Consiglio di Stato, Sez. III, 14 giugno 2018, n. 3692

Data Documento: 2018-06-14
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 03692/2018REG.PROV.COLL.
N. 06087/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2011, proposto da: 
Azienda Ospedaliera Universitaria [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Giasi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Da Carpi n.6; 

contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lombardi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza Margana, 19; 

nei confronti
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 00011/2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 15 maggio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] Birritteri e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Mossali su delega di [#OMISSIS#] Giasi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 11 del 7 gennaio 2011 il Tar per la Campania ha accolto la domanda del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] finalizzata ad ottenere il pagamento di differenze economiche maturate a titolo di indennità prevista in favore del personale universitario che presta mansioni assistenziali, al fine di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni ed anzianità, condannando l’Azienda resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 35.054,98 , oltre accessori ex art. 429 c.p.c. ,dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Il primo giudice, per la parte che interessa in questa sede, ha respinto l’eccezione di precedente giudicato con riferimento a due sentenze rese dallo stesso TAR e divenute irrevocabili osservando, quanto alla prima decisione (n. 7410/2006) che in quel giudizio vi era diversità di petitum.
Con riferimento alla seconda decisione (sentenza n. 1564/2008) l’adito Tar – pur dando atto dell’identità del petitum relativo alla corresponsione della indennità perequativa – ha ritenuto la pronuncia di inammissibilità della domanda (per carenza degli elementi essenziali specificativi della stessa) non integrante gli estremi del giudicato preclusivo del riconoscimento delle spettanze azionate, precisando che:
“ … trattandosi di diritti soggettivi, gli stessi non soggiacciono e preclusioni o decadenze, incontrando il solo limite di prescrizione quinquennale delle pretese economiche azionate.
… In aderenza alla giurisprudenza della Suprema Corte deve affermarsi che sulle sentenze aventi mero contenuto processuale si può formare il giudicato solamente all’interno del processo nel quale le medesime vengono emesse – con la conseguenza che, in ordine a tali sentenze, può essere rilevato il giudicato interno, ma non può giammai essere eccepito il giudicato esterno ( Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezioni Unite Sentenza n. 10679/1996).
Pertanto la sentenza del giudice di merito (come quelle dei giudici amministrativi), che si limitano a dichiarare la inammissibilità della domanda, ovvero la erronea qualificazione della stessa, si esauriscono in una pronuncia meramente processuale, la quale, pur divenendo definitiva a causa della sua mancata impugnazione, non è tuttavia vincolante in un altro processo instaurato fra le stesse parti e relativo al medesimo rapporto sostanziale (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 21 gennaio 1988 n. 444 e Cass. Sez. Un. 23 giugno 1995 n. 7088).
Avverso tale decisione propone appello l’Azienda Ospedaliera reiterando, come motivi d’appello, le questioni già dedotte in primo grado, tra le quali assume assorbente rilievo l’eccezione di precedente giudicato.
All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato è deve essere accolto.
Assume al riguardo rilievo determinante il motivo di appello relativo all’eccezione di precedente giudicato, già formulata in primo grado dall’amministrazione. In tale questione rimangono assorbiti, per evidente preclusione processuale, gli ulteriori motivi di gravame.
Invero, dall’esame della pronuncia del Tar del 31 gennaio 2008, passata in giudicato, si riscontra:
a) L’identità della questione dedotta in giudizio;
b) Una declaratoria di formale inammissibilità del ricorso per genericità, ma anche per mancato assolvimento degli oneri probatori, che non ha soltanto [#OMISSIS#] formale (il che consentirebbe di riproporre la stessa domanda in altro giudizio), ma affronta specificamente il merito della pretesa azionata.
In concreto, il giudicato in questione, non correttamente interpretato dal primo giudice, ha sicura [#OMISSIS#] preclusiva, anche alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 18160 del 16/09/2015).
Nel giudizio definito con la sentenza del 31 gennaio 2008 è stato esaminato (persino dettagliatamente) il merito della pretesa azionata dall’originario ricorrente. Pertanto, la [#OMISSIS#] di quel giudicato va intesa come sostanziale e, di conseguenza, preclusiva della riproposizione della stessa domanda nel presente giudizio.
Nella fattispecie non ci si trova dinanzi ad una decisione su questioni processuali, che abbiano investito esclusivamente l’esistenza o meno di una condizione di proponibilità della domanda, che dà luogo al c.d. giudicato interno e formale, bensì ad un chiaro giudicato sostanziale (con [#OMISSIS#] preclusiva esterna), perché, ove correttamente intesa, la pronuncia ha esaminato il merito della pretesa azionata (e copre, come tale, il dedotto e il deducibile, riguardando una pretesa sostanziale che ha la consistenza del diritto soggettivo).
L’appello va, pertanto, accolto con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, per vincolo del precedente giudicato.
La peculiarità delle questioni trattate rende equo compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
[#OMISSIS#] che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Verrico, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
[#OMISSIS#] Birritteri, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 14/06/2018