In aderenza a numerosi precedenti specifici di questa Sezione in tema di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5263/2019, n. 2155/2019, n. 2268/2018), si ritiene che il notevole decorso del tempo con la conseguente insorgenza di una situazione di legittimo affidamento e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio enucleabile dall’art. 4, comma 2-bis, d.-l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2015, in subiecta materia e nello specifico caso sub iudice, con il conseguente definitivo superamento della clausola di riserva.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2375
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso
N. 02375/2020REG.PROV.COLL.
N. 03518/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3518 del 2019, proposto da Quartararo Chiara, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vergerio di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], n. 3;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli studi di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissioni d’aula per la prova di ammissione corsi di laurea magistrale in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, Commissione di esperti nominata ai sensi del decreto n. 312/2016, Tavolo tecnico di validazione costituito ai sensi del decreto n. 487/2016, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio nel presente grado;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza, n. 11200/2018, concernente: prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2016/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato [#OMISSIS#] Vergerio Di Cesana e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
1. PREMESSO che sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
2. RILEVATO, in linea di fatto, che risulta documentalmente comprovato (né, comunque, specificamente contestato dall’amministrazione appellata costituita in giudizio, per gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.), che:
– l’odierna appellante, sulla base dell’ordinanza cautelare d’appello n. 4193 del 29 settembre 2017 di questa Sezione, con decreto rettorale del 21 dicembre 2017 è stata immatricolata con riserva sin dall’anno accademico 2016/2017 al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia;
– la stessa frequenta ormai da tre anni tale corso di laurea, conseuendo una media ponderata degli esami sostenuti pari a 27;
3. RITENUTO, in linea di diritto – in aderenza a numerosi precedenti specifici di questa Sezione in tema di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5263/2019, n. 2155/2019, n. 2268/2018), pienamente condivisi da questo Collegio e da intendersi qui integralmente richiamati ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. –, che il notevole decorso del tempo con la conseguente insorgenza di una situazione di legittimo affidamento e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio enucleabile dall’art. 4, comma 2-bis, d.-l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2015, in subiecta materia e nello specifico caso sub iudice, con il conseguente definitivo superamento della clausola di riserva;
4. RITENUTO che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la conseguente intangibilità della situazione acquisita dall’odierna appellante (si precisa che, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la sentenza accertativa della cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, in quanto tale suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale), e con assorbimento di ogni altra questione;
5. RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 3518 del 2019), dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione; dichiara le spese di causa interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
Pubblicato il 10/04/2020
IL SEGRETARIO