Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2014, n. 314

Personale tecnico e amministrativo delle univesità–Conferimento posti prima e seconda qualifica funzionale-Decorrenza effetti economici

Data Documento: 2014-06-09
Area: Giurisprudenza
Massima

A seguito del concorso nazionale, previsto dall’art. 22, legge 29 gennaio 1986, n. 23, per titoli di servizio e professionali a posti di prima e seconda qualifica professionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle università, l’inquadramento dei vincitori deve essere disposto con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge stessa (25 febbraio 1986), ma con la produzione degli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio della nuova qualifica.

Contenuto sentenza

N. 00314/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2013, proposto dall’ Universita’ degli Studi di Palermo, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria “ex lege” in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81; 
contro
[#OMISSIS#] Angelome’ , n. c. ; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA -PALERMO -SEZIONE I, n. 197/2013, resa tra le parti, concernente dipendente Università -pagamento somme;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2014 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Pollara;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto nel 2000 il dottor [#OMISSIS#] Angelomè – dipendente dell’Università degli Studi di Palermo con la qualifica di coordinatore tecnico –prima qualifica funzionale tecnico scientifica e socio –sanitaria, con decorrenza giuridica dal 27.2.1986 ed economica dal 1°.1.1988, giusta decreto rettorale n. 5105 del 7.11.1994, avendo superato il concorso indetto ai sensi della l. n. 23/86 – si rivolse al Tar Sicilia –Palermo dolendosi di non avere effettivamente riscosso le differenze di trattamento economico asseritamente dovute, in applicazione del citato decreto rettorale, a far data dal 1°.1.1988.
Nel ricorso, il dott. Angelomè ebbe a precisare che, mentre il nuovo trattamento economico che gli spettava per effetto della nomina nella prima q. f. era stato adeguato nella immediatezza dell’adozione del d. r. su citato, non gli erano stati invece corrisposti gli arretrati relativi all’adeguamento retroattivo di tale trattamento economico, a decorrere dal 1° gennaio 1988, come pure previsto dal d. r. n. 5105/94.
Il ricorrente chiese quindi al Tar di condannare l’Amministrazione a corrispondergli le somme dovute in applicazione del decreto rettorale sopra menzionato, con il favore delle spese.
2. Con la sentenza in epigrafe il Tar ha accolto il ricorso –con condanna dell’Università degli studi di Palermo al pagamento delle spese di lite- e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere, dall’Amministrazione resistente, gli arretrati previsti nel d. r. n. 5105 del 7.11.1994, oltre a rivalutazione e interessi, decorrenti dall’adozione del suddetto decreto e fino al soddisfo, da computarsi nella misura normativamente stabilita.
Nella sentenza appellata il Tar ha premesso che la nomina nella prima qualifica funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, con il profilo di coordinatore tecnico, era avvenuta con decorrenza giuridica dal 27 febbraio 1986 e che il medesimo decreto rettorale conteneva poi l’articolata indicazione degli effetti economici decorrenti dal 1°.1.1988; e ha poi precisato che l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Università di Palermo, non aveva contestato né replicato alla ricostruzione in punto di fatto della vicenda fornita dall’Angelomè cosicché, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c. p. a. , dovevano essere considerati provati i fatti indicati nel ricorso.
Il Tar ha poi statuito l’obbligo per l’Amministrazione resistente di pagare al ricorrente gli emolumenti arretrati previsti nel d. r. n. 5105/1994 e che non risultano essere stati versati al dipendente.
3. L’Università degli studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha appellato la sentenza deducendo I) violazione e falsa applicazione della l. n. 23/86 e II) violazione dell’art. 2948 cod. civ. .
L’appellato, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 735/13 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.
All’udienza dell’8 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è manifestamente fondato e va accolto, la sentenza appellata va riformata e, per l’effetto, il ricorso di primo grado va respinto.
Nella prima parte del primo motivo d’appello l’Avvocatura dello Stato insiste nel rilevare la erroneità della statuizione con la quale il Tar, dato atto che, in base a quanto dispone l’art. 64, comma 2, del c. p. a. , il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, e accertato che l’Avvocatura non ha contestato la ricostruzione in fatto della vicenda fornita dal ricorrente, con la quale si affermava che l’incremento stipendiale era stato riconosciuto nella immediatezza dell’adozione del d. r. n. 5105/94 mentre non erano mai stati corrisposti al dipendente gli arretrati corrispondenti all’adeguamento in via retroattiva del nuovo trattamento economico, a decorrere dal 1° gennaio del 1988, ha considerato provati i fatti indicati in ricorso.
Ferma la correttezza, di per sé, del richiamo fatto dall’appellante all’art. 2697 cod. civ. , occorre considerare che dagli atti di causa emerge che la definizione della lite resta subordinata, come puntualmente osserva l’Avvocatura stessa nello sviluppo argomentativo della prima censura, essenzialmente alla risoluzione di una questione di diritto, vale a dire alla questione su quale debba essere la decorrenza iniziale da riconoscersi al più elevato trattamento economico spettante al personale tecnico scientifico, e delle biblioteche, dipendente dalle Università, e risultato vincitore di concorso indetto dalla l. n. 23/86 (e se e quale efficacia possa o debba attribuirsi a un d. r. adottato nel 1994, al termine della procedura concorsuale indetta ex l. n. 23/86, con cui si accerti che il dipendente, alla data del 1° gennaio 1988, svolgeva le mansioni previste dalla prima qualifica funzionale tecnico scientifica e socio –sanitaria, con il profilo di coordinatore tecnico, e si riconosca al dipendente l’attribuzione degli incrementi stipendiali a decorrere dal 1° gennaio 1988, anziché dal nuovo inquadramento, ossia dal conferimento della nuova qualifica).
A questo riguardo, la Sezione non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale di questo stesso Consiglio, di cui sono espressione le sentenze nn. 708/07 e 164/09, pronunciate su controversie pressoché identiche a quella odierna.
Per un verso, il fatto che il d. r. , nelle premesse, considerasse accertato che l’Angelomè, alla data del 1° gennaio del 1988, svolgeva già le funzioni previste dalla prima qualifica funzionale tecnico –scientifica –profilo professionale di coordinatore tecnico, e prevedesse l’attribuzione del nuovo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 1988 (anche se poi i pagamenti degli arretrati sono stati sospesi, a quanto consta, in seguito a dubbi di legittimità espressi dal MURST e dal Collegio dei revisori, e proprio nel mancato pagamento degli arretrati si manifesta l’odierno “thema decidendum”, mentre gli incrementi retributivi sono stati effettivamente versati a decorrere dal 1994); il fatto che, si diceva, il d. r. prevedesse il nuovo trattamento retributivo dal 1° gennaio del 1988 non poteva di per sé assumere alcun significato favorevole al dipendente.
Come ha infatti affermato questo CGA con le citate sentenze nn. 708/07 e 164/09, “vertendosi in materia di obbligazione derivante direttamente dalla legge, l’atto amministrativo in questione, per la parte qui rilevante, non è costitutivo, ma ha natura ricognitiva e non è idoneo a modificare la realtà giuridica, non avendo efficacia se il rapporto di base, cioè se l’obbligazione riconosciuta non sia esistente. Nel caso di specie, non vi era una norma specifica dell’ordinamento universitario che prevedesse che dall’espletamento di mansioni superiori dovesse derivare per il soggetto pubblico datore di lavoro l’obbligazione di pagare una retribuzione maggiorata; tale obbligazione era quindi inesistente e la previsione contenuta nell’atto n. 510(5), priva di tipicità e non corrispondente ad un potere previsto dalla legge, non era idonea a far sorgere la relativa obbligazione…” .
Per un altro verso, come statuito dalla VI Sezione del Cons. St. con la sent. n. 300/07, emanata su fattispecie analoga, “va tenuto presente che a seguito del concorso nazionale, previsto dall’art. 22 l. 29 gennaio 1986 n. 23, per titoli di servizio e professionali a posti di prima e seconda qualifica professionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle università istituito dal precedente art. 12, l’inquadramento dei vincitori è stato disposto con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge (25 febbraio 1986), ma con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica.
Tale inquadramento economico è legittimo in quanto, trattandosi di concorso per l’accesso ad una nuova qualifica si applica il principio generale che subordina all’effettivo formale conseguimento della qualifica la decorrenza del superiore trattamento economico.
Ai fini economici è irrilevante il fatto che tra i requisiti di ammissione al concorso sia richiesto l’espletamento delle funzioni tecniche corrispondenti a quelle per i profili professionali della nuova qualifica.
I vincitori del concorso hanno, infatti, beneficiato di una procedura “semplificata” per soli titoli, in cui assumeva rilievo lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle della nuova qualifica; una decorrenza economica, diversa da quella spettante sulla base dei principi generali, avrebbe dovuto essere espressamente prevista dal legislatore, ma così non è stato.
In assenza di una disposizione speciale, la data della decorrenza economica non può che essere quella dell’effettiva assunzione delle funzioni successivamente al formale provvedimento di nomina”.
Del resto, sempre in tema di concorso per titoli ex art. 22 della l. n. 23/86, sul carattere costitutivo dell’atto di nomina, e sulla decorrenza degli effetti economici dal momento in cui l’interessato, investito della nuova qualifica, ne eserciti in modo legittimo le connesse funzioni e mansioni, si può rinviare anche a Tar Sicilia –Palermo, n. 905/13, in cui si fa richiamo anche ad altre decisioni del Tar, rese su fattispecie pressoché identiche a quella odierna, e confermate da questo CGA.
Una cosiffatta decorrenza economica si ha tanto nel caso in cui la nomina dia vita, per la prima volta, a un rapporto di impiego con la P. A. , quanto nella ipotesi in cui dia luogo, come in questa fattispecie, a una progressione nella carriera, in mancanza, giova ripeterlo, di una differente, e univoca, previsione normativa che faccia decorrere i miglioramenti retributivi da un momento anteriore a quello del conferimento della nuova qualifica; norma che nella specie non può rinvenirsi negli articoli 22 e 23 della l. n. 23/86 e neppure nell’art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 567/87; e in mancanza, inoltre, di una norma specifica dell’ordinamento universitario che preveda che dallo svolgimento di mansioni superiori derivi, a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro, l’obbligazione di pagare una maggiore retribuzione.
Di qui la infondatezza della pretesa dell’ex dipendente a vedersi retrodatati gli effetti economici corrispondenti al nuovo inquadramento conseguito all’esito di un concorso, ancorchè le mansioni oggetto di nuovo e superiore inquadramento venissero già svolte dal dipendente nel 1988, e ciò a prescindere dalla circostanza, pure segnalata dall’Avvocatura, che nel 2002 l’Università aveva avviato un procedimento di modifica in autotutela del d. r. suindicato nella parte in cui era stata prevista una decorrenza economica retroattiva rispetto alla emanazione del decreto stesso e al conferimento della nuova qualifica.
Facendo applicazione dei princìpi suesposti al caso di specie emerge quindi con evidenza la non spettanza, all’appellato, del diritto vantato.
Assorbita ogni altra censura e argomentazione, non esplicitamente esaminata, il ricorso in appello va perciò accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
Ogni altro motivo o eccezione, di [#OMISSIS#] o di merito, può essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate, tenuto conto della natura e del carattere risalente della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)