Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5925

Procedura di reclutamento Ricercatore-Requisiti di ammissione-Illegittimità regolamento

Data Documento: 2014-12-01
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il regolamento di Ateneo che precluda l’accesso alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato al candidato che, alla data di scadenza del bando, abbia conseguito la specializzazione medica da oltre sei anni. 

Contenuto sentenza

N. 05925/2014REG.PROV.COLL.
N. 03177/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2013, proposto da: 
Università degli Studi di Cagliari, nella persona del rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
Di Martino [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Vassena e [#OMISSIS#] Patta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Portuense, 104; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 00187/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura comparativa di ricercatore universitario 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di Martino;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Carella e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Soldani, e l’avv. [#OMISSIS#] Salafia per delega di Patta e Vassena.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha accolto il ricorso dell’interessata avverso la di lei esclusione dalla selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di scienze biomediche, basata da parte dell’Università degli Studi di Cagliari sui rilievi che costei aveva conseguito la specializzazione medica da oltre sei anni alla data di scadenza del bando e non aveva dimostrato la conoscenza della lingua straniera tramite produzione di una certificazione attestante almeno il livello B2, in alternativa rilasciata anche da un centro linguistico universitario. 
La sentenza ha ritenuto che il titolo di specializzazione sia valido presupposto necessario a prescindere dalla data del suo conseguimento ai sensi dell’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato), comma 2, lettera b), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) e in applicazione della Carta europea dei ricercatori, cioè della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11 marzo 2005; e quanto alla conoscenza della lingua constatando la regolarità della domanda sia nella sostanza che nella forma (certificazione del direttore dell’Istituto pediatrico di New York; curriculum, lavori scientifici e relazioni a convegni redatti in inglese; attività di ricercatore all’estero).
2.- Con l’appello, l’Università appellante ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso di primo grado, affermando con due motivi la conformità, al contrario, dell’annullato regolamento adottato nei termini dell’autonomia universitaria e finalizzato a preferire i soggetti concentrati in un percorso universitario [#OMISSIS#] “rispetto a coloro che hanno una carriera scientifica risalente al momento delle candidature”; la non riconducibilità, inoltre, della documentazione prodotta per dimostrare la conoscenza della lingua inglese alla misura del B2, la quale “sigla definisce in modo univoco una capacità medio avanzata di impiego dell’idioma inglese e corrisponde a parametri riconosciuti dall’Unione Europea”.
L’appellata si è costituita in giudizio per resistere e in vista dell’udienza fissata al 4 febbraio 2014 ha depositato memoria volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l’amministrazione appellante le aveva conferito l’incarico oggetto di causa (prot. n. 1499/VII/2 del 15 luglio 2013) e aveva modificato il citato regolamento di Ateneo con l’eliminazione della predetta preclusione di 6 anni (d.r. n. 858 del 5 giugno 2013). 
Sono rimaste inevase da parte dell’amministrazione appellante le deduzioni richieste al riguardo dalla Sezione con l’ordinanza n. 839 del 20 febbraio 2014. 
Per la data di nuova udienza del 20 maggio 2014 l’appellata ha effettuato depositi, con la produzione in particolare dell’invito ad assumere servizio nel posto oggetto di controversia, della modifica regolamentare relativa, di bando successivo che non prevede più la suddetta limitazione temporale di sei anni per il requisito della specializzazione. 
III.- Come da esposizione riportata, l’appello è divenuto improcedibile per difetto sopravvenuto d’interesse, non avendo l’amministrazione universitaria proceduto formalmente alla rimozione dell’atto di esclusione, ma posto in essere comportamenti reali finalizzati al raggiungimento dello medesimo scopo con la disposta assunzione della ricorrente originaria.
E’ infatti pacifico agli atti che tali circostanze nuove genuinamente provengano dall’amministrazione appellante, che ha modificato il regolamento di Ateneo ostativo e che ha portato all’assunzione dell’appellata.
Irrefutabilmente, quindi, la vicenda oggetto dell’odierno giudizio è stata superata dai predetti atti universitari, che determinano il venir meno dell’interesse dell’amministrazione appellante a ulteriormente coltivare l’appello, inconciliabile con la disposta assunzione dell’appellata nello stesso posto bandito con il d.r. n. 499 del 28 maggio 2012, qui materia di discussione.
L’appello va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. 
Quanto alle spese dell’odierno grado di giudizio, se ne può disporre la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso numero: 3177/2013), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo all’amministrazione appellante.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite relative all’odierno grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] Carella, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Mosca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)