Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1294

Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione-Violazione o elusione del giudicato-Ottemperanza

Data Documento: 2016-04-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi di quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza   Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2, laddove l’Amministrazione rinnovi l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, lamentando la violazione o elusione del giudicato. ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione.

Per aversi elusione del giudicato occorre che l’attività posta in essere dell’amministrazione sia contrassegnata da uno sviamento diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con la decisione passata in giudicato.

Per principio pacifico, la valutazione della legittimità di un atto ritenuto emanato non in violazione/elusione del giudicato, deve essere effettuata dal TAR competente, tenuto conto dell’esigenza di osservare il principio del doppio grado del giudizio, previa conversione del rito processuale.

Contenuto sentenza

N. 01294/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09285/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Colli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, Via [#OMISSIS#], n. 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2665 del 26 maggio 2015, resa tra le parti, concernente la valutazione negativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/E1 – chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Dante D'[#OMISSIS#] e udito per le parte ricorrente l’avvocato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il dottor [#OMISSIS#] Colli, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari dell’Università degli Studi di Padova, nel Settore MED/23 (Chirurgia cardiaca), aveva impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare), II fascia, conseguito al termine della prima tornata concorsuale.
1.1.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione III, n. 544 del 14 gennaio 2015 ha respinto il suo ricorso.
2.- Il dottor [#OMISSIS#] Colli ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato che, con sentenza di questa Sezione, n. 2665 del 26 maggio 2015, pronunciata in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione della domanda cautelare, ha accolto l’appello.
2.1.- In particolare questa Sezione, dopo aver ricordato che l’appellante aveva «superato con ampio margine, nel giudizio relativo ai titoli e alle pubblicazioni, tutte e tre le mediante stabilite come necessarie per ottenere la valutazione positiva della produzione scientifica (articoli normalizzati: 30 su una mediana di 22; citazioni normalizzate: 20,46 su una mediana di 10,88; HC index: 8 a fronte di una mediana di 7)» e che «a fronte del superamento di tre “mediane” la commissione avrebbe dovuto chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione per aspirare alla nomina di professore di seconda fascia», ha rilevato che «negli atti relativi alla valutazione del ricorrente, i giudizi elaborati dalla commissione per un verso non danno adeguata contezza del profilo professionale e curriculare del candidato, per altro verso non consentono di ricostruire l’iter logico che ha condotto l’organo tecnico a denegare l’abilitazione scientifica».
Infatti, «quattro dei cinque giudizi individuali concludono in senso negativo senza un’adeguata argomentazione, e sono intrinsecamente contraddittori, poiché, pur dando atto della coerenza della produzione scientifica del candidato, dell’evidenza del contributo personale, dell’accettabilità della qualità delle pubblicazioni, del superamento della media per quanto riguarda gli indici delle pubblicazioni, cionondimeno concludono in senso negativo, senza alcuna motivazione idonea a superare la non congruità del giudizio rispetto alle premesse, da cui emerge un profilo professionale comunque significativo. Del pari, il giudizio collegiale non prende in considerazione il peso della riconosciuta collocazione editoriale su riviste editoriali qualificate, e conclude nel senso della non idoneità solo in ragione dei “molti limiti che sminuiscono la validità delle conclusioni del lavoro…e fanno scadere la qualità del contributo scientifico”, senza ulteriore specificazione e senza alcuna valutazione analitica, tali da integrare la puntuale motivazione che, come si è detto, è necessaria a superare la considerazione del superamento del parametro di cui sopra».
2.2.- La Sezione ha quindi accolto l’appello, con il conseguente «riesame della posizione dell’odierno appellante ad opera di una commissione in diversa composizione, da compiersi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente», ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a.
3.- Il Ministero resistente ha quindi incaricato la Commissione, nominata, con decreto del 14 novembre 2014, per l’esecuzione di altri provvedimenti giurisdizionali riguardanti la medesima tornata di abilitazione scientifica nazionale, di procedere alla valutazione anche della domanda del dottor Colli.
Tale Commissione, con atto pubblicato il 5 ottobre 2015, ha formulato un nuovo giudizio di non idoneità del dottor Colli all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare).
4.- Il dottor Colli ha fatto ora ricorso davanti a questa Sezione, ai sensi dell’art. 112 del c.p.a., sostenendo che tale nuova valutazione è stata emessa in totale violazione o elusione della citata sentenza n. 2665 del 26 maggio 2015.
4.1.- Per la denegata ipotesi di non accoglimento dell’azione di ottemperanza, ha chiesto l’annullamento degli atti emessi dall’Amministrazione perché illegittimi, previa conversione dell’azione e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente per la cognizione.
5.- Ciò premesso, si deve ricordare che, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, quando l’Amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione.
Il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al [#OMISSIS#] ed ai poteri decisori.
Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del c.p.a.
6.- Nella fattispecie, la domanda di nullità, per violazione del giudicato, del nuovo giudizio di non idoneità del dottor Colli all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare), espresso dalla nuova Commissione nominata dal MIUR, non può essere accolta.
Infatti, per aversi elusione del giudicato occorre, per giurisprudenza pacifica, che l’attività posta in essere dell’Amministrazione sia contrassegnata da uno sviamento diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con la decisione passata in giudicato.
6.1.- Nel caso in esame, il vincolo conformativo derivante dalla sentenza di accoglimento passata in giudicato non risultava però tanto preciso e dettagliato da far ritenere che il contenuto del (nuovo) provvedimento che l’amministrazione era tenuta ad emanare era desumibile in via integrale, nei suoi elementi essenziali, dalla sentenza.
Infatti l’Amministrazione, come era stato disposto nella sentenza passata in giudicato, era tenuta a rinnovare il giudizio di idoneità del dottor Colli con una nuova Commissione che era tenuta, nel rispetto dei principi generali in materia e degli indirizzi dettati nella decisione passata in giudicato, ad eseguire una nuova valutazione sulla idoneità del dottor Colli all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia, con una adeguata motivazione sulle valutazioni effettuate.
6.2.- La pronuncia della Sezione, come si evince dalla motivazione che si è prima riportata, non implicava tuttavia alcun riconoscimento della idoneità richiesta e lasciava comunque all’amministrazione soccombente in giudizio ampi margini di discrezionalità in sede di riedizione della funzione amministrativa.
7.- La nuova Commissione, come si evince dagli atti, ha effettuato la nuova valutazione richiesta dal giudicato ed ha espresso un nuovo giudizio motivato che è risultato tuttavia ancora negativo, sulla idoneità del ricorrente, con una valutazione unanime dei cinque commissari.
In particolare, come ha ricordato lo stesso ricorrente, la Commissione ha ritenuto che «il candidato ricopre il ruolo di Ricercatore Universitario dall’ottobre 2011. La produzione scientifica è congruente con il settore scientifico disciplinare e prevalentemente orientata sui trattamento antitrombotico delle protesi valvolari. Si riscontra una modesta originalità, un contributo personale non sempre evidenziabile e un limitato rigore scientifico. La pubblicazione n. 5 (tra quelle. presentate per la valutazione) su rivista ad alto impatto, non è un lavoro per esteso ma soltanto una lettera all’editore. L’attività didattica autocertificata risulta imprecisata. Nel complesso il giudizio per l’abilitazione a professore di II fascia risulta negativa».
Ogni Commissario ha poi espresso un giudizio motivato non favorevole alla idoneità del concorrente.
8.- In tale contesto, considerato il vincolo conformativo che derivava dalla decisione passata in giudicato, la successiva azione dell’Amministrazione, conclusa con il rinnovato giudizio di non idoneità del dottor Colli, non può ritenersi esercitata in violazione del giudicato e non può ritenersi quindi nullo tale nuovo giudizio.
9.- Se è poi vero che, come ha sostenuto il ricorrente, la motivazione (anche) del nuovo giudizio non è particolarmente ampia, tuttavia non si può ritenere che tale (nuovo) giudizio sia totalmente privo di motivazione sulle ragioni che non hanno consentito il riconoscimento della idoneità del ricorrente, né emergono elementi tali da far ritenere che tale (nuovo) giudizio sia il frutto di una attività solo formalmente rinnovatoria.
10.- Sulla base di tali elementi il ricorso per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2665 del 26 maggio 2015 deve essere respinto.
11.- Non può essere poi effettuato da questa Sezione l’esame dei lamentati vizi del nuovo provvedimento di non idoneità.
Infatti, per principio pacifico, la valutazione della legittimità di un atto ritenuto emanato non in violazione/elusione del giudicato, deve essere effettuata dal T.A.R. competente, tenuto conto dell’esigenza di osservare il principio del doppio grado di giudizio, previa conversione del [#OMISSIS#] processuale.
12.- Deve essere pertanto consentita la riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio, innanzi al quale il processo potrà proseguire, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del c.p.a.
13.- Le spese e competenze del presente giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge il ricorso per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2665 del 26 maggio 2015, passata in giudicato;
– dispone la conversione del [#OMISSIS#], in relazione alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, e per l’effetto dispone che la causa venga riassunta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione di Segreteria o dalla notificazione della presente sentenza;
– dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del presente giudizio;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)