Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 207

Personale azienda ospedaliera universitaria-Indennità di equiparazione ex art. 31 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761-Ricostruzione carriera-Motivi di gravame in sede di appello

Data Documento: 2015-01-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel giudizio di appello i motivi di primo grado, ove compiutamente respinti dal Tar, non possono essere semplicemente riproposti in sede di gravame senza indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui questo ultimo è pervenuto non sono da condividere, atteso che il giudizio di appello non è un “iudicium novum” e la cognizione del giudice d’appello investe le questioni dedotte dall’appellante con l’enunciazione di specifici motivi avverso la sentenza di primo grado; di conseguenza alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata devono essere necessariamente contrapposte quelle dell’appellante, volte a contestare il fondamento logico-giuridico delle prime.
 

Contenuto sentenza

N. 00207/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08441/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8441 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Cicini, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Cicini in Roma, Via [#OMISSIS#] Casati, n.38 Sc.A int.12; 
contro
Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’avv. [#OMISSIS#] Ricci, domiciliata in Roma, Via [#OMISSIS#] Colonna n. 27; 
nei confronti di
Azienda Policlinico Umberto I° – Università degli Studi “La Sapienza” in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Avvocatura della Azienda Policlinico Umberto I° in Roma, Via del Policlinico , n.155; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA SEZIONE III° QUATER n. 04573/2014,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Policlinico Umberto i – Università degli Studi “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cicini e [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del Tar Lazio, Sez. III bis, n. 1541 del 1°.3.2005, intervenuta in parziale accoglimento del ricorso n. 13901/1999 proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], era stato dichiarato l’obbligo della Regione Lazio, dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e dell’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma, ciascuna nel suo ordine di competenze, “di provvedere al riesame della posizione di parte ricorrente ai fini dell’inclusione tra il personale di cui all’allegato F della convenzione stipulata il 24.7.1986 tra l’Università e la Regione per il funzionamento del Policlinico “Umberto I”, con ricostruzione giuridica ed economica e attribuzione delle somme ulteriori per interessi al tasso legale e rivalutazione del capitale”.
Con ulteriore sentenza n. 4136 del 9.5.2007 il medesimo Tar, sez. III° quater, in accoglimento di ricorso per ottemperanza presentato dall’interessata, dichiarava l’obbligo della Regione e dell’Università, Azienda Policlinico Umberto I, di eseguire, “ciascuno per quanto di ragione, il giudicato verificando la sussistenza dei presupposti per l’inserimento e, in caso di favorevole riscontro, di corrispondere alla ricorrente le maggiori somme eventualmente dovutole, con interessi e rivalutazione”. Veniva anche fissato, nella medesima sentenza, il termine di 60 giorni per l’ottemperanza alla menzionata sentenza del 2005 e contestualmente veniva nominato quale Commissario ad acta per l’attività di esecuzione in via sostitutiva, per il caso di inutile scadenza del predetto termine, “..un funzionario formalmente designato dal Dirigente del Personale della Regione Lazio”.
Successivamente, a seguito dell’inerzia del Commissario ad acta e dell’amministrazione, il Tar, con ordinanza della sez. III° quater n. 592/2009, nominava, su istanza della ricorrente, un altro Commissario ad acta, individuato, questa volta, nella persona della dott.ssa Ida Fontana, dirigente del TAR del Lazio, sede di Roma, per l’esecuzione della predetta sentenza.
Quindi, come anche rappresentato dal medesimo Commissario ad acta nella relazione depositata in giudizio il 18.10.2013, intervenivano in sede di esecuzione del giudicato di cui trattasi:
– la determina dello stesso Commissario ad acta dott.ssa Ida Fontana in data 10.5.2010 con la quale la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] veniva inserita, ora per allora, nell’elenco di personale di cui all’allegato F della convenzione Regione/Università del 24 luglio 1986;
– la determinazione n. 1988 del 31 maggio 2010, pubblicata sul BUR del 28.6.2010, con la quale il Direttore Regionale della Programmazione Sanitaria, Risorse Umane e Sanitarie prendeva atto della determina del 10.5.2010 del Commissario ad acta;
– la determina del Commissario ad acta in data 28.11.2011, trasmessa per l’esecuzione, tra gli altri, all’Azienda Policlinico Umberto I, con la quale, “per dare effettività alle ragioni della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] così come statuito in sentenza”, veniva nominato il responsabile del procedimento nella persona del responsabile dell’Ufficio Risorse Umane dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma con l’incarico di dare materiale esecuzione alla determinazione regionale già menzionata n. 1988 del 31.5.2010 e di provvedere quindi affinché la sig.ra [#OMISSIS#] venisse inserita nella pianta organica dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma;
– il provvedimento, del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma in data 22.3.2012 con cui si prendeva atto delle determinazioni di cui sopra e si deliberava di formalizzare la presa di servizio in Azienda dell’Assistente Amministrativo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la data del 1°.4.2012, dando altresì mandato agli uffici preposti per ogni atto consequenziale, rinviando a successivo provvedimento “l’assunzione degli impegni di spesa relativi”;
– il provvedimento dell’Azienda Policlinico Umberto I prot. 0027156 del 1°.8.2013 con cui si dava atto dell’avvenuto inserimento alla data sopra citata della dipendente presso il medesimo Policlinico con la posizione funzionale rivestita all’atto della presa di servizio e cioè di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica 5 e si confermava, con lo stesso provvedimento, “dopo una disamina degli atti in possesso” dell’Amministrazione, “la medesima posizione già rivestita all’atto del transito dalla dotazione organica dell’Azienda RM/A all’Azienda Policlinico Umberto I, avvenuto, come già detto, in data 1° aprile 2012”.
Tuttavia la signora [#OMISSIS#] depositava, davanti al Tar, una ulteriore istanza di nomina di Commissario ad acta per l’esecuzione delle sentenze n. 1541/2005 e n. 4136/2007 e per la ricostruzione giuridico-economica della propria posizione, con attribuzione delle relative somme più interessi e rivalutazione.
Il Tar, preso atto dell’operato in sede esecutiva del Commissario ad acta e dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, riteneva che la suddetta istanza presentata dalla signora [#OMISSIS#] non potesse trovare favorevole esame dal momento che il giudicato era stato definitivamente e compiutamente eseguito.
2. – Nell’atto di appello la signora [#OMISSIS#] deduce:
– che non sarebbe stata data esecuzione dall’amministrazione alla sentenza n.1541/2005 che aveva disposto il riconoscimento in capo alla signora [#OMISSIS#] della medesima posizione giuridica ed economica dei dipendenti sanitari ivi collocati con conseguente ricostruzione della carriera e dell’assetto retributivo; in particolare nulla era stato corrisposto alla appellante a titolo di riconoscimento di mansioni superiori e che nemmeno i vari commissari ad acta nominati dal Tar avrebbero adempiuto all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza di cui sopra;
-erroneamente il Tar adito, con la sentenza oggetto di appello, ha ritenuto cessata la materia del contendere ritenendo che sia le amministrazioni coinvolte, sia il commissario ad acta abbiano regolarmente adempiuto a quanto stabilito nella sentenza n.1541 del 2005;
-che il fatto che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori è statuito dalla sentenza n.1541 del 2005 che ha disposto il riesame della posizione della ricorrente;
-che al personale inserito nell’allegato F sono stati attribuiti benefici economici per mansioni superiori svolte mentre nulla è stato corrisposto alla ricorrente;
-che era stato accertato che la ricorrente aveva svolto mansioni superiori come provano i documenti depositati e le comunicazioni del 30.10.2012 prot. 0037515 e del 30.1.2013 prot. 0003613.
Si sono costituiti sia l’Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, che la Regione Lazio, confutando analiticamente le tesi difensive della ricorrente e chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio dell’11.12.2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. – La Sezione ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.
In primo luogo deve sottolinearsi che nel giudizio di appello i motivi di primo grado, ove compiutamente respinti dal Tar, non possono essere semplicemente riproposti in sede di gravame senza indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui questo ultimo è pervenuto non sono da condividere, atteso che il giudizio di appello, non è un iudicium novum e la cognizione del giudice d’appello investe le questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi avverso la sentenza di primo grado. Con l’effetto che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata devono essere necessariamente contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Nel caso in esame nessuna argomentazione viene addotta dall’appellante per confutare le articolate statuizioni del primo giudice essendosi limitata l’appellante, genericamente, a riaffermare la necessità di dare esecuzione alla sentenza del 2005 con liquidazione delle somme dovute a titolo di riconoscimento di mansioni superiori.
Pertanto l’appello evidenzia profili di evidente inammissibilità.
Ma anche a superare tali pur assorbenti profili di inammissibilità ed a entrare nel merito delle questioni dedotte, l’appello non potrebbe trovare favorevole esame.
Deve essere a riguardo sottolineato che l’istante è stata inserita nell’allegato F della Convenzione Regione/Università con determinazione commissariale del 10.5.2010. Quanto alla pretesa ricostruzione giuridico economica, l’istante è stata inquadrata nella stessa posizione posseduta all’atto dell’inserimento nell’allegato predetto (con determinazione del 1° agosto 2013) e nulla le è stato ulteriormente attribuito sul piano economico poiché, come chiarito dal Tar sulla base delle relazioni del Commissario ad acta, le dichiarazioni del Direttore del DAI del 30.10.2012 e del 30.1.2013 relative al’asserito svolgimento di mansioni superiori svolte dall’istante dal 2.11.1998 al 31.8.1999 e all’atto del collocamento in aspettativa dal 1.12.1983 oltre che nel periodo dal 27.5.1991 al 31.8.1992, dovevano considerarsi del tutto generiche e non adeguatamente documentate con atti di attribuzione formale promananti dagli organi competenti ed esistenti già al momento del transito nell’allegato F.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in appello, il riconoscimento di mansioni superiori non era stato affatto riconosciuto dalla sentenza del Tar della cui esecuzione si tratta che si era limitata al riconoscimento dell’inserimento nell’allegato F, nella medesima posizione giuridico economica degli altri dipendenti ivi collocati e dunque al riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera e dell’assetto retributivo con i relativi arretrati stipendiali.
Ma tutto ciò, evidentemente, sul presupposto dell’esame della posizione specifica della ricorrente e della ricorrenza quindi dei necessari elementi richiesti per il conseguimento di specifici arretrati. Non a caso, del resto, nella sentenza di ottemperanza n. 4136/2007 era stabilito l’obbligo di corresponsione alla ricorrente delle maggiori somme “eventualmente” dovutole.
Come chiarito al riguardo dal Commissario ad acta, l’inquadramento del personale incluso nell’allegato F è avvenuto (delibera 402 del 22.7.1999) “nelle categorie corrispondenti ai rispettivi trattamenti economici già da tempo percepiti in maniera continuativa” e quindi collegati alle mansioni superiori già svolte all’epoca della stesura dell’allegato F.
Ma per la ricorrente, al momento del rientro in aspettativa nel 1998, non esisteva documentazione giuridicamente rilevante comprovante mansioni superiori e correlato trattamento economico, con relativo beneficio economico in godimento nemmeno in date anteriori. Non risultava infatti alcuna monetizzazione di tali eventuali mansioni superiori.
L’istante è stata infatti quasi ininterrottamente collocata in aspettativa senza assegni dal dicembre 1983 all’ottobre 1998 (tranne che per il periodo dal 25.5.1991 al 1°.8.1992) e non era presente sia nel 1989 che nel 1995, date di riferimento per il riconoscimento di mansioni superiori e relativi corrispettivi economici. Come evidenziato inoltre, conclusivamente, dal Commissario ad acta, l’attribuzione di livello superiore per gli altri dipendenti inclusi nell’all. F è avvenuta sulla base delle mansioni superiori svolte e certificate alla data del 1994, epoca in cui la sig.ra [#OMISSIS#] era in aspettativa e nella quale non risultava alcun documento che riconoscesse lo svolgimento di fatto di tali mansioni. Esattamente quindi la sig.ra [#OMISSIS#] “è stata reinquadrata nella mansione originaria di appartenenza per la quale sono state corrisposte tutte le somme spettanti”.
Conclusivamente non vi è stata alcuna mancata ottemperanza al giudicato di cui trattasi che invece è stato compiutamente eseguito e correttamente il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all’originaria istanza di esecuzione e respinto poi la reiterata istanza di esecuzione della sig.ra [#OMISSIS#] con la ulteriore richiesta di intervento di un Commissario ad acta.
L’appello quindi non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la appellante alle spese del giudizio nella misura di euro complessiva di euro 2.000,00 (duemila) da ripartirsi in misura uguale a favore della Regione Lazio e dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
[#OMISSIS#] Capuzzi, Consigliere, Estensore
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)