Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2017, n. 293

Professore universitario-Professore incaricato stabilizzato-Inquadramento Professore associato-Effetti-Ricostruzione carriera

Data Documento: 2017-06-09
Area: Giurisprudenza
Massima

La nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di ammissione ai giudizi di idoneità,comporta la retrodatazione della nomina in coincidenza con la chiamata di altri docenti idonei, giustificata dall’obbligo della amministrazione – stante l’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento- di adeguare per quanto possibile lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (e cioè, diniego di ammissione ai giudizi idoneativi). 

Contenuto sentenza

N. 00293/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 224 del 2013, proposto da: Nicotina [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gazzara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Levito in Palermo, via [#OMISSIS#] Lojacono, n. 63; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81; 
Per la riforma della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA – Sezione III n. 02059/2012, resa tra le parti, concernente lavoro – ricostruzione carriera – inquadramento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Verde e uditi per le parti gli avvocati R. Rotigliano su delega di A. Gazzara e l’avv. dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante considera ingiusta la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso
– per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università di Messina n. 46 del 18.4.2000, comunicato con nota n. 17039 del 20.4.2000, nella parte in cui, nella ricostruzione della carriera – ai sensi dell’art. 103 D.P.R. n. 382/1980 – vengono computati a favore del ricorrente quattro scatti anziché dodici e questi viene inquadrato nella quarta classe stipendiale, anziché in una classe superiore;
– per la declaratoria del diritto a ottenere l’invocato numero di scatti (dodici), la consequenziale revisione della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, con l’attribuzione della classe undicesima (anziché quarta) e la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione e corresponsione in suo favore della somme relative, con rivalutazione monetaria e interessi, nonché l’attribuzione dell’anzianità di professore associato a far tempo dal 1985.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che la pretesa del ricorrente deriva da quanto statuito con la sentenza del TAR Lazio del 23.4.199 n. 934 che gli avrebbe riconosciuto la decorrenza della idoneità a professore associato dalla vigenza del D.M. 31.7.1985.
Il ricorso introduttivo è stato rigettato perché si appalesa generico e, come tale, infondato e ciò perché l’allora ricorrente non avrebbe contestato analiticamente e concretamente i servizi pre-ruolo riconosciuti nel decreto rettorale impugnato, sicché, non contestando, questi, nulla in riferimento a tali dati e nulla dimostrando, questi, nulla in riferimento a tali dati e nulla dimostrando […] circa la attendibilità di quanto sostenuto nel gravame, non è possibile percepire la fondatezza delle argomentazioni ivi succintamente rappresentate.
Parte appellante considera ingiusta la sentenza di primo grado deducendo che:
– nel ricorso introduttivo sono ben evidenziate le ragioni sulla base delle quali l’allora ricorrente ha fondato le proprie richieste;
– le richieste del ricorrente, oggi appellante, non mirano alla valutazione di ulteriori servizi pre-ruolo, ma al corretto inquadramento del Nicotina nel ruolo dei professori associati a far data dalla conclusione (approvazione) degli atti idoneativi della seconda tornata dei giudizi di idoneità avvenuta nel 1985 e non nel 2000 (come ha erroneamente statuito il decreto del rettore impugnato);
– la pretesa dell’appellante non deriva dalla sentenza del TAR Lazio n. 934/1999 che ha riconosciuto la decorrenza dell’idoneità dell’appellante dal 31.7.1985; quest’ultima decisione costituisce il presupposto per la rinnovazione della valutazione di merito che competeva alla Commissione giudicatrice a cui segue il Decreto ministeriale del 9.3. 2000 con il quale il MURST ha dichiarato l’idoneità del Nicotina ad assumere le funzioni di professore associato;
– erra il giudice di prime cure lì dove afferma che non siano stati contestati i servizi pre-ruolo riconosciuti nel decreto rettorale impugnato. L’appellante si duole solo della mancata valutazione dell’anzianità nel ruolo;
– non è vero che non siano state dimostrate l’attendibilità e la fondatezza delle ragioni di parte appellante che al contrario trovano il loro fondamento nel D.M. del 9 marzo 2000 (allegato in atti) di approvazione degli atti della commissione giudicatrice che fonda la pretesa della parte appellante ad essere inquadrato nel ruolo dei professori associati a far data dalla conclusione della seconda tornata dei giudizi di idoneità avvenuta il 31 luglio del 1985.
L’amministrazione appellata considera giusta la sentenza di prima grado e chiede che l’appello sia respinto anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che nega – nei casi in cui si è in presenza di un giudicato di annullamento di un procedimento concorsuale illegittimo – la reintegrazione economica del candidato vittorioso nella retribuzione non potendosi ammettere la restitutio in integrum a fini economici (Cons. St., IV, n. 3420/2014; Cons.St., V, n. 6368/2000; Cons.St., VI, n. 3338/2006).
Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 l’appello è stata trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
La vicenda processuale attiene all’inquadramento di una particolare tipologia di docenti universitari (professori incaricati stabilizzati) che ai sensi degli articoli 50, 51, 52, 53 e 103 del D.P.R. n.382 del 1980 possono conseguire – dopo un giudizio di idoneità – l’inquadramento come professori associati. Il citato art. 103 disciplina il riconoscimento dei servizi prestati negli atenei, e a tale disposizione vorrebbe prestare osservanza l’amministrazione universitaria al momento dell’inquadramento del Nicotina nel ruolo dei professori associati. Fondati sono sul punto i motivi dedotti in appello che contestano la legittimità di tale inquadramento avvenuto senza considerare lo svolgimento della carriera del Nicotina, caratterizzata da un primo giudizio di non idoneità successivamente annullato con sentenza del TAR Lazio, a cui ha fatto poi seguito un secondo giudizio di idoneità approvato definitivamente con D.M. del 9 marzo del 2000. Al momento dell’inquadramento del Nicotina nel ruolo dei professori associati l’amministrazione universitaria avrebbe dovuto considerare che, nel caso di specie, assume un rilievo particolare la sentenza del TAR Lazio n. 934 del 1999 che ha annullato il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione del 14.10. 1985, n. B/013/3070 con cui si disponeva la cessazione dall’incarico di insegnamento affidato al Nicotina, per effetto del giudizio di non idoneità da questi riportato, ravvisando che l’illegittimità di tale giudizio si riflette in via derivata, con effetto caducante, sul conseguenziale provvedimento con cui si dispone la decadenza del ricorrente dall’incarico di docente stabilizzato a far data dal 31 ottobre 1985.
Dal ricorso in appello emerge chiaramente che parte appellante non ha quindi agito in giudizio per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ma per ottenere il giusto inquadramento come professore associato che è stato disposto a far data dal 2000 e non dal 1985, con ciò vanificando in parte gli effetti prodotti dalla sentenza del TAR Lazio n. 934 del 1999. Non è privo di rilievo che il decreto del MURST di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, affermi che detta tornata di giudizi di idoneità è stata approvata con D.M del 31 luglio 1985. Avverso tale decreto che conteneva un giudizio di non idoneità, ha agito in giudizio il Nicotina ottenendone l’annullamento con la citata sentenza del TAR Lazio n. 934/1999.
Per la soluzione della controversia non giova richiamare la giurisprudenza sulla retrodatazione degli effetti giuridici e economici nel pubblico impiego che non è qui applicabile atteso che il decreto di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice con il quale il Nicotina è giudicato “non idoneo” (decreto successivamente annullato dalla citata sentenza del TAR Lazio) comporta la decadenza dall’incarico fino a quel momento già espletato come professore incaricato stabilizzato ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 382/1980, e non il mancato ingresso nei ruoli universitari.
A riguardo giova rammentare l’orientamento del Consiglio di Stato a detta del quale la nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, ha comportato anche la retrodatazione della nomina in coincidenza con la chiamata di altri docenti idonei, giustificata dall’obbligo della Amministrazione – stante l’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento – di adeguare per quanto possibile lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (e cioè, diniego di ammissione ai giudizi idoneativi).
È stato infatti osservato che […] anche questa seconda fase dello sviluppo di carriera del docente si è svolta in ritardo a causa della sua esclusione dai giudizi idoneativi (la cui illegittimità è stata accertata in sede giurisdizionale), e che, pertanto, anche per questa fase vale il principio ripristinatorio della decisione di annullamento, il quale implica l’obbligo della Amministrazione di dare al provvedimento di conferma la decorrenza che avrebbe avuto in assenza dell’illegittimo diniego.
È stato poi ritenuto che la retrodatazione della conferma […] non può non riflettersi anche sull’iniziale trattamento retributivo che, per effetto della retrodatata conferma in ruolo, deve ricomprendere le classi stipendiali maturate nel lasso di tempo intercorso tra tale retrodatazione e il compimento del triennio di effettivo servizio (Cons.St., VI, n.2684/2002).
Sulla scorta di quest’ultimo precedente condiviso dal collegio e qui richiamato al fine della risoluzione della presente controversia, si deve ritiene fondato l’appello e vanno accolte le domande tese ad affermare i diritti connessi con la posizione giuridica soggettiva dell’appellante lesa dall’illegittimità del decreto del Rettore di inquadramento nel ruolo degli associati a far data dal 2000 anziché dal 31 luglio del 1985.
La natura della controversia giustifica la compensazione della spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l ‘appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/06/2017