N. 00006/2016REG.PROV.COLL.
N. 06966/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] Bruccola, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca (in seguito anche solo MIUR), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4734/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali (PAS);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIUR;
Viste le memorie difensive;
Viste l’ordinanza collegiale interlocutoria della Sezione n. 4922 del 2915, e la nota di adempimento del’USR del Lazio depositata in segreteria il 23 novembre 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2015 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udita per il MIUR l’avvocato dello Stato Nicoli; nessuno comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
premesso e considerato che:
per il riepilogo della vicenda, anche processuale, si può fare rinvio all’ordinanza collegiale interlocutoria della Sezione n. 4922 del 2015, eseguita dall’USR del Lazio;
dagli atti (v. nota di deposito dell’appellante del 15 ottobre 2015) risulta che l’appellante, in seguito all’ordinanza della Sezione n. 4435 del 2014, di accoglimento di misure cautelari, dopo avere conseguito, a conclusione della frequenza del PAS, per l’a. a. 2013 / 2014, il diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria –classe A037 –Filosofia e Storia (v. certificato dell’Università di Roma Tre del 18 giugno 2015, in atti), è stata inserita nella fascia superiore delle graduatorie d’istituto –II fascia, senza a quanto consta alcuna riserva esplicita, e ciò sulla base appunto dell’abilitazione ottenuta tramite il PAS, e senza previsione alcuna di efficacia ed esecuzione dell’atto favorevole condizionata in via risolutiva a un esito del gravame sfavorevole all’appellante medesima. Non viene prevista dall’Amministrazione l’adozione di nuovi atti all’esito del presente giudizio di appello. In questo contesto viene in rilievo, da parte dell’Ufficio, un adeguamento spontaneo –e non meramente consequenziale e come tale avente rilevanza provvisoria- alla misura cautelare. Dallo svolgersi della vicenda emerge l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un atto di acquiescenza, dal che consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia essendo come detto sopravvenuta una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale da rendere certa l’inutilità di una decisione di merito. L’appellante è stata infatti inserita in graduatoria in via incondizionata e ha così ottenuto il bene della vita al quale aspirava (al di là dello “schermo” rappresentato dalla contestazione degli atti amministrativi, anche generali, specificati nelle premesse della sentenza impugnata), col che risulta evidente che una decisione di merito di annullamento “in parte qua” dei provvedimenti gravati in primo grado non risulterebbe più utile alla docente. Nè sembra residuare alcun interesse della ricorrente e odierna appellante ai fini risarcitori. La pretesa azionata è da ritenersi insomma pienamente soddisfatta, il MIUR ha ottemperato alla pretesa. La presente statuizione supera e assorbe ogni altra questione in discussione e, in particolare, la questione dell’eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla controversia, in relazione all’applicabilità, o meno, al caso qui in esame, della c. d. “sanatoria legale” di cui all’art. 4, comma 2 bis, del d. l. n. 115 del 2005, conv. dalla l. n. 168 del 2005.
Al Collegio non rimane pertanto che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla controversia.
Le sopra evidenziate peculiarità della causa costituiscono circostanza eccezionale idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente decidendo dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 6
Esclusione dalla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere
Data Documento: 2016-01-04
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza