Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2016, n. 2502

Accesso agli esami degli studenti privatisti-Rigetto domande per poter sostenere esami secondo il vecchio ordinamento

Data Documento: 2016-06-10
Area: Giurisprudenza
Massima

È manifestamente illogico ed irrazionale il d.m. 4 luglio 2012 laddove consente la partecipazione ai soli esami finali per l’a.a. 2012/2013 da parte dei privatisti ai quali manchi esclusivamente tale esame, senza garantire il completamento degli studi ai privatisti che non abbiano i soli esami finali da concludere. Ciò in considerazione dell’art. 7, l. 21 dicembre 1999, n. 508, che regola il regime transitorio del passaggio da un ordinamento all’altro delle istituzioni di alta formazione artistica, coreutica e musicale e che permette, in modo sufficientemente elastico, agli studenti di completare i corsi iniziati sotto l’egida del precedente ordinamento.

Contenuto sentenza

N. 02502/2016REG.PROV.COLL.
N. 01416/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2013, proposto da:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia, Istituto Pareggiato “G. Legittimi” di Rimini, Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di Avellino, Conservatorio Statale di Musica “Bruno Maderna” di Cesena, Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Tartini” di Trieste, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Felice Dall’Abaco” di Verona, Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Frescobaldi” di Ferrara, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Venezze” di Rovigo, Istituto Superiore di Studi Musicali di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Istituto Superiore di Studi Musicali “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Teramo, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi” di Torino, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Buzzolla” di Adria, Istituto Superiore di Studi Musicali “[#OMISSIS#] Boccherini” di Lucca, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Pollini” di Padova, Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” di Bari, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Scontrino” di Trapani, Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Campiani” di Mantova, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Abinti, [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] Avanzi, [#OMISSIS#] Benesperi, [#OMISSIS#] Casagrande, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Terra, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mazza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canali, [#OMISSIS#] Pellico, [#OMISSIS#] Rigo, [#OMISSIS#] Pierri, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bonometti, [#OMISSIS#] Schirosi, [#OMISSIS#] Sighinolfi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tassi, [#OMISSIS#] Trombetti, [#OMISSIS#] Varriale, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Zara, [#OMISSIS#] Abinti, [#OMISSIS#] Aldeghi, [#OMISSIS#] Barbuzzi, [#OMISSIS#] Bastone, [#OMISSIS#] Battistella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Esposito, [#OMISSIS#] Fontana, [#OMISSIS#] Iovine, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Prada, [#OMISSIS#] Sensidoni, [#OMISSIS#] Signoretto, [#OMISSIS#] Solari, [#OMISSIS#] Ticconi, Massimo Quatrini, [#OMISSIS#] Atti, [#OMISSIS#] Chiarot, [#OMISSIS#] Rudari, [#OMISSIS#] Danza, [#OMISSIS#] Torrisi, [#OMISSIS#] Frasson, Benedetta Gaggioli, [#OMISSIS#] Guarnieri, Ruzzena La Fata, [#OMISSIS#] Mariotti Carrieri, [#OMISSIS#] Russo; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bertoldini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Quattrini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Liegi 35 B;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 10071/2012, resa tra le parti, concernente accesso agli esami degli studenti privatisti – rigetto domande per poter sostenere esami secondo il vecchio ordinamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti indicati in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 7 luglio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli l’avvocato dello Stato Zago e l’avvocato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellati sono tutti studenti privatisti, aspiranti a concludere i loro corsi di studio presso vari conservatori ed istituti musicali italiani.
Con il ricorso di primo grado hanno impugnato i seguenti atti:
– nota del Ministero dell’istruzione a prot. n. 383 del 27 gennaio 2012 nella parte in cui prevede che al termine del 2011 perdono efficacia le norme che consentivano l’accesso agli esami degli studenti privatisti così come applicata con i singoli provvedimenti di diniego in ricorso elencati;
– nota della Direzione Generale AFAM prot. n. 2271 del 3 aprile 2012, ancorché di contenuto sconosciuto richiamata in alcuni nei provvedimenti di diniego meglio in ricorso elencati;
– d.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 recante regolamento per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta Formazione artistica, musicale e coreutica …, nella parte in cui non consente ai privatisti di portare a termine i propri studi secondo il vecchio ordinamento, di tutti i provvedimenti di diniego applicativi dei suddetti atti e adottati dai conservatori di musica e istituti musicali pareggiati; e con motivi aggiunti:
– decreto ministeriale 4 luglio 2012 con il quale il MIUR ha disposto l’ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di diploma a.a. 2011/2012 – 2012/2013 nella parte in cui prevede che “ferma restando la possibilità di ammissione agli esami previsti dai corsi preaccademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentito ai candidati privatisti, fino all’anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale l’ammissione agli esami finali di diploma” e non anche a tutti gli altri esami intermedi, precedenti e propedeutici a quelli finali.
2. La sentenza appellata dall’amministrazione statale osserva quanto segue.
L’art. 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), stabiliva che: “I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all’art. 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati”.
In attuazione della legge di riforma poi sono stati adottati due regolamenti: il primo con d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche musicali a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”); ed il secondo con d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (“Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508”).
Quest’ultimo all’art. 3 individua i titoli che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono rilasciare. Al comma 9 stabilisce che: “Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti”.
Tale disposizione, osserva la sentenza richiamando la pertinente disciplina legislativa, derivava dall’ordinamento dell’istruzione artistica ed era dettata, con identico tenore, per le sole accademie di belle arti.
La limitazione prevista originariamente per i privatisti delle accademie di belle arti è stata estesa con la norma regolamentare di cui all’art. 3, comma 9 del d.P.R. n. 212 del 2005 anche ai privatisti dei conservatori.
La sentenza appellata ha ritenuto manifestamente illogico ed irrazionale l’operato dell’amministrazione laddove pur in presenza della norma che regola il regime transitorio del passaggio da un ordinamento all’altro delle istituzioni di alta formazione artistica, coreutica e musicale non valuta l’opportunità di azzerare tutte le situazioni riconducibili al vecchio ordinamento e consente invece, come ha fatto con il decreto esaminato 4 luglio 2012, la partecipazione ai soli esami finali per l’a.a. 2012/2013 da parte dei privatisti ai quali manchi solo tale esame, pur nella consapevolezza che, si legge nelle premesse del decreto, che: “l’anno accademico in corso ed il prossimo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell’offerta formativa prevista dai nuovi ordinamenti, …”.
Siccome la norma transitoria di cui all’art. 7 della legge n. 508/1999 stabiliva che restava ferma la possibilità per gli studenti di completare i corsi iniziati sotto l’egida del precedente ordinamento e si presenta sufficientemente elastica da consentire, nell’ambito dell’autonomia di ogni istituzione e della potestà regolamentare dell’amministrazione da garantire il completamento degli studi ai privatisti che non abbiano i soli esami finali da concludere, va anche ad essi garantita “la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli”, secondo pure il regime transitorio previsto dall’art. 12, comma 2, del Regolamento per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Propone ricorso in appello il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’amministrazione statale sostiene che:
“Agli studenti non iscritti al conservatorio non è stata comunque negata la possibilità di concludere gli studi musicali già avviati, ma semplicemente è stato specificato loro il modo per farlo come previsto dalla legge, cioè iscrivendosi in un conservatorio, in uno dei corsi di studio accademici triennali (diplomi accademici di primo livello) previsti in via sperimentale già dal 2001, e successivamente ordinamentati con i decreti ministeriali n. 90, 124 e 154 del 2009 e con i regolamenti d’istituto”.
“Gli studenti privatisti hanno quindi sempre potuto concludere il loro percorso di studi iniziato all’esterno dei conservatori, iscrivendosi ad un conservatorio tramite riconoscimento degli studi e conseguendo un titolo (diploma di I livello) di pari natura giuridica rispetto al diploma del previgente ordinamento”.
“La frase contenuta nel D.M. 4 luglio 2012: <> alla luce di quanto sopra spiegato va riferito solo al mancato completamento dell’ordinamento dei corsi di secondo livello (Bienni), e non ha nulla a che fare con una dichiarazione di indeterminatezza sul passaggio tra vecchio e nuovo ordinamento che nella fattispecie riguarda solo il diploma di primo livello (Triennio), andato ad ordinamento già dal 2009 (DD.MM 90, 124 e 154)”.
4. Il Collegio rileva che la sentenza appellata ha annullato gli atti impugnati, naturalmente nei limiti dell’interesse dei ricorrenti in primo grado, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ritenendo manifestamente illogico ed irrazionale il suo operato.
L’annullamento degli atti è avvenuto per l’accertato vizio di difetto di motivazione.
Il disposto annullamento può sintetizzarsi nella seguente affermazione: se l’anno accademico in corso ed il successivo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell’offerta formativa prevista dai nuovi ordinamenti, così come è evidenziato nel preambolo del d.m. 4 luglio 2012, non v’era ragione di limitare la possibilità di sostenere esami da parte degli studenti privatisti al solo esame di diploma finale, non consentendo a essi la partecipazione anche agli esami intermedi.
Il Ministero appellante ha sostenuto che la considerazione sul mancato completamento del processo di riorganizzazione, contenuta nel preambolo del decreto, doveva riferirsi solo ai corsi di secondo livello.
Orbene, se la considerazione fosse vera, vi sarebbe comunque un’inammissibile integrazione postuma della motivazione fatta in sede giurisdizionale (Cons. Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247) perché a quella conclusione non poteva pervenirsi da una piana lettura del testo.
5. In conclusione il ricorso in appello va respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)