Declaratoria di improcedibilità del presente gravame, stante che l’appellante ha ottenuto il bene della vita sotteso alla controversia
Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2018, n. 3574
Riconoscimento titoli-Cessata materia del contendere
N. 03574/2018REG.PROV.COLL.
N. 07314/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7314 del 2017,
proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] 44;
contro
– Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN del Ministero della Salute, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04058/2017, resa tra le parti, concernente rigetto richiesta di riconoscimento del percorso di laurea in fisioterapia presso l’ Università di Ostrava della Repubblica Ceca;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista l’istanza, depositata il 14 marzo 2018, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Bruno [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell’attuale appellante, volto all’annullamento del provvedimento 22/12/2016, mediante il quale il Ministero della Salute – considerata la diversità, in termini di ore di tirocinio, rispetto alla formazione prevista dall’ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di fisioterapista – rappresentava che la Conferenza di servizi aveva ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione (rilasciato all’interessata dall’Università di Ostrava della Repubblica Ceca, dopo il percorso svolto presso l’ente di formazione privato Ludes di Lugano) al compimento, da parte della richiedente, di un tirocinio di adattamento della durata di 60 CFU (1500 ore) ovvero al superamento di una prova attitudinale.
In data 14 marzo 2018, l’appellante ha depositato istanza con la quale:
* espone che “durante la pendenza del giudizio il Sig. [#OMISSIS#] ha sostenuto la prova attitudinale richiesta dal Ministero per il rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio della professione di fisioterapista in Italia superando la prova”;
* dichiara, conseguentemente, che “l’aver superato la prova attitudinale ottenendo il riconoscimento del titolo ha fatto venir meno l’interesse del Sig. [#OMISSIS#] al proseguimento del giudizio”.
Nel prendere atto di tali sopravvenienze, il Collegio non può che procedere alla declaratoria di improcedibilità del presente gravame, stante che l’appellante ha ottenuto il bene della vita sotteso alla controversia instaurata in primo grado e proseguita in appello, sottoponendosi spontaneamente alla prova attitudinale cui il decreto impugnato in primo grado aveva subordinato il riconoscimento del titolo conseguito all’estero, in alternativa al compimento del tirocinio formativo di 1500 ore.
Proprio tale condotta extraprocessuale dell’appellante che, in pendenza del giudizio di secondo grado, si è volontariamente assoggettato all’alea di una prova attitudinale, induce il Collegio a compensare, tra le parti, le spese del grado medesimo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
Lydia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spiezia, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/06/2018

