Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 6 settembre 2016, n. 284

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-09-06
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, la formazione delle commissioni giudicatrici risponde ad una ratio complessiva, di tempi e di modalità costitutive, rigorosamente definita: si muove dalla designazione del membro interno (la cui scelta ha rifluenze sulla successiva fase elettorale) e si procede, in seguito ad essa, alla indizione delle elezioni necessarie al completamento dell’organismo. Le quali, nei concorsi per ricercatore, dipendono dalla prima in duplice senso: non solo perchè definiscono la qualità accademica di uno degli eligendi (ordinario o associato) ma anche perché orientano le scelte elettive rimesse al corpo accademico interessato (gli appartenenti al settore disciplinare del concorso), alle quali non è ovviamente indifferente (è in questo la precipuità del meccanismo elettorale adottato) la intervenuta designazione del membro interno.
 
In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, il decreto di nomina della commissione ha infatti un oggetto (la commissione) inscindibile ed ha un contenuto vincolato (quello derivante dalle scelte intervenute : designazione del membro interno ed elezioni, con il loro ordine di preferenza manifestato). La revoca del medesimo non può perciò che avere ad oggetto quello stesso contenuto (il quale cade perciò nel suo insieme). La sua adozione comporta la caducazione dell’intera fase procedimentale che lo riguarda: esso non può che riportare le cose al momento nel quale occorre appunto avviare la formazione della commissione (secondo la procedura specifica prevista allo scopo).

Contenuto sentenza

N. 00284/2016REG.PROV.COLL.
N. 00478/2012 REG.RIC.
N. 00405/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2012, proposto da: 
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RNEVCN63S15C351X, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CCCSFN64M66C351Y, con domicilio eletto presso Santo Spagnolo in Palermo, Via Massimo D'[#OMISSIS#] N. 5; 
contro
Fiorentino Salvatore non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Cortesi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore [#OMISSIS#] C.F. RMNSVT41D05H792Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via [#OMISSIS#] , N. 10; 
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2012, proposto da: 
Cortesi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore [#OMISSIS#] C.F. RMNSVT41D05H792Z, con domicilio eletto presso Salvatore [#OMISSIS#] in Palermo, Via [#OMISSIS#] , N. 10; 
contro
Fiorentino Salvatore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni [#OMISSIS#] C.F. LTVGNN38L26C351S, con domicilio eletto presso Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76; 
nei confronti di
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RNEVCN63S15C351X, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CCCSFN64M66C351Y, con domicilio eletto presso Santo Spagnolo in Palermo, Via Massimo D'[#OMISSIS#] N. 5; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 478 del 2012:
della sentenza del Tar Sicilia – Catania :sezione Iii n. 02673/2011, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale valutazione comparativa posto ricercatore universitario
quanto al ricorso n. 405 del 2012:
della sentenza del Tar Sicilia – Catania :sezione Iii n. 02673/2011, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale valutazione comparativa posto di ricercatore universitario
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati V. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#] S. [#OMISSIS#] e V. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Il Collegio procede alla preliminare riunione dei due appelli in epigrafe, in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Gli appelli sono proposti contro la decisione n. 2673/2011 del TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato ing. Salvatore Fiorentino per l’annullamento: A) del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. 12648 del 10.12.2009 – il cui avviso è stato pubblicato su G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 2 dell’08.01.2010 – con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare “Composizione Architettonica e Urbana (ICAR 14)”, Facoltà di Architettura, sede di Siracusa, nella quale è stata dichiarata vincitrice l’arch. [#OMISSIS#] Cortesi; B) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. 1368 del 09.02.2009 – pubblicato su G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 15 del 24.02.2009 – con il quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice della valutazione comparativa a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2008 di accoglimento del ricorso straordinario proposto dall’ing. Salvatore Fiorentino.
I fatti di causa si possono riassumere come segue.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato l’8.4.2010, l’ing. Fiorentino impugnava il Decreto del Rettore dell’Università di Catania con il quale era stata indetta una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario (settore scientifico-disciplinare “Composizione Architettonica e Urbana”: ICAR 14), nella Facoltà di Architettura sede di Siracusa.
Per detta procedura comparativa (indetta una prima volta con bando del 29 Settembre 2003: Decreto Rettorale n. 133/03/Valcomp) il Consiglio di Facoltà aveva proceduto, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 117/2000 (Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori) alla designazione del membro interno nella persona del Prof. [#OMISSIS#] Cantone, restando la individuazione dei due ulteriori componenti rimessa alla elezione che ne sarebbe stata fatta a seguito di votazione nazionale, poi svoltasi dal 13 al 21 aprile 2004 (il cui esito comportò l’elezione, quali più votati, del Prof. [#OMISSIS#] De Poli e del Dott. [#OMISSIS#] Massarente). Donde il successivo decreto rettorale 29 Aprile 2004 n. 42/04/Valcomp di nomina di detta Commissione.
La procedura in questione si concluse favorevolmente all’arch. Cortesi, dichiarata vincitore con decreto del Rettore del 18.02.2005, avverso il quale l’ing. Fiorentino proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso veniva accolto con decreto dell’11.11.2008, in conformità al parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 13.02.2008, il quale riteneva fondata ed assorbente la censura relativa alla illegittimità della espressione del giudizio individuale sulla produzione scientifica del ricorrente, avvenuta tenendo conto soltanto di uno dei criteri previsti dall’art. 4 del DPR n. 117/2000.
Contro tale decreto l’arch. Cortesi proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania. Sia il TAR (ordinanza n. 458/2009), sia questo CGA (ordinanza n. 634/2009) respingevano l’istanza cautelare dell’appellante.
L’Università di Catania sollecitava frattanto un parere alla Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice che avrebbe dovuto provvedere alla procedura concorsuale a seguito dell’annullamento dei relativi atti. E l’Avvocatura, in data 23 Gennaio 2009, dopo avere premesso che, a proprio giudizio, la decisione resa sul ricorso straordinario non aveva travolto la precedente composizione della Commissione, suggeriva comunque di procedere alla nomina ex novo di tutta la Commissione a piena garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa .
Con decreto n. 5128/2009, l’Università revocava il decreto del 2004 di nomina della Commissione giudicatrice. E, con successivo decreto del 09 Febbraio 2009 (Decreto Rettorale n. 1368), nominava la nuova Commissione giudicatrice nelle persone dei Proff. [#OMISSIS#] Dato, membro interno designato in data 04 Febbraio 2009 dal Consiglio di Facoltà; [#OMISSIS#] Lenci e [#OMISSIS#] De Cesaris, membri attinti dall’elenco degli eletti in occasione delle votazioni effettuate nell’Aprile del 2004, che conservavano ancora (per il ruolo di appartenenza) legittimazione.
I lavori della Commissione si concludevano con giudizi complessivi finali per ciascun candidato, che, collocavano in particolare al primo posto la candidata arch. [#OMISSIS#] Cortesi e al terzo posto l’ing. Salvatore Fiorentino.
Con decreto del Rettore n. 12648 del 10.12.2009 venivano approvati gli atti relativi e dichiarata vincitrice l’arch. [#OMISSIS#] Cortesi.
Tale esito della procedura veniva avversato dall’ing. Fiorentino, che proponeva, in data 8 Aprile 2010, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale – opposto da Università e controinteressata – veniva trasposto in sede giurisdizionale, con atto depositato il 22 Giugno 2010.
Si costituivano (con atti notificati rispettivamente il 7 ed il 13 Maggio 2010) Università e controinteressata, la quale proponeva anche ricorso incidentale notificato il 9 Luglio 2010, volto all’accertamento del difetto di legittimazione e di interesse ad agire del ricorrente principale. Con successivo atto, l’arch. Cortesi proponeva altresì motivi aggiunti al ricorso incidentale, adducendo che l’interesse allo stesso era insorto successivamente al deposito (avvenuto in data 23 Luglio 2010) di una memoria da parte dell’ing. Fiorentino. Lamentava, con esso, l’illegittimità dell’operato della Commissione sotto i profili della violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del decreto del Rettore dell’Università di Catania del 29.09.2003, n. 133/03/Valcomp, del DPR n. 445/ 2000 e del DPR n. 117/2000.
Con la decisione ora impugnata, il TAR ha accolto il ricorso.
Il Giudice – ritenuti tardivi il ricorso incidentale e quello per motivi aggiunti – dopo avere respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per erroneità della trasposizione di esso in sede giurisdizionale, ha accolto le censure rivolte avverso le modalità di nomina della nuova commissione, avendo ritenuto in particolare che, imboccata la strada della rinnovazione della commissione, l’Università non avrebbe potuto che applicare integralmente la disciplina prevista dal DPR 117/2000 e dunque procedere a nuove elezioni e non al recupero dei risultati delle precedenti (fatto che distorceva per altro il meccanismo legislativo, invertendo la relazione temporale tra designazione del membro interno ed individuazione dei residui commissari) ed ha ritenuto, in conseguenza della illegittima costituzione della commissione, fondata la lamentata illegittimità degli atti posti in essere dalla stessa.
Avverso tale decisione propongono appello le parti soccombenti, che ne chiedono la riforma. L’arch. Cortesi articola censure in ordine al capo quarto della decisione impugnata (relativo al secondo motivo del ricorso principale). L’Università lamenta anche, inoltre, il mancato accoglimento della censura di inammissibilità del ricorso originario (per inosservanza delle forme richieste per la trasposizione di un ricorso straordinario in sede giurisdizionale).
Si è costituito in giudizio il ricorrente originario per avversare l’appello, contestando il fondamento dei motivi proposti e riproponendo i motivi di primo grado non esaminati – perché considerati assorbiti – dal Giudice.
Con ordinanze n. 352/2012 e n. 353/2012, questo Consiglio – tenuto conto della manifesta infondatezza (dichiarata con ordinanza n. 351/2012) della istanza di ricusazione proposta dall’appellato nei confronti di un componente del Collegio – ha accolto la domanda di sospensione cautelare proposta dalle parti appellanti, per l’esigenza di assicurare nelle more la continuità dell’attività didattica.
DIRITTO
Gli appelli sono infondati.
Va preliminarmente osservato che la eccezione di inammissibilità del ricorso originario riproposta in appello dall’Università deve considerasi infondata.
Come il Giudice di primo grado ha già esattamente valutato, appare, anche a questo Collegio, preferibile e da riaffermare il principio secondo il quale, ove i controinteressati abbiano richiesto, ai sensi dell’art. 10 DPR n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, “la preventiva notifica della riassunzione del gravame rispetto al deposito, purché siano stati rispettati i sessanta giorni previsti dalla norma per ambedue gli incombenti, non pregiudica la regolarità della procedura”.
Ciò che appare infatti essenziale è la necessità del rispetto di entrambi gli incombenti al fine di assicurare alle controparti la piena conoscenza della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Il che è appunto – come il Giudice di primo grado ha già rilevato – quanto accaduto nelle circostanze, dal momento che il ricorrente aveva – entro i prescritti 60 giorni dalla ricevuta notifica degli atti di opposizione – sia notificato che depositato l’atto di trasposizione contenente l’integrale riproposizione del ricorso straordinario, termine entro il quale per altro sono altresì avvenute le costituzioni in giudizio sia dell’Amministrazione che della controinteressata, che dunque hanno avuto certa e piena conoscenza dell’avvenuto incardinamento delle ricorso avanti al Tribunale.
Venendo al merito, deve osservarsi che non appare fondata la comune censura degli appellanti in ordine alla asserita erroneità della decisione impugnata per non avere il Giudice considerato che la intervenuta revoca della prima commissione non avrebbe comportato anche l’impossibilità per l’Amministrazione di avvalersi delle elezioni svoltesi nel 2004.
Ad avviso degli appellanti, l’Università, una volta postasi sulla strada suggerita dal parere dell’Avvocatura dello Stato, che aveva ritenuto appunto opportuno che si procedesse alla nomina ex novo della commissione (e non soltanto alla rinnovazione degli atti che erano stati giudicati illegittimi: espressione del giudizio individuale sulla produzione scientifica del ricorrente), avrebbe infatti bene operato rinnovando la commissione con la nomina del nuovo membro interno (nella persona della prof.ssa [#OMISSIS#] Dato) e con l’affiancamento allo stesso di due commissari attinti (nell’ordine di voto) agli elenchi dei votati nelle elezioni del 2004 (i professori perciò [#OMISSIS#] Lenci e [#OMISSIS#] De Cesaris).
L’assunto non può essere condiviso.
È pacifico – e non contestato – che l’Università (benché avrebbe potuto operare altrimenti e dunque muovere dal fatto che il parere formulato dal Consiglio di Stato sul ricorso straordinario dell’ing. Fiorentino non comportava per sé il travolgimento della composizione della commissione) abbia ritenuto di seguire il parere dell’Avvocatura dello Stato e di procedere perciò comunque (Decreto Rettorale 26 Gennaio 2009) – circostanza non meno pacificamente legittima – alla revoca del precedente decreto di nomina (DR 29 Aprile 2004 n. 42) e a demandare, in conseguenza, al Consiglio di Facoltà l’individuazione del componente designato “onde provvedere alla costituzione della nuova commissione giudicatrice”.
E ciò del tutto in linea con il dettato delle norme allora di riferimento (art. 3 del DPR n: 117/2000), che appunto stabilivano: “1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice. 2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. 3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici. 4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa: a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato; b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati; c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari. 5. In ciascuna procedua l’elettorato attivo è attribuito…. 6. In ciascuna procedura l’elettorato passivo è attribuito… 7…. 8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti. 9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque… 10. … Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere. 11. Il Ministero con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica… 12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni … 13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3. 14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)… 15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni. 16. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall’ articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 , per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
La procedura in oggetto si svolge dunque in due fasi (alle quali concorrono, con distinte competenze, l’Università che bandisce, la Facoltà presso la quale il vincitore assumerà servizio ed il Ministero): nella prima, l’Università definisce il bando di concorso al quale intende provvedere e la Facoltà designa, con propria deliberazione e prima che si proceda ad elezioni, un membro, la cui qualità (professore ordinario o associato) incide, nei concorsi per ricercatore, sulla qualità di uno dei due membri elettivi (prevedendosi una composizione dell’organismo nella quale siano presenti tutte e tre le figure di docenti previste: professore ordinario, professore associato, ricercatore); nella seconda, il Ministero – con la collaborazione dell’Università – assicura (disciplinandone i presupposti di elettorato attivo e passivo e predisponendo le procedure telematiche necessarie) la formazione delle commissioni (nelle loro componenti elettive).
Ed è anche di tutta evidenza che la formazione delle commissioni risponde ad una ratio complessiva, di tempi e di modalità costituitive, rigorosamente definita: si muove dalla designazione del membro interno (la cui scelta ha rifluenze sulla successiva fase elettorale) e si procede, in seguito ad essa, alla indizione delle elezioni necessarie al completamento dell’organismo. Le quali – nei concorsi per ricercatore – dipendono dalla prima in duplice senso: non solo perché definiscono la qualità accademica di uno degli eligendi (ordinario o associato) ma anche perché orientano le scelte elettive rimesse al corpo accademico interessato (gli appartenenti al settore disciplinare del concorso), alle quali non è ovviamente indifferente (è in questo la precipuità del meccanismo elettorale adottato) la intervenuta designazione del membro interno.
Ne consegue – con pari evidenza – che la procedura adottata nella specie dall’Università non possa ritenersi conforme al dettato legislativo e alla sua ratio. Nominato il nuovo membro interno, l’Università non poteva procedere a rinnovare la commissione (come invece ha fatto con il Decreto rettorale del 9 Febbraio 2009) attingendo (per i componenti elettivi) agli elenchi dei votati nelle elezioni del 2004, ma avrebbe dovuto richiedere al Ministero (che ne aveva la competenza) la indizione di nuove elezioni per quel concorso, secondo per altro l’esplicito dettato del comma 1 dell’art. 3 in discussione (“Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice”) che sottolinea appunto il diretto legame tra commissione e concorso per il quale essa è stata formata.
Né può seguirsi la prospettazione dell’appellante, secondo cui si sarebbe applicato alla circostanza il dettato del comma 13 dell’art. 3. Quella disposizione riguarda infatti l’ipotesi di “sostituzione” di “un” componente elettivo (o anche di entrambi), che è ipotesi diversa da quella che ricorre nella circostanza, la quale riguarda invece la “rinnovazione” della commissione revocata.
Allo stesso modo, non può essere condiviso l’assunto secondo il quale la revoca intervenuta avrebbe “colpito soltanto il contenuto del decreto di nomina” e non anche “i risultati delle elezioni”.
Il decreto di nomina della commissione ha infatti un oggetto (la commissione) inscindibile ed ha un contenuto vincolato (quello derivante dalla scelte intervenute: designazione del membro interno ed elezioni, con il loro ordine di preferenza manifestato). La revoca del medesimo non può perciò che avere ad oggetto quello stesso contenuto (il quale cade perciò nel suo insieme). La sua adozione comporta la caducazione dell’intera fase procedimentale che lo riguarda: esso non può che riportare le cose al momento nel quale occorre appunto avviare la formazione della commissione (secondo la procedura specifica prevista allo scopo).
La revoca insomma della precedente commissione non può che avere un esito: la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione secondo le relative previsioni di tempi e di modi (designazione del membro interno, conseguente elezione dei due componenti residui).
Come ha scritto esattamente insomma il Giudice di primo grado, “una volta azzerata la precedente commissione giudicatrice, non poteva che farsi applicazione delle modalità di nomina della commissione, in quel momento vigenti, vale a dire ex art. 3 del D.P.R. n. 117/2000”. Anche perché sarebbe del tutto inaccettabile – come egli sottolinea, sulla scorta per altro di un punto di vista già illustrato dal Consiglio di Stato – la legittimazione “di un criterio “ibrido”, che finirebbe per dar luogo ad una disomogeneità di procedure, non rinvenibili nel dettato normativo, e neppure aprioristicamente definibili, essendo correlate alle situazioni contingenti determinatesi nella prima composizione della Commissione da sostituire, laddove le regole di rinnovazione di tale organismo devono, evidentemente, rispondere agli stessi requisiti di certezza di quelle dettate, in via generale, dal legislatore per la prima costituzione di esso”. E ciò anche in ragione del fatto che esigenze di coerenza logica e sistematica impongono di “individuare un unico criterio valido per tutte le ipotesi di sostituzione dell’intera Commissione”, il quale non può che essere quello della reiterazione per intero della procedura nelle sue eventuali composite modalità (che qui sono: designazione ed elezione).
Per tali premesse, gli appelli devono ritenersi entrambi infondati e non possono pertanto essere accolti.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono comunque sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli riuniti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
​Pubblicato il 06/09/2016