epigrafe accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione universitaria al pagamento delle indennità richieste, oltre interessi e rivalutazione.
3 Seguiva la proposizione del presente appello avverso tale decisione da parte dell’Amministrazione soccombente, la quale:
a) si doleva del rigetto della propria eccezione di prescrizione quinquennale;
b) eccepiva il difetto di giurisdizione per le pretese di controparte relative al periodo successivo al 30 giugno 1998;
c) deduceva l’assenza di prova dell’espletamento di dirette funzioni assistenziali da parte dell’interessato durante il servizio prestato quale tecnico laureato (1968/1977), con la conseguente impossibilità di riconoscere al medesimo per tale periodo l’indennità di equiparazione ospedaliera:
d) deduceva che in ogni caso il servizio prestato dai tecnici laureati anteriormente al 1993, e dunque prima dell’avvento dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, non poteva essere riconosciuto ai fini del calcolo dell’anzianità nel ruolo medico per la determinazione dell’indennità di equiparazione ospedaliera;
e) eccepiva l’inammissibilità della pretesa di controparte volta al riconoscimento dell’anzianità di servizio per l’attività svolta nella qualifica di tecnico laureato, sul rilievo dell’omessa impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 31 luglio 1998;
f) eccepiva, infine, l’inammissibilità delle domande di pagamento dell’indennità sopra detta per il periodo successivo alla costituzione dell’Azienda Policlinico Universitaria, in quanto soggetto autonomo dall’Università appellante.
L’interessato si costituiva in giudizio in resistenza all’appello controdeducendo ai suoi motivi in [#OMISSIS#] e di merito, dei quali opponeva l’infondatezza concludendo per il rigetto del gravame avversario.
Si costituiva nel nuovo grado di giudizio, altresì, con atto di stile, la predetta Azienda Ospedaliera, anch’essa in resistenza all’appello.
Il 2 novembre 2017 la parte appellante depositava documenti.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4 L’appello merita accoglimento nei limiti della riproposta eccezione di prescrizione quinquennale, risultandone invece infondati gli ulteriori motivi.
5 A ragione l’appellante si è doluta dell’erroneità del capo della sentenza che ha disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale da essa sollevata con riferimento alle pretese del dipendente riflettenti periodi anteriori di oltre un quinquennio alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, puntualizzando altresì che incombeva sull’avversaria l’onere probatorio di eventuali atti interruttivi della prescrizione stessa.
Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che finché non fosse stato emanato il concreto atto di riconoscimento del diritto a quest’ultimo si sarebbe dovuta applicare l’ordinaria prescrizione decennale, e non quella quinquennale.
Fondatamente con l’appello è stato però opposto che, secondo la giurisprudenza da tempo invalsa e dominante, i crediti retributivi dei pubblici dipendenti soggiacciono alla prescrizione quinquennale senza distinzione tra crediti contestati o meno.
Invero dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e delle differenze arretrate dei dipendenti pubblici, e ha quindi equiparato il regime dei loro crediti alla disciplina generale sui crediti di lavoro di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato, o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, e non assumendo più alcun valore neppure la distinzione giurisprudenziale fondata sul natura del presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito, in precedenza, il discrimine tra l’applicazione del termine quinquennale e quello decennale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 558; 27 dicembre 2006 n. 7880; III, 14 gennaio 2013, n. 141; V, 8 settembre 2008, n. 4251; 21 giugno 2007 n. 3390; 20 ottobre 2004 n. 6794; VI, 17 gennaio 2008, n. 90).
La sentenza impugnata, ingiustificatamente riferitasi a un orientamento minoritario e recessivo, deve quindi essere riformata sul punto, con il conseguente accoglimento dell’eccezione prescrizionale sollevata dall’Avvocatura dello Stato e l’effetto riflesso del disconoscimento dei crediti ormai prescritti in quanto maturati oltre il quinquennio.
A quest’ultimo riguardo il Collegio deve però dare atto che l’appellato ha documentato il compimento di atti interruttivi del corso prescrizionale anche anteriori all’instaurazione del giudizio, e segnatamente in data 16 febbraio 1994 e 7 agosto 2000, per quanto ne discende ai fini della delimitazione dell’area delle spettanze sottratte alla prescrizione stessa.
6 Infondata, invece, è la contestazione dell’appellante circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa rispetto alle pretese del dipendente relative al periodo successivo al 30 giugno 1998.
Il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari è rimasto soggetto al regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l’art. 63, comma 4, della stessa fonte, confermato dall’art. 133 C.P.A., comporta l’assegnazione al Giudice Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie relative ai rapporti d’impiego dei professori e dei ricercatori (Cass. civ., SS.UU., 15 febbraio 2007, n. 3370; 22 dicembre 2009, n. 26960).
Una regola diversa vale rispetto al rapporto lavorativo del personale universitario con le Aziende Sanitarie, rispetto al quale le specifiche qualifiche dei docenti e ricercatori fungono solo da mero presupposto (cfr. di recente Cass. civ., SS.UU, 15 maggio 2012, n. 7503; 6 maggio 2013, n. 10406).
La controversia in esame vede, tuttavia, l’interessato agire contro l’Università degli Studi di Catania, e riguarda il suo trattamento economico a carico della medesima (cfr. C.G.A., 20 dicembre 1996, n. 453).
La cognizione della causa non sfugge, dunque, alla giurisdizione amministrativa.
7 Con l’appello in esame viene inoltre dedotta l’assenza di prova dell’espletamento di dirette funzioni assistenziali, da parte dell’interessato, durante il servizio prestato quale tecnico laureato (1968/1977), con la conseguente impossibilità di riconoscere al medesimo per tale periodo l’indennità di equiparazione ospedaliera.
Nella sentenza impugnata, però, il Tribunale ha dato atto del carattere incontestato delle funzioni che erano state allegate dall’attuale appellato (“Consegue che il ricorrente, medico universitario con la qualifica di Professore associato, avendo svolte le sopradette non contestate funzioni, ha diritto alla indennità …”).
Ne discende che le medesime non formavano materia di onere della prova a suo carico.
8 Il motivo successivo verte sulla tesi che il servizio prestato dai tecnici laureati anteriormente al 1993, e dunque prima dell’avvento dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, non avrebbe potuto essere riconosciuto ai fini del calcolo dell’anzianità nel ruolo medico per la determinazione dell’indennità di equiparazione ospedaliera. Solo con la norma indicata, si allega, le attribuzioni dei profili del funzionario tecnico e del collaboratore tecnico erano state modificate nel senso di comprendere anche le funzioni assistenziali di natura medica (“Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. é fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria”).
La giurisprudenza ha però da tempo osservato che la norma appena indicata “ha avuto chiaramente la funzione di una sanatoria, sia pure non ripetibile nel futuro, delle mansioni mediche dei tecnici laureati in servizio alla fine del 1992 e prestanti in atto quelle mansioni” (cfr. C.d.S., sez. VI, 24 giugno 1998, n. 1011; 28 gennaio 2000, n. 407; 10 aprile 2003, n. 1901).
Se ne desume che tale norma, contrassegnata appunto dallo scopo di consolidare le pregresse attribuzioni di funzioni assistenziali al personale tecnico laureato, non può logicamente essere opposta all’appellato, adibito a funzioni assistenziali -rimaste, giova ripeterlo, incontestate- proprio nel passato periodo interessato dalla menzionata ratio legis di sanatoria.
Questo Consiglio ha d’altra parte riconosciuto che nella prospettiva della funzione perequativa della indennità c.d. De [#OMISSIS#] “la corrispondente laurea costituisce un elemento essenziale per qualificare le funzioni e mansioni come proprie di ciascuna professionalità” (sentenza 24 ottobre 2007, n. 1025).
Sicché anche questo motivo deve essere disatteso.
9 Né coglie nel segno l’eccezione d’inammissibilità della pretesa del dipendente al riconoscimento dell’anzianità di servizio per l’attività prestata nella qualifica di tecnico laureato che l’appellante ha imperniato sull’omessa impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 31 luglio 1998, la quale aveva negato la possibilità del suddetto riconoscimento.
Vertendosi in materia di diritti patrimoniali del dipendente pubblico, l’assunto dell’Amministrazione circa l’esistenza di un onere d’impugnazione a pena di decadenza della menzionata delibera risulta difatti destituito di fondamento.
10 Con l’ultimo motivo di appello è stata dedotta, infine, l’inammissibilità delle domande avversarie di pagamento dell’indennità di equiparazione ospedaliera per il periodo successivo alla costituzione dell’Azienda Policlinico Universitaria, in quanto soggetto autonomo dall’Università appellante.
La censura è stata però formulata solo in questi termini astratti e indeterminati, avulsi da ogni contesto circostanziale.
A ciò va aggiunto che l’interessato ha replicato sin dalla propria memoria di costituzione (pag. 10) di non essere mai transitato all’Azienda Policlinico, avendo semmai operato presso l’Azienda ospedaliera “Garibaldi”, e a questa replica non hanno fatto seguito controdeduzioni di sorta.
Anche quest’ultimo motivo va per conseguenza disatteso.
11 In conclusione, l’appello dell’Università degli Studi di Catania può trovare accoglimento nei limiti di quanto è stato esposto nel precedente paragr. 5 in tema di prescrizione quinquennale, con la conseguente riforma negli stessi limiti e termini della sentenza impugnata, mentre sotto ogni altro profilo dedotto il gravame deve essere respinto.
La reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione, e per l’effetto riforma nei corrispondenti termini le statuizioni della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
Pubblicato il 31/01/2018