Dichiarazione circa il raggiumento di un accordo tra le parti ie conseguente dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 3915
Concorso selezione per progressione verticale personale TA-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 03915/2018REG.PROV.COLL.
N. 08175/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2011, proposto dall’Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, 180;
nei confronti
[#OMISSIS#] Nori, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR dell’Emilia Romagna – sezione staccata di Parma, n. 136 del 2011, resa tra le parti, concernente procedura selettiva relativa a progressione verticale di personale tecnico-amministrativo – cat. D;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista la memoria difensiva dell’appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 21 giugno 2018 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato per l’Università appellante, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
FATTO e DIRITTO
1.con la sentenza n. 136 del 2011 il TAR per l’Emilia Romagna – sezione staccata di Parma, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro l’Università medesima, e nei confronti del signor [#OMISSIS#] Nori, per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università n. 994 del 23.12.2009, con il quale il signor [#OMISSIS#] Nori era stato dichiarato vincitore della selezione per progressione verticale a un posto di categoria D, posizione economica D/1 – Area Amministrativo – Gestionale, e contro gli atti presupposti e connessi tra cui, in particolare, i verbali della Commissione esaminatrice;
il giudice di primo grado ha accolto il ricorso considerando fondato il primo motivo, col quale la ricorrente aveva contestato la violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 80 del C.C.N.L. per il comparto Università del 16.10.2008, in quanto il vincitore del concorso, signor Nori, aveva “già effettuato un passaggio alla categoria C nel 2002, pur non avendo il titolo di scuola secondaria di secondo grado, in quanto gli (era) stata applicata dall’Università la norma dell’articolo 80 del C.C.N.L. del 2008 (ex articolo 57 del C.C.N.L. del 2000), (che) consente di derogare al possesso del titolo di studio per il passaggio alla qualifica superiore per una sola volta successivamente alla entrata in vigore del C.C.N.L. del 27.1.2005 qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle disposizioni in materia…” ;
2.l’Università ha proposto appello evidenziando in particolare che:
-alla data del 9.8.2000 il signor [#OMISSIS#] Nori rientrava tra il personale in servizio con cinque anni di anzianità nella V qualifica funzionale, come richiesto dall’art. 74, comma 5, lettera c) del C.C.N.L. 1998/2000, e al pari di altri suoi colleghi partecipava alla procedura selettiva prevista dal C.C.N.L., al termine della quale veniva collocato in graduatoria in posizione utile e inquadrato, ai sensi del citato art. 74, in categoria C – posizione economica 1, con decorrenza dal 31.12.2000 (v. D. R. n. 1191 del 27 agosto 2002);
-l’inquadramento in categoria C ai sensi dell’art. 74, comma 5, lettera c) del CCNL integrava non una progressione in deroga al titolo di studio, ma una prima applicazione contrattuale, a seguito di procedura selettiva, senza riferimento alcuno alla possibile fruizione di deroghe al possesso del titolo di studio: sostanzialmente, una trasposizione del primo inquadramento a seguito della soppressione del sistema delle qualifiche funzionali e dell’introduzione del sistema delle categorie;
-alla data di indizione della procedura concorsuale impugnata, il signor Nori era in possesso di una anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore superiore ai cinque anni richiesti dall’art. 80 del CCNL 2006/2009, e poteva quindi fruire della deroga prevista dal citato art. 80 del CCNL 2006 / 2009, non avendone usufruito in precedenza, in quanto la progressione era stata disposta in costanza di una prima applicazione contrattuale (ex art. 74 del CCNL 9 agosto 2000) in un periodo antecedente alla entrata in vigore del CCNL 17 gennaio 2005;
3.parte appellata si è costituita per resistere, eccependo preliminarmente la inammissibilità “della posizione” assunta dall’Università appellante, in quanto “proposta per la prima volta in sede di appello”, e deducendo, nel merito, la erroneità della ricostruzione compiuta nell’atto di impugnazione, rilevando in particolare che:
-il signor Nori, in seguito alla equiparazione delle vecchie qualifiche funzionali alle nuove categorie di inquadramento, risultava inquadrato in categoria B, posizione economica B3;
-ai sensi dell’art. 74, comma 3 del CCNL 9.8.2000, soltanto il personale di V qualifica funzionale inquadrato a seguito “di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado” poteva essere inquadrato direttamente in categoria C, sicché il Nori, non possedendo il diploma di scuola superiore, non avrebbe potuto partecipare alla relativa procedura selettiva;
-il successivo inquadramento in “C” è avvenuto a seguito di selezione per progressione verticale, in base al quinquennio trascorso in V qualifica funzionale e a prescindere dal titolo di studio per l’accesso alla categoria C (diploma di scuola secondaria superiore), titolo che il signor Nori come detto non aveva conseguito;
-il signor Nori ha partecipato alla selezione, pur non possedendo il titolo di studio che consentiva l’accesso in “C”, e l’ha superata, ottenendo l’inquadramento in categoria superiore non in sede di primo inquadramento ma soltanto a seguito di una selezione per la progressione verticale;
-il passaggio in “D” per effetto della partecipazione alla procedura selettiva per cui è causa, in mancanza dei requisiti richiesti (ossia la laurea, richiesta per l’accesso in “D”, o il diploma di scuola secondaria superiore, titolo inferiore, unito al servizio prestato), integra una ipotesi di “doppio salto” vietato atteso che il Nori, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, inquadrato in “B” nel sistema di classificazione del personale approvato con il CCNL del 2000, si era già avvalso di un passaggio interno alla categoria C, pur non possedendo il titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria medesima (diploma di scuola secondaria di secondo grado) nel 2002;
-la disposizione del contratto collettivo (ora, art. 80 del CCNL del 16.10.2008, in precedenza, art. 57 del CCNL del 9.8.2000) sancisce che i regolamenti di Ateneo possono prevedere concorsi interni “anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno, deroga fruibile per una sola volta successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 27.1.2005, qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
-un primo passaggio interno dalla “C” alla “D” senza il possesso del titolo di studio e sulla sola base del servizio prestato, secondo il regolamento dell’Università di Parma per la disciplina delle progressioni verticali, sarebbe ammissibile, fatti salvi i tioli abilitativi obbligatori; tuttavia “un ulteriore passaggio alla categoria superiore, riservato al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza”;
4.all’udienza dell’8 febbraio 2018 la causa è stata rinviata ad altra data, per una eventuale definizione consensuale della controversia, dopo di che, all’udienza del 21 giugno 2018, il difensore dell’Università ha dichiarato che le parti in causa hanno raggiunto un accordo e che nel giudizio va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
5. tutto ciò premesso il Collegio ritiene che, allo stato degli atti e delle informazioni in suo possesso, non sussistano in maniera certa le condizioni per poter dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, del c.p.a., ma che, nondimeno, alla luce della dichiarazione compiuta dall’Avvocatura dello Stato nel corso della udienza pubblica odierna, risulti evidente il sopravvenuto difetto di interesse, della parte appellante, a vedere decisa la impugnazione, in base a quanto dispone l’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. : del che, a questo Collegio non rimane che dare atto, con compensazione delle spese del grado del giudizio, attesa la natura della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese del grado del giudizio compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 25/06/2018