Il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 3, lett. i), legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 8, comma 3, dpr 14 settembre 2011, n. 222, che disciplinano le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, non è applicabile al concorso di ricercatore, in cui la commissione è composta da un numero di membri (pari a tre) non in grado di assicurare la rappresentanza a ciascuno dei settori disciplinari.Si precisa, poi, che testualmente l’art. 16, comma 1, lett. i) succitato, con riguardo all’obbligo di rappresentanza scientifica dei singoli settori impiega la perifrasi “fin dove possibile”, a testimonianza della natura non precettiva della norma.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2142
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Composizione commissione esaminatrice
N. 02142/2017REG.PROV.COLL.
N. 05192/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2016, proposto da:
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De Vita C.F. DVTNNE68E06H703B, Sabato [#OMISSIS#] C.F. CRSSBT67T28H703D, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De Vita in Roma, via Gallia, 122;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Vastola, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LNTLNZ57A19H703F, Italo [#OMISSIS#] C.F. RCCTLI75A29H703T, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 876 del 2016, resa tra le parti, concernente procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Vastola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Colelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] Ferrara per delega dell’avv.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Italo [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Salerno, sez. I, ha accolto il ricorso proposto dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso il decreto – in aggiunta agli atti connessi – del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno (rep. n. 2933/2015, prot. n. 43682 del 13.07.2015, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 14.07.2015), con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato d. presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione – Settore 11/D2 – Settori Scientifico Disciplinari M-EDF/01 – M-EDF/02 – M-PED/03 – Cod. Concorso ARIC/FE/01 e dichiarato vincitore il prof. [#OMISSIS#] Vastola.
2. I giudici di prime cure hanno accolto il motivo d’impugnazione con il quale è stata dedotta l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice della procedura di selezione ed hanno assorbito le residue censure.
Ricostruito l’assetto normativo della procedura, ognuno dei tre settori scientifico – disciplinari in cui sia articolava la selezione avrebbe dovuto, secondo i giudici di prime cure, “essere indefettibilmente rappresentato nella composizione della Commissione”.
Viceversa, la Commissione giudicatrice era stata composta da due docenti del settore M-PED/03 e da un docente del settore M-EDF/01, ed era invece carente di un professore, appartenente al S. S. D. M-EDF/02, ossia proprio del settore di riferimento del ricorrente.
Ne derivava, seguendo la motivazione della sentenza, che era “irreparabilmente viziata l’intera procedura selettiva” e che la stessa doveva essere annullata integralmente, con conseguente necessità di ripetizione della selezione.
3. Appella la sentenza l’Università degli Studi di Salerno, alle cui conclusioni s’è associato il prof. [#OMISSIS#] Vastola. Resiste il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il quale ha riproposto i motivi d’impugnazione assorbiti e non esaminati dal Tar.
4. Alla pubblica udienza del 30.03.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con unico motivo d’appello articolato il plurime censure, l’Università lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’applicare alla selezione il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 3, lett i) l.n.240/2010 e 8, comma3, d.P.R. n.222/2011 che disciplinano le procedure per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale.
La prescrizione, ivi prevista, sulla composizione della Commissione giudicatrice, formata da un membro per ciascun settore scientifico, secondo l’Università, non sarebbe affatto applicabile al concorso di ricercatore; la cui Commissione è composta da un numero di membri (pari a tre) non in grado di assicurare la rappresentanza a ciascuno dei settori disciplinari.
6. Il motivo d’appello è fondato.
6.1 Testualmente l’art. 16, comma 1, lett. i) l. 240/2010, con riguardo all’obbligo di rappresentanza scientifica dei singoli settori impiega la perifrasi “fin dove possibile”, a testimonianza della natura non precettiva della norma.
Il dato letterale, già di per sé contrario all’indirizzo ermeneutico cui ha prestato adesione il Tar, è confortato sul piano sistematico: è nell’ambito del macrosettore 11/D, settore concorsuale 11/D2, e non nel settore scientifico disciplinare specifico, che andavano individuati – come ha correttamente operato con gli atti impugnati l’Università – i componenti della Commissione giudicatrice per selezionare, nel corrispondente ambito, il ricercatore universitario.
6.2 Né in contrario depone il Regolamento dell’Ateneo.
L’art. 20 del Regolamento universitario, disciplinante il procedimento di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, prevede che la Commissione debba includere, al proprio interno, un commissario appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare, alla precipua condizione che il bando indichi un unico settore scientifico didattico.
Viceversa, qualora – come nel caso in esame – tale condizione non ricorra, ossia per le selezioni aperte a più settori scientifici, la norma regolamentare, in conformità alla previsione di legge già richiamata, non impone affatto la rappresentanza del settore scientifico-disciplinare nella Commissione.
7. Quanto ai motivi d’impugnazione, assorbiti dal Tar, e qui riproposti dal prof. [#OMISSIS#], vanno respinte le censure sull’attribuzione dei punteggi e sulla valutazione dei titoli, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni.
7.1 Le relative censure si traducono in pratica nella critica dell’operato della Commissione, postulando la sovrapposizione di propri giudizi a quelli tecnici, come invece espressi dalla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
Nè si rinvengono attribuzione di punteggi ingiustificati o illogici rispetto alle prove sostenute o ai titoli esibiti.
Del pari l’attività di ricerca dei candidati cosiccome le pubblicazioni sono state scrutinate e correttamente valutate dalla Commissione in conformità alle prescrizioni contenute nel bando e alla natura dell’incarico da ricoprire.
8. Conclusivamente l’appello deve essere accolto
9. La natura della controversia dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso proposto in prime cure.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/05/2017