Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2018, n.6980

Ricercatore universitario-Concorso pubblico-Criterio anonimato

Data Documento: 2018-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e, dunque, garantendo la par condicio tra i candidati.

Contenuto sentenza

N. 07191/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4; 
contro
Università degli Studi di Napoli Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Commissario Ad Acta non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Carlomagno, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Di [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio 64; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
1. del decreto direttoriale del Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 2891 del 25/10/2017, pubblicato su G.U. n. 90 del 24/11/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione comparativa per il reclutamento di 1 Ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] Carlomagno;
2. di tutti gli atti e dei verbali della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui sub 1, e in particolare dei verbali della Commissione dal n. 1 del 3/2/2017 al n. 12 del 18/10/2017 e della relazione riassuntiva;
3. se ed in quanto possa occorrere del bando di concorso approvato con decreto del Rettore dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli n. 210 del 28.3.2007, recante l’indizione della procedura comparativa per il reclutamento di 1 ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso la Facoltà di Scienze della Formazione della medesima Università;
4. del decreto n. 3 del 7 gennaio 2017 del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza TAR Campania Napoli n. 1268/2016 recante la nomina della Commissione per il rinnovo della procedura di valutazione comparativa di un posto di ricercatore universitario per il SSD MEDF/02 bandita dall’ Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
5. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Carlomagno e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.12.2017 il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
-SULLA ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 del C.P.A. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 Cost – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 240/2010 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 04/10/2000 concernente la rideterminazione e l’aggiormento dei settori scientifico disciplinari – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 29/07/2011 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MIUR del 12/06/2012 – Violazione e falsa applicazione del decreto legge del 24/06/2014 n. 90 e succ. conv. – Violazione e falsa applicazione del D.M. 30/10/2015 n. 855;
– SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI:
Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – Violazione dell’art. 11 D.P.R. n. 487 del 1994 – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Violazione del principio di par condicio e anonimato nelle procedure concorsuali – Sviamento;
Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – violazione dell’art. 14 D.P.R. n. 487 del 1994 – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Violazione del principio di par condicio nelle procedure concorsuali – Sviamento
– SULLA ILLEGITTIMA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CARLOMAGNO ALLA PROCEDURA:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Bando – Violazione dell’art. 2 del Bando – Violazione dell’art. 2 del D.P.R. 117/2000 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Violazione del principio di par condicio nelle procedure concorsuali – Sviamento.
– SULLA ILLEGITTIMITA’ DEI GIUDIZI DELLA COMMISSIONE:
SULLA ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI TITOLI:
I – Violazione del D.P.R. 23.3.2000, n. 117 – Violazione del bando di concorso – Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà, motivazione insufficiente, incongrua e perplessa, difetto di proporzione nelle scelte valutative, illogicità specifica nella valutazione concernente i titoli e le pubblicazioni della ricorrente – Omessa valutazione di titoli e pubblicazioni del ricorrente – Sviamento.
II – Sulle pubblicazioni della vincitrice dott.ssa Carlomagno e del ricorrente.
III – Sui titoli e curricula della vincitrice dott.ssa Carlomagno e del ricorrente
– SULLA ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI:
Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – Violazione del D.P.R. n. 117/2000 – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Violazione del principio di par condicio nelle procedure concorsuali – Eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; errore nei presupposti; manifesta contraddittorietà; irrazionalità evidente; motivazione insufficiente, incongrua e perplessa.
– ULTERIORE ILLEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DELLA COMMISSIONE:
Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 51 e 97 cost. – Violazione del D.P.R. n. 117/2000 –Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – Violazione del principio di par condicio nelle procedure concorsuali – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà, irrazionalità evidente; motivazione insufficiente, incongrua e perplessa.
Espone, in particolare, il ricorrente di essere professionista di primario livello nel campo delle Scienze Motorie e che, con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli n.210 del 2007, veniva indetta una procedura comparativa per la selezione di un ricercatore sett.M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso la Facoltà di Scienze della Formazione della medesima Università, cui partecipavano il ricorrente ed altri tre candidati tra cui l’odierna controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Carlomagno, che veniva dichiarata vincitrice.
Di seguito allo svolgimento della prefata procedura, veniva adito questo Tribunale che accoglieva il ricorso spiegato dall’odierno ricorrente con sentenza n. 5111 del 2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.6001 del 2011; in asserita esecuzione delle citate decisioni, l’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli rinnovava la procedura, ma codesto Tribunale, con sentenza n.1268 del 2016, accertava l’inottemperanza dell’Amministrazione, nominando Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il compito di esperire la citata procedura comparativa; infine, con ordinanza n.5231 del 2016 codesto T.A.R. forniva al nominato Commissario chiarimenti circa le modalità di esecuzione.
Il Commissario ad acta, con Decreto n.3/2017, nominava la Commissione giudicatrice che si insediava il 3/2/2017, ed espletava la rinnovata procedura comparativa nel giugno/ottobre 2017, dichiarando nuovamente vincitrice la controinteressata [#OMISSIS#] Carlomagno con atti approvati con il Decreto direttoriale n.2891 del 25/10/2017, tutti oggetto della presente impugnazione.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale, depositando documentazione, e la controinteressata [#OMISSIS#] Carlomagno, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso perché spiegato nelle forme ordinarie e non nelle forme e nei termini del reclamo ex art.114 c.p.a. e, all’udienza pubblica del 20 novembre 2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio in via preliminare ritiene in punto di fatto, in aggiunta a quanto esposto da parte ricorrente, di sottolineare che questa Sezione, con sentenza n.181 del 2018, ha anche dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (in quanto era risultata vincitrice della procedura contestata con il ricorso qui in discussione) il gravame proposto dall’odierna controinteressata per contestare i criteri di scelta della Commissione seguiti dal Commissario ad acta, condannando la ricorrente alle spese di lite nei confronti del [#OMISSIS#], attesa la ritenuta infondatezza del ricorso come volto a contestare le operazioni di sorteggio dei commissari, avvenuto con procedure pubbliche e modalità idonee a garantire l’imparzialità della selezione.
Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che possano disattendersi le censure di inammissibilità del ricorso per mancata utilizzazione dello strumento del reclamo ex art. 114 c.p.a. spiegate dalla odierna controinteressata, attesa l’infondatezza nel merito dello spiegato gravame.
Ed invero, con il ricorso in esame parte ricorrente – in buona sostanza – deduce la illegittimità della composizione della Commissione con violazione della Legge n.240/2010 e del D.M. 29/7/2011, la illegittimità della procedura di correzione degli elaborati con violazione dei principi di buon andamento e di par condicio e degli artt. 11 e 14 del DPR n. 487/1994, la illegittimità della partecipazione della controinteressata alla procedura comparativa in questione, la illegittimità della valutazione dei titoli e dei giudizi resi dalla Commissione.
In via generale, e con specifico riguardo alla materia di cui alla presente controversia, va evidenziato che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla Legge n. 240/2010 si è chiaramente ispirata – tra l’altro – all’implementazione della qualità e dell’efficienza degli atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo sì da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso, alla razionalizzazione complessiva del sistema.
Ciò premesso il Collegio ritiene, con riguardo al motivo di ricorso inerente l’asseritamente illegittima composizione della Commissione, che il medesimo – in disparte l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dalla difesa della controinteressata – non sia fondato per gli stessi motivi che questo Tribunale ha da ultimo posti a base della citata sentenza n.181 del 2018.
In particolare, con la sentenza n. 1268 del 2016 questa Sezione, nell’individuare le modalità di esecuzione del giudicato di cui alla pronuncia n. 5111 del 2009, stabiliva che: 1) la Commissione avrebbe dovuto essere composta da tre professori universitari ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando e di chiara e comprovata fama nazionale; 2) i componenti della Commissione avrebbero dovuto essere estranei sia all’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli sia al contesto territoriale oggetto della procedura de qua; in aggiunta a quanto già stabilito con la menzionata sentenza, con ordinanza n.5231 del 2016 di codesto T.A.R., si provvedeva alla precipua indicazione anche dei nominativi dei professori ordinari afferenti allo specifico settore scientifico disciplinare come risultanti dal sito istituzionale del MIUR (http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php).
Orbene, emerge per tabulas che il Commissario ad acta ha individuato i componenti della Commissione tra i professori ordinari incardinati nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, escludendo il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in servizio presso l’Università “Parthenope” di Napoli in conformità ad uno specifico ed espresso criterio impartito da questo Giudice al fine di garantire lo svolgimento del nuovo giudizio al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda contenziosa e di qualsivoglia correlazione anche sotto il profilo della contiguità ambientale. La specifica qualificazione dei componenti della Commissione nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura de qua non può essere messa in discussione, avuto riguardo al carattere multimodale del settore che viene in rilievo ed alle modalità di determinazione dei macrosettori, dei settori concorsuali e dei settori scientifici disciplinari di cui al DM 4 ottobre 2000 e, successivamente, al D.M. 12 giugno 2012, n. 159 ed al D.M. 30 ottobre 2015, n.855, funzionali a consentire l’appartenenza multipla di un settore scientifico disciplinare a più settori concorsuali in presenza di “evidenti ragioni culturali, atteso che lo spostamento, sic et simpliciter, di un SSD in un unico SC, avrebbe potuto tradursi in una perdita delle caratteristiche culturali e scientifiche che caratterizzano il SSD e la sua appartenenza a uno o più SC”.
Né ci si può fondatamente dolere del ricorso al metodo del sorteggio per l’individuazione in concreto dei nominativi dei professori con cui costituire la Commissione, posto che il metodo del sorteggio dei commissari da una lista a tal fine predisposta fornisce le più ampie e solide garanzie di imparzialità nella selezione, tanto da essere stata prescritta dal Legislatore con riguardo ad altre procedure valutative come, in relazione al settore universitario, quella di nomina dei commissari per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Peraltro, nel caso di specie è necessario rimarcare come il sorteggio sia avvenuto con procedure pubbliche e aperte alla presenza di qualunque soggetto avesse interesse a presenziarvi, e che tale circostanza non ha costituito oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Analogamente, il Collegio ritiene che siano destituite di fondamento anche le censure formulate dal ricorrente con riguardo all’asserita illegittimità della procedura di correzione degli elaborati effettuata dalla Commissione per violazione dei principi di buon andamento e di par condicio, ed in particolare sotto il duplice profilo della denunciata violazione degli art. 11 e 14 del DPR n.487/1994 in quanto, da un lato, il Verbale n. 5 recherebbe l’errata trascrizione della traccia estratta per la seconda prova scritta e, dall’altro, la Commissione avrebbe riportato solo nel verbale n. 9 del 25/7/2017 i giudizi individuali e collegiali di tutti gli elaborati, con conseguente violazione della regola dell’anonimato.
In particolare, quanto al primo profilo, il Tribunale ritiene che la mancata corrispondenza tra la traccia estratta ed oggetto della seconda prova concorsuale e la traccia riportata nel predetto Verbale n.5, costituisca invero un mero errore materiale nella verbalizzazione delle attività concorsuali, come tale inidonea ad inficiarne la legittimità.
Ed invero, è noto come nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali, è addirittura consentito operare le opportune rettifiche, purchè si tratti di un vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28).
In particolare, la condivisibile giurisprudenza ha chiarito come ricorra un mero errore materiale, suscettibile di correzione e comunque inidoneo a determinare l’invalidazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, quando si rinvenga una mera inesattezza o una svista accidentale, che riveli una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto, e quanto riportato dall’atto stesso; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza (Consiglio di Stato n. 5468 del 05/11/2014).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che l’illegittimità denunciata nel caso di specie dal ricorrente, e consistente nell’errata trascrizione a verbale del testo della traccia sorteggiata, possa considerarsi alla stregua di un mero errore materiale, inidoneo ad inficiare la legittimità dell’operato della Commissione, considerato che il testo effettivo della traccia assegnata e svolta dai partecipanti alla selezione si individua senza incertezza alcuna da tutti i giudizi individuali e collegiali espressi con riferimento alla seconda prova sostenuta da ciascun candidato, evidentemente e chiaramente correlati alla traccia n. 3 formulata dalla Commissione “Il candidato descriva in modo sintetico un programma di allenamento per il miglioramento della forza in un soggetto adulto in buona salute includendo le finalità, i mezzi, le modalità di valutazione e di monitoraggio dei risultati del programma”, posto che in ognuno dei predetti giudizi è riscontrabile una chiara ed esplicita menzione del tema da affrontare; peraltro, ed a riprova della sussistenza nel caso di specie di una mera svista nella verbalizzazione effettuata da parte della Commissione, si osserva che nessuna contestazione è stata sollevata dai candidati in occasione dello svolgimento della suddetta seconda prova, e che la traccia n. 3 è stata, per l’appunto, sviluppata da tutti i medesimi candidati senza incertezza o contestazione di sorta.
Del pari, il Collegio ritiene infondato anche il secondo profilo di contestazione della legittimità della procedura di correzione degli elaborati effettuata dalla Commissione, ed inerente la presunta violazione delle norme di legge di cui all’art. 14 DPR 487/1994 volte a garantire l’anonimato dei concorrenti nella fase di correzione degli elaborati scritti.
Occorre premettere come, secondo la condivisibile giurisprudenza, «il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e, dunque, garantendo la par condicio tra i candidati.
Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.
Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 novembre 2013, n. 26).
Ciò posto, e passando all’esame della fattispecie che occupa, risulta dal verbale n. 3 che 4 candidati hanno partecipato alla procedura tra i quali il ricorrente e la controinteressata, e che in quella sessione vengono esaminati titoli e pubblicazioni dei candidati con espressione dei relativi giudizi; il verbale n.4 attesta che vengono individuati i temi da assegnare chiusi in plichi sigillati, uno dei tre candidati (uno si è ritirato) estrae la busta e viene data lettura anche delle tracce non estratte, dopo lo svolgimento gli elaborati vengono ciascuno inserito in una busta che contiene al suo interno anche la busta bianca chiusa nella quale i candidati hanno inserito ciascuno il proprio nome; il verbale n.5 riguarda la seconda prova scritta e si osservano le stesse modalità di cui alla prima; nel verbale n.6 i commissari attestano che gli elaborati di ogni candidato sono identificabili con un numero, che i due elaborati di ciascun candidato vengono inseriti in una busta in modo che si abbiano tre buste (ognuna contenente i due elaborati redatti da ogni singolo candidato e l’altra busa sigillata contenente il nominativo di ciascuno) e che viene staccata la linguetta; in sede di verbale n.7 i commissari procedono ad aprire le tre buste estraendo da ciascuna solo le due prove mentre l’altra busta sigillata con il nome non viene aperta; con il verbale n. 9 si dà atto che prosegue il lavoro di correzione del terzo elaborato e, finita la valutazione delle prove scritte, e più precisamente “al termine della formulazione di tutti i giudizi”, la Commissione apre anche le buste con i nomi.
Appare pertanto evidente come, nel caso di specie, solo dopo la correzione di tutte le prove svolte dai tre candidati e la formulazione del relativo giudizio – come attestato nel Verbale n. 9 del 25 luglio 2017 – la Commissione ha appreso a quale dei predetti candidati gli elaborati fossero riconducibili e ciò attraverso l’apertura della busta di cui all’art. 14, comma 2, DPR 487/1994, contenente il nominativo del candidato autore della singola prova, e che pertanto la denunciata violazione del principio dell’anonimato e della par condicio sia in realtà insussistente nella fattispecie che occupa, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Peraltro, non si può non evidenziare come, secondo l’orientamento giurisprudenziale cui codesto Collegio intende aderire (pur nella consapevolezza dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza delle violazioni denunciate con riguardo alle operazioni di correzione degli elaborati scritti e di abbinamento degli stessi, e alle relative conseguenze sulla legittimità delle operazioni di correzione medesime) “se è vero che le operazioni di “abbinamento” degli elaborati costituiscono un momento importante e delicato della procedura, non può però negarsi che si tratti di operazioni meramente materiali, prive di ogni connotato valutativo” (cfr. Consiglio di Stato, n. 5137 del 2015).
Analogamente, il Tribunale ritiene infondata nel merito anche l’ulteriore censura formulata dal ricorrente nello spiegato gravame, con la quale si afferma l’illegittimità della partecipazione della controinteressata alla procedura comparativa in questione, perché avvenuta in asserita violazione di quanto previsto dall’art. 2 del Bando di concorso e dall’art. 2 del D.P.R. 117/2000.
Occorre premettere come l’art. 2, comma 9, D.P.R. 117/2000 preveda quale causa di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, la circostanza che la stessa provenga da ricercatori, professori associati o ordinari che siano inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare di quello messo a concorso, o nei settori affini se indicati nel bando; è necessario altresì evidenziare che la controinteressata risulta inquadrata come Professore Associato Settore Scientifico Disciplinare MPED-04, laddove invece la procedura per cui è controversia “ha ad oggetto il reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario, Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02”, che è sicuramente un settore affine al S.S.D. MPED-04 citato in quanto entrambi i S.S.D. fanno parte del medesimo settore Concorsuale 11/D2, ma non lo stesso.
Ciò posto, ed al fine di rigettare anche tale ulteriore motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare come il bando in questione non preveda alcun settore affine, l’appartenenza al quale, in veste di ricercatori, professori associati o ordinari, precluda la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, e che proprio l’art.2 comma 9, D.P.R. 117/2000 subordina l’esistenza della causa di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura all’espressa indicazione, da parte del bando, dei settori affini.
Quanto, infine, alle ultime ulteriori censure avanzate dal ricorrente nello spiegato ricorso, e concernenti la lamentata illegittimità della valutazione dei titoli e dei giudizi resi dalla Commissione, il Tribunale ritiene che anche tali doglianze siano infondate nel merito e vadano, pertanto, respinte.
Ed invero, le pur analitiche e plurime censure svolte dal ricorrente, e riguardanti la valutazione dei titoli, dei curricula, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e delle stesse prove scritte ed orali espletate, non sembrano evidenziare, a parere del Collegio, macroscopiche illegittimità nel giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione, che ha analiticamente considerato e valutato tutte le pubblicazioni, le esperienze professionali, i titoli e le prove espletate dai candidati, per poi addivenire alla propria valutazione finale, certo opinabile ma non perciò solo illegittima.
Del resto è noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza, “le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871).
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 17/12/2018