Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 8 settembre 2014, n. 529

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-Candidato-Pubblicazioni collettanee

Data Documento: 2014-09-08
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di esecuzione di una sentenza che annulli una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posto di ricercatore universitario, la nomina di una nuova commissione risulta necessaria ad assicurare l’imparzialità delle operazioni ed il principio di anonimato, nonché per la salvaguardia del principio di segretezza che richiede che la valutazione degli elaborati avvenga ad opera dei commissari che non siano già stati posti in condizione di prendere conoscenza in qualche modo dell’identità dei candidati.
 

Contenuto sentenza

N. 00529/2014REG.PROV.COLL.
N. 01033/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2012, proposto da:
Martino [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Palermo, via Salinas, n. 56;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
nei confronti di
Prestano [#OMISSIS#];
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA n. 00607/2011, resa tra le parti, concernente ottemperanza dalla sentenza di questo Consiglio n. 607/11 – procedura comparativa per ricercatori universitari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero Istruzione, Università e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Carlotti e uditi per le parti l’avv. G. Monforte e l’avv. St. Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La dottoressa [#OMISSIS#] Martino ha proposto un ricorso per ottemperanza e poi un atto, qualificato come “motivi aggiunti al ricorso di ottemperanza n. 1033/2012” per ottenere:
a) l’esecuzione della sentenza, di questo Consiglio, n. 522 del 4 giugno 2012, e
b), ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), la dichiarazione di inefficacia, giacché in asserito contrasto con la ridetta pronuncia, dei seguenti provvedimenti:
– deliberazione del 28 novembre 2012 del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Messina, con la quale il prof. [#OMISSIS#] Lo Verso, professore ordinario presso l’Università degli studi di Palermo, è stato nominato come “membro interno” della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M/PSI/08 – Psicologia clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Messina;
– comunicazione del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Messina del 23 ottobre 2012, n. 2894/2012;
– la nota della Direzione del personale e affari generali della predetta Università, prot. n. 11400, del 26 febbraio 2013.
2. – Si sono costituiti l’Università degli studi di Messina e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso. Non si è costituita la dottoressa [#OMISSIS#] Prestano, evocata in giudizio.
3. – In esito alla camera di consiglio del 9 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Per una migliore intelligenza delle questioni sottoposte al vaglio di questo Consiglio giova riferire che:
– con pronuncia n. 522 del 4 giugno 2012 questo Consiglio, in accoglimento dell’appello proposto dalla dottoressa Gabiella Martino, riformò la sentenza n. 966 del 7 aprile 2010, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, aveva respinto il ricorso promosso in primo grado dalla predetta dottoressa Martino, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:
– il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina del 23 ottobre 2008, n. 4122, con il quale furono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad 1 (un) posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di tale Università e con il quale fu dichiarata vincitrice di tale procedura di valutazione comparativa la dottoressa [#OMISSIS#] Prestano, nonché,
– i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice di detta procedura di valutazione comparativa;
– più in dettaglio, il Rettore dell’Università degli studi di Messina, con decreto n. 1309 del 26 aprile 2007, indisse le procedure di valutazione comparativa per la copertura di 41 posti di ricercatore universitario presso le varie facoltà dell’ateneo e, tra queste, anche la procedura relativa a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M/PSI/08-Psicologia clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
– parteciparono alla valutazione comparativa alcuni candidati, tra i quali l’odierna ricorrente e la controinteressata;
– la commissione giudicatrice, una volta compiuta la valutazione complessiva dei candidati, effettuò la relativa comparazione e, nella seduta conclusiva dei propri lavori, valutò come “di buon livello” il curriculum formativo, clinico e scientifico della dottoressa Martino, precisando tuttavia che esso non appariva pienamente attinente con il SSD M-PSI/8;
– fu quindi dichiarata a maggioranza vincitrice la dottoressa Prestano, avendo costei ottenuto il massimo dei voti nella graduatoria e la maggioranza dei voti dei componenti della commissione giudicatrice;
– infine il Rettore dell’Università degli studi di Messina approvò tutti gli atti della predetta procedura e dichiarò vincitrice la dottoressa Prestano;
– avverso i suddetti provvedimenti la dottoressa Martino si tutelò avanti al T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con un’impugnativa articolatasi in un ricorso e in successivi motivi aggiunti;
– il Tribunale respinse il ricorso;
– la dottoressa Martino interpose, pertanto, appello avanti a questo Consiglio, che accolse l’impugnazione, annullando – in riforma della sentenza gravata – gli atti impugnati in primo grado, con le seguenti motivazioni:
a) secondo una giurisprudenza consolidata, le valutazioni tecnico discrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario, in via di principio, sono sindacabili in sede giudiziale esclusivamente nei limiti della verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, ferma restando la relatività delle valutazioni scientifiche;
b) l’appellante aveva lamentato la violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2007, n. 117 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210) e del pressoché conforme art. 9 del decreto rettorale n. 1309 del 26 aprile 2007;
c) dall’esame degli atti di causa e, in particolare, dalla lettura del verbale telematico n. 1 del 5 marzo 2008, risultava che la commissione giudicatrice della valutazione comparativa in esame si era discostata in più punti dall’art. 4, comma 2, in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato. In dettaglio:
– con riferimento alla valutazione della produzione scientifica, aveva omesso ogni riferimento alla “innovatività”;
– aveva introdotto un criterio, non previsto dall’art. 4, imponente la valutazione della pertinenza delle pubblicazioni con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e con le tematiche interdisciplinari che le comprendono;
– aveva previsto che la congruenza dell’attività del candidato fosse valutata in relazione alle discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e con le tematiche interdisciplinari che le comprendevano;
– aveva preso in considerazione la mera partecipazione a iniziative in campo didattico e scientifico e non l’attività di coordinamento delle stesse (i riferiti scostamenti risultavano per tabulas e comunque erano stati riconosciuti anche dal Tribunale);
d) il comma 6 del citato art. 4 consente alle università di adottare, con propri regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma nel caso di specie non era dato rinvenire, negli atti di causa, alcun regolamento dell’Università di Messina che consentisse le riferite modifiche dei criteri; anzi, il decreto rettorale n. 1309/2007 recante la disciplina della specifica procedura, riproduceva pedissequamente i criteri declinati nell’art. 4 sunnominato;
e) esisteva, dunque, uno scostamento dal paradigma normativo di riferimento; il T.A.R. però aveva ritenuto, in sostanza, che la dottoressa Martino non avesse dimostrato in maniera specifica le conseguenze negative patite per effetto dell’applicazione di detti scostamenti dai criteri valutativi;
f) il giudizio del Tribunale non è stato condiviso da questo Consiglio, in quanto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000, il giudizio selettivo del candidato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore scaturisce dalla contestuale e finale valutazione comparativa di tutti i concorrenti al termine delle prove e che la procedura si conclude con la scelta del vincitore sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato che investono la pregressa attività didattica, la produzione scientifica, il merito palesato nelle prove scritte e orali; posto che, nel caso di specie, la valutazione finale era stata formulata nel rispetto del riferito principio procedurale, correttamente l’appellante aveva dedotto che l’incidenza negativa, sulla sua posizione, dei differenti criteri declinati non potesse essere specificata con quel livello di analiticità preteso dal Tribunale;
g) risultava comunque in maniera evidente, dalla mera lettura dei verbali, che detta incidenza negativa vi sia stata, giacché, anche a voler prescindere dal profilo relativo alla mancata considerazione dell’”innovatività” della produzione scientifica, era indiscutibile che la commissione avesse, in vari modi – perfino con l’introduzione di un criterio specifico di pertinenza – ristretto la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati al solo ambito M-PSI/08, dequotando invece la valutazione di tutte le interferenze con le tematiche interdisciplinari delle quali, invece, il D.P.R. n. 117/2000 imponeva la considerazione; non era controvertibile, inoltre, la circostanza che la competenza maturata dall’appellante nel campo della psichiatria, fosse stata determinante ai fini del giudizio (non pienamente positivo nei suoi confronti) dei singoli componenti e di quello finale; obiettivamente, se valutati isolatamente, i singoli scostamenti sopra descritti non sarebbero idonei a dimostrare il vizio della funzione denunciato dalla appellante, per contro i medesimi scostamenti – qualora considerati complessivamente tenendo conto del loro numero e delle conseguenze applicative da essi scaturenti – si rivelavano univocamente idonei ad agevolare i candidati aventi un curriculum analogo a quello della dottoressa Prestano, mentre i criteri stabiliti a livello normativo e nel decreto rettorale di indizione, alla stregua di una loro valutazione cumulativa e astratta, avrebbero ridotto lo svantaggio ex ante di candidati aventi una maggiore esperienza, scientifica e clinica, maturata in campo psichiatrico;
h) sussistevano viepiù due specifiche illogicità che corroboravano tali conclusioni: la prima riguardava la circostanza che, in data 27 maggio 2008, la commissione giudicatrice ritenne, in sede di giudizio collegiale, che il curriculum formativo, clinico e scientifico dell’appellante fosse “di livello elevato”; mentre, in data 3 ottobre 2008, lo stesso curriculum era stato considerato soltanto “di buon livello”, ma di tale differente e diminuita valutazione non risultavano legittimamente esternate le giustificazioni, giacché le relative motivazioni apparivano incentrate essenzialmente sulla “pertinenza” delle pubblicazioni e dell’attività svolta (ossia su un criterio illegittimo); la seconda illogicità atteneva alla dichiarata valutazione dell’attività clinica svolta dalla controinteressata che, invece, come denunciato dalla appellante, non risultava documentata (v. i motivi aggiunti proposti in prime cure e l’allegato curriculum della dottoressa Prestano laddove si faceva menzione di alcun tirocinio pratico, ad attività formative su gruppi terapeutici e all’iscrizione all’albo degli psicologi, ma non si accenna ad alcuna attività clinica in concreto svolta).
5. – La dottoressa Martino ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza, contestando l’operato dell’Università successivo alla pronuncia della sentenza di questo Consiglio. In particolare, l’appellante ebbe a sostenere che:
– alla luce del fatto che non furono mai da Ella impugnati e censurati gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice, l’Università degli Studi di Messina per dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio (oltre a disporre l’immediata cessazione dal servizio della dottoressa Prestano dichiarata vincitore di tale procedura di valutazione comparativa in virtù dei suddetti provvedimenti annullati con la suddetta sentenza esecutiva n. 522/2012), non avrebbe dovuto, in asserita violazione o elusione della suddetta sentenza esecutiva, avviare l’iter amministrativo per la nomina di una nuova commissione giudicatrice (cosi come risultante dalla nota della Direzione del Personale e Affari Generali dell’Università predetta, prot. n.48750, del 18 settembre 2012), ma avrebbe dovuto unicamente nominare il presidente della suddetta commissione giudicatrice, in sostituzione del Prof. [#OMISSIS#] Guazzelli nel frattempo deceduto, e disporre la convocazione della stessa commissione (composta dai due precedenti commissari, Prof.ssa [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e Dr. [#OMISSIS#] Margiotta, e dal Presidente nominato in sostituzione del Prof. Guazzelli) affinché essa procedesse a compiere le seguenti attività:
– fissazione dei criteri di valutazione del curriculum complessivo dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche alla luce di quanto statuito nella suddetta sentenza n. 522/2012;
– valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche della dottoressa Martino ed espressione dei “giudizi individuali” e del “giudizio collegiale” in ordine al curriculum complessivo e alle pubblicazioni scientifiche della medesima dottoressa Martino ed espressione del “giudizio complessivo” nei confronti di quest’ultima alla luce di quanto statuito nella suddetta sentenza;
– compimento delle medesime operazioni valutative con riferimento alla dottoressa Prestano;
– votazione per la designazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa.
La dottoressa Martino ha successivamente proposto un atto per motivi aggiunti, diretto sia ad ottenere l’esecuzione della sentenza n. 522/2012 (eventualmente nominando un commissario ad acta) sia a denunciare la pretesa nullità degli atti sopra indicati, adottati nel frattempo dall’Università degli studi di Messina, per i seguenti motivi:
– competente a indicare il membro interno della commissione giudicatrice era il Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e non il Consiglio del Dipartimento di scienze umane e sociali, atteso che il posto di ricercatore universitario, al quale si riferisce la controversia, era stato richiesto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
– alcune delle pubblicazioni della dottoressa Prestano risultano scritte in collaborazione con il professor [#OMISSIS#] Lo Verso e i due sarebbero legati anche da rapporti di natura economica e professionali, facendo entrambi parte del “Laboratorio di Gruppanalisi”, associazione culturale, scientifica e professionale, avente diverse sedi regionali; di qui l’asserita incompatibilità del professor Lo Verso a partecipare alla commissione giudicatrice quale membro interno e, invece, ben avrebbe potuto l’Università nominare un altro dei 32 professori ordinari, operanti in Italia, del settore scientifico-disciplinare M/PSI/08 – Psicologia clinica;
– in ogni caso il professor Lo Verso nemmeno sarebbe stato legittimato a comporre la commissione in parola, atteso che, alla data della sua indicazione (28 novembre 2012), non era decorso ancora un anno (termine fissato dall’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000, in tema di costituzione delle commissioni giudicatrici), dalla sua nomina (9 febbraio 2012) a “esperto valutatore esterno” in un’altra procedura di valutazione comparativa, per lo stesso settore scientifico-disciplinare, presso la medesima Università di Messina;
– peraltro, l’Università non avrebbe dovuto nominare un’altra commissione giudicatrice, posto che con il ricorso originario la dottoressa Martino non aveva contestato la legittimità della costituzione della prima commissione né aveva spiegato motivi diretti contro la valutazione delle prove scritte e di quella relativa alla conoscenza della lingua inglese, così che non veniva il rilievo il principio dell’anonimato né quello di segretezza, non dovendosi rinnovare i giudizi sulle prove di esame; piuttosto l’Università avrebbe dovuto soltanto sostituire il Presidente della commissione precedente, giacché deceduto nel frattempo.
6. – L’Università ha osservato che:
– l’interesse alla coltivazione dei motivi aggiunti sarebbe venuto meno in considerazione del fatto che la commissione è stata dichiarata decaduta con D.R. 10 marzo 2014, n. 531, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 25 marzo 2014, per non avere essa rispettato i termini di conclusione dei lavori;
– l’amministrazione ha immediatamente avviato gli adempimenti necessari per la costituzione di altra commissione, che possa dare esecuzione al giudicato;
– contrariamente a quanto dedotto dalla controparte nel ricorso principale, l’esecuzione della sentenza n. 522/2012 deve avvenire ad opera di una nuova commissione, necessaria per assicurare l’imparzialità delle operazioni e il principio di anonimato, nonché per la salvaguardia del principio di segretezza che richiede che la valutazione degli elaborati avvenga ad opera di Commissari che non siano già stati posti in condizione di prendere conoscenza in qualche modo dell’identità del candidati; peraltro, la nomina di una nuova commissione era in concreto legittima ed opportuna, per garantire i doveri di imparzialità e buon andamento, nonché la necessaria neutralità, il rigore tecnico, e l’assenza di pregiudizi nella rinnovazione delle operazioni concorsuali (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4305).
7. – Tanto premesso, il Collegio ritiene che, a seguito dell’intervenuta dichiarazione di decadenza della commissione precedentemente nominata, sia effettivamente cessato l’interesse della dottoressa Martino a censurare gli atti impugnati con i motivi aggiunti, dei quali, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità, fermo restando l’obbligo gravante sull’Università di procedere in modo sollecito all’ottemperanza.
8. – Con riferimento alla necessità, o no, di nominare una nuova commissione, il Collegio osserva che, nella sentenza in executivis, nulla si è prescritto. Al riguardo, dunque, l’Università conserva un margine di discrezionalità in ordine alle future scelte di natura tecnica e di opportunità, purché essa si attenga al rispetto delle seguenti tre condizioni:
I) tutti i membri della commissione giudicatrice dovranno appartenere al settore scientifico- disciplinare M-PSI/08;
II) nessuno dei membri della commissione dovrà versare in condizione di incompatibilità con le dottoresse Prestano e Martino, in ragione di attuali o pregressi rapporti di collaborazione professionale o di natura economica;
III) la commissione dovrà rinnovare le operazioni di valutazione comparativa, ma limitandosi a quelle che sono state attinte dalle censure accolte da questo Consiglio con la succitata sentenza da ottemperare, mantenendo fermo per il resto – in ossequio sia del principio di conservazione degli effetti giuridici sia di quello della domanda – l’esito delle altre operazioni già compiute.
9. – Tenuto conto poi della circostanza che l’Università ha manifestato la volontà di dar corso all’esecuzione della pronuncia, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per un intervento sostitutivo di un commissario ad acta e, tuttavia, considerato il tempo trascorso dalla pronuncia n. 522/2012, si ritiene opportuno – nell’esercizio dei poteri di giurisdizione estesa al merito di cui è investito questo Consiglio – fissare all’Università un termine finale per l’adempimento che, considerato il periodo estivo, si stima congruo stabilire in 90 giorni decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Qualora l’Università ingiustificatamente non dovesse concludere le operazioni esecutive entro il suddetto termine, si provvederà, su richiesta dell’interessata, a nominare un commissario ad acta.
10. – In ragione della parziale soccombenza, si ravvisano giustificati motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, fissa il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per la completa ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza indicata in epigrafe;
– dichiara improcedibili i motivi aggiunti formulati dalla ricorrente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)