In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, a fronte di valutazioni di un organo collegiale ritenute illegittime, è l’intero organo collegiale che deve essere opportunamente sostituito e non solo una parte dei suoi componenti. Ove si ritenesse il contrario, si realizzerebbe un grossolano vulnus ad un elementare principio di imparzialità dell’agere della Pubblica amministrazione.
La circostanza per cui la fotocopia del documento d’identità sia allegata non specificamente al curriculum ma alla domanda di partecipazione al concorso, di cui comunque il curriculum rappresenta un allegato, può incidere sulla regolarità, più che sulla esistenza della dichiarazione autocertificante ed avrebbe, pertanto, reso doveroso il ricorso, da parte dell’Amministrazione, al c.d. soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1282
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2013, proposto da:
Centineo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pellegrino, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, Via Salaria N.259;
contro
Politecnico di Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Picardi, 4/B;
[#OMISSIS#] Vendittelli;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE I n. 02068/2012, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Rosa [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato avvocati L’Abbate per delega dell’avvocato Pellegrino, l’avvocato dello Stato Garofoli e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto da [#OMISSIS#] Cecineo per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia, sede di Bari, in primo grado ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante diretto all’annullamento dei seguenti atti:
– il decreto rettorale n. 250 del 13.07.2011 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”, con il quale è stata dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa [#OMISSIS#] Rosa (avviso della pubblicazione all’albo del politecnico, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale concorsi ed esami n. 62 del 05.08.2011);
– il verbale in data 16/06/2011 della commissione giudicatrice della valutazione comparativa in oggetto, recante “adempimenti richiesti dalla rettorale del 26/05/2011”, con il quale la commissione ha modificato il giudizio collegiale nei confronti del candidato [#OMISSIS#] Centineo, che dalla stessa commissione era stato dichiarato vincitore della procedura come da precedente verbale n. 5 del 06.04.2011 ed allegati, e ha dichiarato all’unanimità vincitrice la dott.ssa Rosa [#OMISSIS#];
– per quanto occorrer possa, del D.R. del 23/05/2011, menzionato nel sopra citato verbale del 16/06/2011 e non conosciuto, nonché dei parimenti menzionati e non conosciuti atti della commissione consultiva per la verifica degli atti, citati nel predetto verbale;
– di ogni atto conseguente e connesso, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della dott.ssa [#OMISSIS#], ove intervenuto;
– il decreto rettorale n. 279 del 30 giugno 2010, con cui è stata nominata una commissione consultiva del Rettore per la verifica di regolarità degli atti delle procedure comparative bandite dal Politecnico di Bari, di cui sono noti i soli estremi, e dei pareri dalla stessa adottati con note in data 13 maggio 2011 e 6 luglio 2011, conosciuti a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari e impugnato nel giudizio di primo grado con motivi aggiunti;
– il decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011 di nomina in ruolo della dott.sa [#OMISSIS#] e presa in servizio conosciuti a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari e impugnato nel giudizio di primo grado con motivi aggiunti.
2. Giova ricostruire brevemente la vicenda sottesa al presente contenzioso.
3. L’arch. [#OMISSIS#] Centineo, odierno appellante, ha partecipato alla procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, bandito con D.R. n. 388/2009.
Con verbale n. 5 della commissione esaminatrice in data 6 aprile 2011, il ricorrente veniva dichiarato vincitore.
La commissione per la verifica degli atti concernenti le procedure di valutazione comparativa istituita con D.R. n. 279/2010, con nota del 13 maggio 2011, ha censurato il suddetto giudizio conclusivo, rilevando che la commissione giudicatrice aveva ammesso a valutazione titoli relativi all’attività didattica e professionale che l’odierno istante si era limitato a indicare nel curriculum vitae, ma dei quali non aveva fornito alcuna documentazione, neppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva.
Con D.R. n.198/2011, il Rettore ha disposto il rinvio degli atti alla Commissione giudicatrice, che nella riunione del 16 giugno 2001, rivedendo il giudizio precedentemente espresso, ha dichiarato vincitrice la dott.sa [#OMISSIS#].
Con successivo D.R. n. 283 del 2 settembre 2011, la dott.sa [#OMISSIS#] veniva nominata ricercatrice a decorrere dal 7 settembre 2001.
3. Il T.a.r. Puglia ha respinto il ricorso proposto dall’arch. Centineo rilevando che: a) il curriculum presentato dal ricorrente fosse privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000, cui il bando faceva rinvio; b) di fronte a tali carenze non fosse invocabile il “soccorso istruttorio” dal momento che nelle procedure concorsuali la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a solo errore materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusine, non essendo in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta; c) né la commissione di valutazione né la commissione consultiva hanno invaso le competenze istruttore di pertinenza del responsabile del procedimento, rimanendo la prima nell’ambito dell’attività di valutazione dei titoli che le è propria, ed effettuando la seconda un compito di mero ausilio nelle funzioni di controllo di regolarità demandate al Rettore dall’at. 5 d.P.R. n. 117/2000, potendo egli avvalersi nell’esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consultive.
4. Per ottenere la riforma di detta sentenza l’arch. Centineo ha articolato, in sintesi, le seguenti censure:
– il T.a.r. avrebbe erroneamente assunto che il bando di concorso richiedesse di comprovare, secondo le forme di legge, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei titoli didattici e professionali, pena la non valutazione dei medesimi. Al contrario, secondo l’appellante, l’attività didattica e professionale indicata nel curriculum poteva essere oggetto di valutazione anche se non documentata o certificata;
– anche a ritenere necessaria la certificazione dei titoli ai fini della relativa valutazione, il T.a.r. avrebbe comunque errato nel ritenere che il curriculum sottoscritto ed accompagnato da documento di identità non abbia i requisiti di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
– la commissione, comunque, a fronte di titoli dichiarati e dettagliati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione al concorso, avrebbe eventualmente dovuto, rilevandone la non corrispondenza alle forme richieste, nel rispetto del principio del buon andamento e di leale collaborazione, consentire al candidato di regolarizzare la dichiarazione circa l’attività didattica e professionale svolta.
– il Rettore e la Commissione nell’adottare gli atti impugnati avrebbero agito in violazione delle norme che regolano la propria competenza e di quelle che regolano la competenza del responsabile del procedimento, al quale ultimo è rimessa la verifica della regolarità della documentazione presentata dai candidati;
– la composizione della Commissione consultiva sarebbe illegittima, data la presenza in essa di professori dell’Ateneo, in violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009.
5. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, l’arch. [#OMISSIS#], il Politecnico di Bari e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
6. Con ordinanza istruttoria 4 giugno 2015, n. 2742, questa Sezione ha ritenuto necessaria, ai fini della completezza della documentazione, acquisire copia della nota prot. n. 5150 dell’11 maggio 2011, firmata dal Prof. Accasto, presidente della Commissione giudicatrice, presa in esame dalla Commissione consultiva e richiamata nel decreto n. 198 del 23 maggio 2011, con cui il Rettore ha disposto il rinvio degli atti alla Commissione giudicatrice, espressamente richiedendo a quest’ultima di fornire chiarimenti in merito.
7. Eseguito il prescritto incombente istruttorio, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. L’appello merita accoglimento.
9. In primo luogo, deve evidenziarsi come l’istruttoria processuale e la conseguente acquisizione della nota dell’11 maggio 2011 firmata dal presidente della Commissione giudicatrice (prof. Accasto), ha rivelato come quest’ultimo si fosse limitato ad evidenziare una discordanza tra il verbale (n. 5 del 6 aprile 2001) della Commissione di concorso nel quale era riportato il giudizio collegiale comparativo e il suo personale giudizio sul candidato Centineo.
Il prof. Accasto, nella citata nota dell’11 maggio 2011, aveva rappresentato, in particolare, che il verbale riportava l’aggettivo “eccellente” e, sotto questo profilo, non sarebbe stato corrispondente al suo personale giudizio sul candidato Centineo che, se pur positivo, non era di “eccellenza”, come dimostrerebbe anche la nota di minoranza riportata nel verbale medesimo.
Tale nota, trasmessa peraltro, ad oltre un mese di distanza dalla sottoscrizione (da parte dello stesso prof. Accasto del verbale “contestato”) non faceva, quindi, alcun riferimento alla regolarità della documentazione presenta dall’arch. Centineo e alla relativa valutabilità dei titolo indicati nel curriculum professionale.
10. A fronte di tale nota, invece, il Rettore, anziché limitarsi a verificare la veridicità del verbale (che, peraltro, essendo il verbale un atto pubblico, richiederebbe, per disconoscerne i contenuti, la proposizione di una querela di falso, dovendosi, in mancanza riconoscere ad esso piena prova fino a querela di falso) ha disposto un riesame degli esiti del concorso che si è concluso con un ribaltamento delle valutazioni già espresse.
Tale ribaltamento è stato motivato non perché sono state ritenute fondate le valutazioni di merito espresse dal Presidente della Commissione sul candidato Centineo (valutazioni che non risulta abbiano avuto il consenso degli altri due commissari), ma per un dato formale, del tutto estraneo al contenuto della nota che ha rappresentato l’atto propulsivo del procedimento di riesame, ovvero la ritenuta non conformità al bando della documentazione presentata dal candidato.
Sotto tale profilo, risulta evidente che sia il Rettore sia la Commissione consultiva dallo stesso nominata abbiano superato i limiti delle proprie competenze, andando a rivalutare un aspetto del tutto estraneo al thema decidendum delineato nella nota del Presidente della Commissione.
I rilievi svolti dal prof. Attanaso sono divenuti così l’occasione per disporre, a concorso chiuso, un riesame completo della procedura valutativo che ne ha sovvertito l’esito sulla base di un presunto vizio di natura meramente formale.
Lo svolgimento dei fatti, così come emerge chiaramente dalla nota del prof. Attanaso e dagli atti successivamente posti in essere dal Rettore e della Commissione, evidenziano, pertanto, un vero e proprio straripamento di potere, per effetto del quale, una nota in cui si contestava soltanto la correttezza di un aggettivo utilizzato nei confronti del candidato vincitore è divenuto una sorta di pretesto per rifare il giudizio comparativo, sovvertendo gli esiti del concorso.
11. Già questi rilievi, chiaro sintomo di sviamento di potere e di travalicamento delle competenze da parte del Rettore e della commissione consultiva dallo stesso nominata, sono sufficienti ad accogliere l’appello, evidenziando la fondatezza dei motivi formulati nel secondo motivo di ricorso e dettagliati in sede di memoria difensiva presentata all’esito dell’adempimento dell’incombente istruttoria.
12. In ogni caso, giova comunque evidenziare che anche il primo motivo di appello risulta fondato, atteso che, il curriculum dell’arch. Centineo, sottoscritto e accompagnato da una fotocopia del documento d’identità, poteva comunque considerarsi forma equipollente di autocertificazione.
La circostanza che la fotocopia del documento d’identità fosse allegata non specificamente al curriculum, ma alla domanda di partecipazione al concorso (di cui comunque il curriculum rappresentava un allegato) non appare decisiva in senso contrario.
Semmai, infatti, tale circostanza può incidere sulla regolarità, più che sull’esistenza, della dichiarazione autocertificante ed avrebbe, pertanto, reso doveroso il ricorso, da parte dell’Amministrazione, al c.d. soccorso istruttorio.
13. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento dell’appello. Per effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Consigli di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Condanna in solido il Politecnico di Bari, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Rosa [#OMISSIS#] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge a favore di [#OMISSIS#] Cecineo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)