Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 5 luglio 2016, n. 191

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-07-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Il d.m. n. 89/2009, cosi pure l’art. 7 del bando richiedono genericamente il possesso del titolo di dottore di ricerca, rimettendo cosi alla commissione la relativa valutazione, connotata da un ampio margine di discrezionalità. Non è, dunque, suscettibile di rilevare esclusivamente il dottorato conseguito nello specifico settore a concorso, ben potendo la commissione valutare la eventuale coerenza interdisciplinare del concreto contenuto della tesi di dottorato del concorrente.

Contenuto sentenza

N. 00191/2016REG.PROV.COLL.
N. 00640/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2012, proposto da: 
Russo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81; 
nei confronti di
Abbate [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Matta in Palermo, piazza [#OMISSIS#] Verdi 6; 
De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vigani Gian [#OMISSIS#], non costituitisi; 
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA :Sezione III n. 00936/2012, resa tra le parti, concernente procedura valutazione comparativa posti di ricercatore universitario
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Catania e di Abbate [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il Cons. [#OMISSIS#] La Guardia e uditi per le parti l’avv. N. D'[#OMISSIS#], l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] e l’avv. A. L. M. Toscano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – L’appellante impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, reiettiva del suo ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti tesi all’annullamento, rispettivamente, degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR 13 Chimica agraria indetto dall’Università appellata, compreso il bando di concorso per quanto di interesse, ed il decreto rettorale n. 8346 del 24.12.2010 con il quale è stata nominata ricercatore universitario la dott.ssa [#OMISSIS#] Abbate.
L’appellante riferisce di aver partecipato, con altri aspiranti, alla selezione e lamenta di essersi classificato penultimo, malgrado avesse più titoli e pubblicazioni conformi ai criteri indicati dalla lex specislis, a causa delle illegittimità contestate ma ritenute dal Tar insussistenti.
Egli critica la sentenza denunciando l’erronea interpretazione, da parte del Tar, della normativa speciale del concorso e delle norme presupposte, la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000 con riferimento alle dichiarazioni della controinteressata inerenti ai titoli e alle pubblicazioni, il mancato riconoscimento della spettanza del risarcimento del danno.
Resistono l’Università degli studi di Catania e la dott.ssa Abbate, mentre non si sono costituiti gli altri concorrenti intimati.
Dimesse memorie, la causa è stata posta in decisione all’udienza del 17.6.2015.
II. – L’appello si rivela infondato e la pronuncia gravata merita conferma. Si prescinde, pertanto, dal soffermarsi sul rilievo della controinteressata circa l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata tempestiva impugnazione del decreto di nomina in ruolo della vincitrice; questione, peraltro, già affrontata dal Tar e risolta con l’affermazione della tempestività del ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto rettorale di nomina a ricercatore, non impugnata con ricorso incidentale dalla dott.ssa Abbate, che si limita ad una riproposizione dell’eccezione. Può, inoltre, prescindere il Collegio dall’interrogarsi sull’utilità, in presenza di un candidato che si definisce “classificato penultimo”, su cinque partecipanti, di contestazioni relative al [#OMISSIS#] giudizio sulla sola vincitrice.
Con un primo ordine di censure, articolato nei punti da A ad F, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistessero le lamentate violazioni della lex specialis della procedura selettiva e delle norme primarie in base alle quali è stato predisposto il bando.
Una prima critica (A) investe l’affermazione del Tar circa il mancato inserimento da parte della commissione, in sede di predisposizione e puntualizzazione dei criteri di valutazione, dell’elemento di cui al punto f) ( “realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari per i quali è prevista”) dell’art. 7 del bando: esso non ne costituiva violazione, poiché per il settore AGR/13 non risultava prevista alcuna attività in senso proprio progettuale.
L’appellante, in senso contrario, evidenzia che la documentazione allegata alla propria domanda di partecipazione denotava l’effettivo svolgimento di attività di progettazione, in quanto egli aveva partecipato a diversi progetti di ricerca comportanti non solo la stesura della relazione sui risultati, ma una vera e propria attività di progettazione del percorso di ricerca per attingere determinati risultati scientifici. La mancata inclusione, tra gli elementi di valutazione, del predetto punto f. avrebbe costituito, dunque, una illegittima restrizione degli elementi di valutazione da considerare e tanto avrebbe di per sé determinato l’illegittimità dell’operato della commissione, erroneamente esclusa dal primo giudice.
La censura è infondata.
Il bando di concorso pubblicato sulla GURI n. 99 del 29.12.2009 ha indetto la valutazione comparativa per una pluralità di diversificati settori scientifico-disciplinari, riferibili a dieci diverse facoltà. Il suo art. 7 (“Modalità di svolgimento della valutazione comparativa”) indica che la valutazione va effettuata sulla base degli elementi specificati alle lettere da a. sino a j.; in alcuni casi (lettere e, f, h) è puntualmente chiarita la rilevanza dello specifico elemento di valutazione per alcuni settori scientifico-disciplinari soltanto (quelli in cui l’elemento è richiesto o previsto).
Si veda, ad esempio il punto e. “svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifici-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze”.
Il punto f., qui in discussione, è appunto riferito alla “realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico disciplinari nei quali è prevista”.
Orbene, l’odierno appellante si limita a predicare una [#OMISSIS#] progettuale di alcuni suoi lavori ma non dimostra che per il settore AGR/13 sia “prevista”, come indicato dal bando, e perciò possa assumere specifica rilevanza ai fini della selezione per tale settore, la realizzazione di attività progettuale.
In effetti, l’allegato B (“Declaratorie dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all’art. 1 del D.M. 23 dicembre 1999”) del D.M. 4 ottobre 2000 menziona specificamente attività progettuali per settori quali ad esempio AGR/8 (Idraulica agraria), AGR/9 (Meccanica agraria), AGR/10 (Costruzioni rurali …), ma non nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare AGR/13 (Chimica agraria); la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari di quest’ultimo settore sono, del resto, riportati nell’allegato A del bando del concorso in questione.
La commissione non ha, dunque, illegittimamente ristretto il novero degli elementi da valutare. Nè si rendeva necessaria, da parte della stessa, alcuna motivazione della mancata menziona del non pertinente elemento di cui al citato punto f., essendo la sua esclusione non una scelta della commissione ma il portato della formulazione del bando.
L’appellante lamenta, poi (punto B), che il Tar abbia erroneamente disatteso la critica incentrata sul rilievo che la commissione, nel verbale della prima seduta, aveva mancato, nel riferirsi alla valutazione comparativa dei titoli, di riportare l’inciso “analiticamente” prevista all’art. 7 del bando e dalla normativa sopraordinata; omissione, questa, che avrebbe consentito una motivazione non analitica circa l’applicazione degli elementi di valutazione che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre ad escludere la valutabilità sia della tesi di dottorato delle dott.ssa Abbate che di alcuni suoi stages per non affinità al settore disciplinare a concorso.
All’osservazione del Tar che la formulazione del verbale n. 1 non era idonea ad inficiare le operazioni della commissione, “dato che essa aveva svolto il proprio compito valutativo relativamente a tutti i punti analiticamente indicati nel verbale n. 1 esprimendo, con riferimento a ciascuno di essi, le proprie valutazioni e tenendo conto di tutti i dati in suo possesso”, l’appellante obietta che gli aggettivi utilizzati nel verbale n. 5 rispetto alle valutazioni attinenti l’attività scientifica, l’esperienza didattica e le pubblicazioni non si riferiscono analiticamente a ciascuno dei titoli prodotti dai candidati e alla tesi di dottorato e che, in particolare, alle pubblicazioni viene riferito un giudizio complessivo che non dà contezza dell’applicazione dei precisi elementi di valutazione indicati a pag. 9 del bando di concorso (numero delle citazioni, impact factor totale e medio).
Tale critica non persuade. La commissione, come si rileva dal verbale n. 5, ha espresso i giudizi, singoli e collegiali, con analitico riferimento ai singoli parametri di valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del bando (quali attività didattica, formazione e attività di ricerca, in Italia e all’estero) nonché con riguardo alle pubblicazioni (considerando anche l’aspetto dell’impact factor), in relazione a quanto posseduto dai singoli candidati e precedentemente riferito dalla commissione stessa negli allegati 2 al verbale n. 2 e 1 al verbale n. 3. Emerge quindi con sufficiente chiarezza sia l’oggetto concreto delle valutazioni per ciascun candidato sia la valutazione datane, che viene espressa oltre che in termini di “valore” anche con riferimento all’aspetto, che l’odierno appellante reputa trascurato, della attinenza al settore disciplinare, graduando le aggettivazioni (v. ad es., il giudizio di “pienamente pertinente” per l’odierno appellante ed il candidato Vigani e, invece, di “ottima congruenza con le tematiche del SSD AGR/13”, per i candidati Abbate e [#OMISSIS#], e di “non sempre riconducibili al SSD AG/13”, per il candidato De [#OMISSIS#]; oltre che per le pubblicazioni, graduate valutazioni in termini di inerenza, pertinenza o coerenza col settore disciplinare sono espresse per il percorso formativo, l’attività didattica, ecc.). Ci si avvede, quindi, che le critiche dell’appellante nella sostanza finiscono per porre in discussione il merito delle valutazioni tecniche compiute dalla commissione, e ciò mediante doglianze che sono eminentemente assertive, offrendo, in sostanza, un proprio giudizio di estraneità al settore AGR/13 della tesi di dottorato della dott. Abbate, come tale da radicalmente escludere dalla valutazione, o di alcuni suoi stages.
Pertanto si concorda con l’avviso espresso riguardo alla considerata censura dal Tar.
L’ulteriore punto C è volto a contestare l’avviso del primo giudice che non erano state valutate dalla commissione le pubblicazioni indicate dalla vincitrice come in corso di stampa (l’odierno appellante aveva lamentato che queste – ed in particolare quella indicata al n. 18 come in corso di stampa su una qualificatissima rivista, ossia la Nature Reviews Microbiology, con l’impact factor di gran lunga maggiore di quello delle altre pubblicazioni esibite, pari a14, 310 – fossero state indebitamente considerate).
L’appellante obietta che il Tar non poteva ricavare detta conclusione “da un mero gioco numerico operato solitariamente”.
Anche tale critica è infondata
E’ all’odierno appellante che incombeva l’onere di fornire almeno un principio di prova, in concreto mancante, al fine che la commissione potesse valutare anche il predetto elemento indicato come in corso di stampa. Al contrario, dai verbali della commissione emergono piuttosto elementi che complessivamente depongono in senso opposto: a) la commissione ha specificato (verbale n. 1) che avrebbe preso in considerazione “esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti” e altri specificati elementi “editi”; b) l’allegato 2 al verbale n. 2 menziona, per la dott.ssa Abbate (a fronte dei 20 articoli dichiarati in curriculum, di cui tre in corso di stampa) solo 17 articoli, ossia “13 articoli pubblicati a stampa su riviste scientifiche censite al JCR (riviste ISI) 4 articoli su riviste scientifiche nazionali od estere con ISSN non censite dal JSR”; c) nel verbale n. 5 si fa riferimento, quanto alla candidata Abbate, solo a lavori che avevano trovato sede su riviste “di medio impatto” (nessun riferimento, dunque, ad elevati impact factor o a riviste di particolare prestigio).
L’appellante, al punto D, contesta l’esclusione, da parte del Tar, della dedotta falsità di alcune dichiarazioni della concorrente risultata vincitrice. Il Tar ha ritenuto non comprovata la censura perché, quanto alle pubblicazioni, era stato specificato quali erano soltanto “in corso di stampa”, e, quanto alla partecipazione a convegni, la dott. Abbate aveva inserito il testo oggetto delle comunicazioni orali a congressi internazionali e nazionali, senza dichiarare di essere stata relatrice.
L’appellante obietta che il bando richiedeva di considerare la partecipazione a convegni e congressi “in qualità di relatore” sicchè le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione sarebbero state tese ad ingenerare nella commissione – che dunque avrebbe valutato sulla base di erronei presupposti – la convinzione che la candidata aveva relazionato in tutti i 36 convegni menzionati (in primo grado era stata contestata la veste di relatore in quattro convegni indicati ai punti 30, 35, 45 e 46, e ai convegni dell’ottobre 2009 cui la dott. Abbate non avrebbe potuto materialmente partecipare perché in maternità) .
La critica non è convincente. Manca una espressa dichiarazione di essere stata presente in veste di relatrice ai convegni e l’appellante si limita a ipotizzare, proponendo una sua ricostruzione delle altrui intenzioni, una sorta dichiarazione implicita in quella che il Tar, con valutazione del tutto ragionevole e quindi da condividere, ha ritenuto una elencazione dei testi oggetto di comunicazioni orali a congressi internazionali e nazionali, in cui, può soggiungersi, la Abbate figura quasi sempre come coautrice.
Al punto E, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui, con riferimento all’affermata doverosità di escludere dalla valutazione la tesi di dottorato della dott.ssa Abbate, evidenzia l’affinità del settore disciplinare AGR/15 al settore AGR/13, in quanto ricompresi nella medesima area A07 – scienze agrarie e veterinarie. L’appellante obietta che tra detti settori scientifici intercorrono differenze sostanziali da cui non si può prescindere e che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla valutazione o quantomeno la motivazione dell’inspiegabile equiparazione dei titoli.
Anche tale critica va disattesa.
Il D.M. n. 89/2009, e così pure l’art. 7 del bando, richiedono genericamente il possesso del titolo di dottore di ricerca, rimettendo, così, alla commissione la relativa valutazione, connotata da un ampio margine di discrezionalità. Non è, dunque, suscettibile di rilevare esclusivamente il dottorato conseguito nello specifico settore a concorso, ben potendo la commissione valutare la eventuale coerenza interdisciplinare del concreto contenuto della tesi di dottorato del concorrente.
Né può sostenersi che la commissione abbia operato un’immotivata equiparazione di dottorati conseguiti nell’ambito del settore scientifico AGR/15 (Abbate) e dottorati rientranti nel settore a concorso AG/13 (altri candidati); il verbale n. 5, infatti, evidenzia come nei giudizi sui vari candidati non venga effettuata la lamentata equiparazione tra diversi settori disciplinari, ponendosi invece una precisa graduazione tra piena pertinenza al settore AGR/13 e mera coerenza con quel settore (come nel caso del percorso formativo della controinteressata).
Anche l’ultima argomentazione (punto F) dell’articolato primo motivo di appello, con la quale si ripropone la censure secondo cui non potevano essere valutati gli stage indicati dalla controinteressata Abbate svolti al di fuori del settore AGR/13, va disattesa.
Si rinvia, concordando all’avviso espresso dal primo giudice, secondo cui non è stata dimostrata la carenza di affinità degli stage e la commissione gode di ampi margini di discrezionalità tecnica.
Il secondo motivo di appello ripropone la censura di violazione del D.P.R. n 445/2000 con la quale si sostiene la più radicale tesi che la dott.ssa Abbate avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura o, ex post, dalla graduatoria per le dichiarazioni mendaci relative ai titoli e alle pubblicazioni.
Anche tale motivo deve essere respinto, con richiamo a quanto in precedenza rilevato in ordine alle dichiarazioni di cui l’odierno appellante sostiene, ma senza darne dimostrazione, la falsità.
Conseguentemente infondata risulta anche la riproposta domanda risarcitoria.
In conclusione, l’appello va respinto.
Si ravvisano, in considerazione della natura della controversia, che implica valutazioni connotate da ampi margini di discrezionalità, i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)