Consiglio di Stato, Sez. II, 20 aprile 2011, n. 1553

Data Documento: 2011-04-20
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2011
NUMERO AFFARE 03286/2010
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori [#OMISSIS#] Magno [#OMISSIS#], nato ad [#OMISSIS#] l’1 novembre 1987 e residente a [#OMISSIS#] di Atella, Salvatore Marrazzo, nato a Sant’[#OMISSIS#] di Montalbino ed ivi residente, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a Napoli il 14 giugno 1988 e residente a Cercola, per l’annullamento del decreto del rettore dell’università di L’Aquila 6 novembre 2009 n. 1952, con cui è stata annullato il precedente decreto n. 1044/2009 prot. 20683, e delle note 16 novembre 2009 prot. n. 29830, 29784 e 29796 del direttore amministrativo dell’università, di rigetto delle istanze di trasferimento dei ricorrenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 7 giugno 2010 prot. n. 1149 con la quale il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, ha chiesto al Consiglio di stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto notificato all’Università degli Studi di L’Aquila il 17 marzo 2001;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere [#OMISSIS#] Mosca.
Premesso:
I signori [#OMISSIS#] Magno [#OMISSIS#], Salvatore Marrazzo e [#OMISSIS#], iscritti nell’anno accademico 2009-2010 al corso di laurea in odontoiatria, i signori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] al III anno e il signor Marrazzo al V anno, presso l’università Varile Goldis di Arad in Romania, avendo superato gli esami degli anni di corso frequentati, presentavano domanda di trasferimento all’università di L’Aquila in adesione al citato decreto rettorale n. 1044/2009, con il quale era stato disposto l’accoglimento di tutte le domande di trasferimento pervenute entro il 9 settembre 2009 e, nei limiti percentuali fissati dal decreto stesso, di quelle pervenute entro il 20 ottobre 2009.
Le istanze venivano però rigettate con i provvedimenti sopra indicati, i quali rinviano alla nota ministeriale (pure impugnata) secondo cui rimangono obbligatorie le prove preselettive per l’accesso alla facoltà di medicina anche nel caso di trasferimenti da atenei di Paesi comunitari.
I ricorrenti, con il primo motivo di censura, lamentano la violazione degli articoli 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, avendo l’amministrazione omesso di comunicare loro sia l’avvio del procedimento che il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trasferimento.
Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’articolo 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiore nella regione europea sottoscritta a Lisbona l’11 aprile 1997 e ratificata con la legge predetta, laddove viene riconosciuta agli atenei, e non al ministero, la competenza in ordine alle valutazioni di equivalenza in virtù dell’autonomia loro riconosciuta, significando che il principio regolatore (articolo V.1 della Convenzione) della materia è, di regola, quello del riconoscimento dei periodi di studio ai fini della prosecuzione in altre università europee, salvo particolari esigenze formative che, a giudizio degli atenei, giustificano integrazioni dei contenuti normativi. Nella specie, però, secondo i ricorrenti, i provvedimenti di rigetto delle istanze di trasferimento non hanno indicato gli ostacoli di carattere scientifico e didattico derivanti dalla formazione in un ateneo rumeno.
Con il terzo motivo di censura, i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e 3 della legge 2 agosto 1999 n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari. Il citato art. 31 prevede l’automatico riconoscimento in Italia della laurea in odontoiatria e in medicina e chirurgia conseguita in università europee. È quindi infondata la posizione ministeriale e nessuna barriera può essere legittimamente frapposta poiché vi è un numero complessivo di professionisti nella regione europea dato dalla somma delle varie programmazioni nazionali. L’unico limite è quindi quello della capienza dei corsi per i quali decide ogni ateneo ai sensi del richiamato art. 3, lettera c) della legge n. 264/99. Né la questione dell’esame di ammissione può essere posta, avendo ogni Paese l’autonomia nell’ambito del proprio ordinamento nazionale nella definizione del numero massimo di posti da bandire e delle modalità di selezione. Se il titolo conseguito in qualsiasi Paese membro dell’Unione Europea è valido in ogni altro Paese, non è accettabile che un corso di studi svolto parzialmente in un Paese europeo non possa essere proseguito in Italia.
Con l’ultimo motivo di censura si lamenta il travisamento dei fatti perché risulta ai ricorrenti che i posti che avrebbero occupato, qualora la loro domanda avesse trovato accoglimento, in realtà sono rimasti vacanti anche rispetto alla programmazione ministeriale.
L’amministrazione riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
Il primo motivo di censura merita accoglimento poiché la mancata comunicazione, sia dell’avvio del procedimento che dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di trasferimento, ha precluso ai ricorrenti di esercitare la prerogativa di partecipare al procedimento come la legge n. 241 del 1990 riconosce.
Anche il secondo motivo di censura va accolto perché la vigente normativa europea, in particolare l’articolo 2 della legge n. 148 del 2002, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, stabilisce la competenza delle università, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, in merito alle valutazioni di equivalenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Ciò ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
Il ministero non avrebbe quindi potuto sollecitare l’università a rinunciare all’esercizio di una sua potestà e l’università ha quindi motivato, in maniera illegittima, il provvedimento impugnato, non avendo peraltro fatto riferimento a nessun altro ostacolo all’accoglimento dell’istanza di trasferimento se non all’invito ricevuto dal ministero.
La fondatezza dei primi due motivi è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, restando assorbito l’esame degli altri motivi.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando i provvedimenti impugnati.
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Mosca [#OMISSIS#] Carbon
IL SEGRETARIO
D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Numero 01553/2011 e data 20/04/2011