Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2017, n. 2179

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-05-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel giudizio di ottemperanza non è vietato al giudice effettuare valutazione che attengono alla fase di cognizione, nella misura in cui le stesse siano strettamente finalizzate ad accertare la non violazione o elusione del giudicato.

Contenuto sentenza

N. 02179/2017REG.PROV.COLL.
N. 07250/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7250 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] De Vincenti in Roma, via S. [#OMISSIS#] Ausiliatrice, 63; 
contro
Universita’ degli Studi di Firenze, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cantarelli, [#OMISSIS#] Catarsi, [#OMISSIS#] Cecconi, [#OMISSIS#] Lambardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pireddu, non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza n. 279 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Firenze, Sezione I..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio:
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Busetti, per delega dell’avvocato [#OMISSIS#], e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#].
FATTO e DIRITTO
1 – Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il decreto del 30 luglio 2013 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze aveva approvato gli atti della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1, «Progettazione Architettonica», settore scientifico e disciplinare ICAR/14 «Composizione Architettonica e Urbana», presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, atti che vedevano quale vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 16 giugno 2014, n. 1050, ha accolto il ricorso rilevando diversi vizi di legittimità della procedura.
1.2.– Il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, con decreto 9 luglio 2014, al fine di ottemperare alla suddetta pronuncia, riconvocava la commissione giudicatrice, la quale si riuniva il 7 ottobre 2014 e procedeva alla valutazione dei due candidati, in merito ai profili evidenziati dal Tribunale amministrativo nei rispettivi curricula.
All’esito del rinnovato giudizio la commissione confermava l’elenco degli ammessi alla prova orale, dando atto di avere verificato il minor valore scientifico dei titoli del ricorrente rispetto alla vincitrice della selezione (dott.ssa [#OMISSIS#]) ed agli altri candidati. Il Rettore, con decreto del 28 ottobre 2014, approvava gli atti della commissione.
Il dott. [#OMISSIS#], con successivo ricorso adiva nuovamente il Tribunale amministrativo, rilevando che l’amministrazione, con il provvedimento sopravvenuto, non avesse correttamente ottemperato alla sentenza e, in via subordinata e previa conversione del [#OMISSIS#], chiedeva l’annullamento del decreto di riconvocazione della Commissione, del verbale del 7 ottobre 2014 e del decreto del Rettore n. 1010 del 28 ottobre 2014.
1.3.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 30 marzo 2015, n. 530, ha respinto il ricorso per ottemperanza e ha disposto la prosecuzione della causa con il [#OMISSIS#] ordinario in relazione alla domanda di annullamento.
1.4.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 settembre 2015, n. 1207, ha accolto, in parte, il ricorso, ritenendo fondate alcune delle censure dedotte e ha demandato la rinnovata valutazione dei titoli ad una commissione esaminatrice in diversa composizione.
2.– Avverso la predetta sentenza, l’Università degli Studi di Firenze ha proposto appello in data 30 ottobre 2015, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Nei confronti della medesima sentenza, il dott. [#OMISSIS#] ha proposto appello incidentale in data 15 dicembre 2015.
2.1.– Questa Sezione, con sentenza 5 dicembre 2016, n. 5118, ha dato atto della rinuncia all’appello principale e ha rigettato quello incidentale proposto dal dott. [#OMISSIS#].
3.– Il dott. [#OMISSIS#] ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1207 del 2015.
3.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 giugno 2016, n. 279, ha rigettato il ricorso.
3.2.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
3.3.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il rigetto dell’appello-
4.– L’appello non è fondato, per le ragioni indicate nei successivi punti, in cui verranno analizzate le singole censure nello stesso ordine in cu le stesse sono state prospettate con indicazione del punto della sentenza oggetto di doglianza.
5.– In via preliminare, deve rilevarsi che nel giudizio di ottemperanza non è vietato al giudice effettuare valutazioni che attengono alla fase di cognizione, nelle misura in cui le stesse siano strettamente finalizzate ad accertare la non violazione o elusione del giudicato.
6.– Sempre in via preliminare devono essere dichiarati inammissibili i motivi (indicati come “punti” 1, 2 e 3) dell’appello con cui si fanno valere imprecisioni contenute nella parte in fatto della sentenza impugnata relative alla ricostruzione corretta della vicenda. Si tratta infatti di aspetto di fatto che non assumo rilievo se non si sono risolti in un vizio della parte motiva della sentenza. L’analisi deve, pertanto, essere incentrata sulle doglianze che hanno investito la parte in diritto della sentenza.
7.– L’appellante contesta il punta 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha ravvisato la violazione del giudicato in relazione alla valutazione dei premi e riconoscimenti per attività di ricerca. In particolare, si sostiene che non si trattava di un mero vizio di motivazione in quanto la commissione sarebbe stata tenuta ad azzerare il punteggio assegnato alla controinteressata, con conseguente decurtazione dei tre punti assegnati.
Il motivo non è fondato.
La sentenza di cognizione ha rilevato come la commissione, chiamata a valutare i premi e i riconoscimenti, si sia soffermata in realtà sull’attività progettuale di entrambe le parti, senza alcuna analisi degli unici titoli che avrebbe dovuto valutare (cioè i premi e i riconoscimenti). Si trattava dunque di un vizio di motivazione e valutazione e non è stata prevista alcuna “diretta” attribuzione dei punteggi in esame.
La Commissione ha ritenuto, pertanto, correttamente apprezzabile il progetto di ricerca selezionato nell’ambito del settimo programma quadro di cui alla pagina 5 del curriculum e la classificazione al secondo posto del progetto presentato dall’appellante (insieme ad alcuni collaboratori) per il centro culturale di Olivadi, e quanto alla controinteressata il risultato di varie selezioni di progetti cui la stessa ha partecipato quale collaboratrice alla progettazione oppure come capogruppo.
8.– L’appellante contesta il punto 5 della sentenza impugnata, rilevando che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la Commissione avrebbe dovuto valutare l’unico titolo in possesso del dott. [#OMISSIS#], il secondo premio per la tesi di laurea, senza potere sindacare profili che erano stati oggetto, con statuizione definitiva, di sentenze di merito precedenti. Si aggiunge, inoltre, che, senza conversione del [#OMISSIS#] (da ottemperanza a cognizione), si sarebbe espressa una «propria illogica, infondata ed errata valutazione nel merito», nella parte in cui il Tribunale amministrativo ha affermato che «il conseguimento della tesi di laurea attiene alla formazione, più che alla ricerca».
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come la sentenza di cognizione avesse messo in rilievo un difetto di motivazione, che la commissione ha emendato mediante l’indicazione delle ragioni del proprio giudizio, rappresentate dal fatto che il suddetto premio non attiene ad una attività di ricerca. Si tratta, infatti, di un profilo afferente alla formazione.
9.– L’appellante contesta il punto 6 della sentenza impugnata, assumendone l’erroneità nella parte in cui non avrebbe rilevato che non poteva essere dato da parte della commissione un giudizio positivo sul premio attribuito alla controinteressata quale partecipante al progetto di restauro di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella in qualità di progettista.
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice ha correttamente rilevato come la commissione abbia valutato l’attività svolta dalla dott. [#OMISSIS#] non come “progettista” ma quale borsista nell’ambito della ricerca “Progetto Piazze”. Si tratta di una valutazione coerente con quanto affermato dalla sentenza di cognizione.
10.– L’appellante contesta il punto 7 della sentenza impugnata, nella parte in cui è entrata nel merito delle valutazioni e dei premi e riconoscimenti in relazione al titolo sub C del ricorrente (2° posto del progetto presentato nel concorso di progettazione per il centro culturale di Olivadi) e al titolo sub C della controinteressata (3° posto nel concorso internazionale per la nuova sede IUAV a San [#OMISSIS#]). In via subordinata, si assume che qualora si ritenessero ammissibili, pur attenendo al merito, le valutazioni svolte dal primo giudice, le stesse sarebbero erronee. In particolare, per quanto attiene alla posizione del ricorrente, si assume che il Tribunale amministrativo non si sarebbe pronunciato su quanto effettivamente dedotto in primo grado dal ricorrente, il quale aveva rilevato «l’oggettiva disparità di trattamento messa in atto dalla commissione». Per quanto attiene alla posizione della dott.ssa [#OMISSIS#], si ribadisce che la stessa avrebbe vantato per il concorso qualifiche illegittime di progettista e architetto pur non essendo iscritta all’albo.
Il motivo non è fondato.
Le valutazioni svolte dal primo giudice, essendo finalizzate ad accertare l’eventuale violazione del giudicato, si sottraggono, per le ragioni esposte, alle censure prospettate.
In relazione alle censure formulate in via subordinata, si rileva che, per quanto attiene a quelle riferite alla posizione del dott. [#OMISSIS#], la motivazione del primo giudice è corretta in quanto il titolo del ricorrente, nonostante la riscontrata carenza di documentazione, è stato valutato come assimilabile al riconoscimento ottenuto per ricerca progettuale. Le ulteriori contestazioni contenute nell’atto di appello, sono inammissibili per genericità e non chiarezza. Dalla lettura dell’atto di appello non si comprende in cosa sia consistita la disparità di trattamento. Non sono ammissibili nel giudizio di secondo grado richiami per relationem a parti del ricorso di primo grado, quando dagli stessi non si desume con chiarezza la portata della censura. Né a tale fine è sufficiente il contenuto della nota 37 di pag. 16 dell’atto di appello a chiarire la effettiva natura della doglianza.
Per quanto attiene alle censure riferite alla dott.ssa [#OMISSIS#], il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come non occorra l’iscrizione all’albo degli architetti laddove si tratti di concorsi volti a premiare il migliore progetto, e non di affidamenti di progetti che il committente vuole realizzare, trattandosi di collaborazioni. Ne è conseguita la corretta valutazione della commissione che ha fatto riferimento alla classificazione al 3° posto nel concorso internazionale per la nuova sede IUAV a San [#OMISSIS#] cui la candidata ha partecipato quale collaboratrice alla progettazione e disegnatrice con lo Studio Archea.
Per quanto attiene poi alle asserite omesse valutazioni delle doglianze di cui alle pagine 19-25 del ricorso, la relativa censura, in mancanza di una puntuale riproduzione, è anch’essa generica.
11.– L’appellante contesta il punto 8 della sentenza impugnata nella parte non ha ritenuto sussistente la violazione del giudicato in relazione alla valutazione delle pubblicazioni n. 1, 4 e 5 della dott.ssa [#OMISSIS#]. In particolare, si assume che nella sentenza n. 1207 del 2015 del Tribunale amministrativo era stato accertato che la commissione, in relazione alle suddette pubblicazioni, non avesse verificato l’apporto individuale da parte della stessa dott.ssa [#OMISSIS#]. Ne conseguirebbe che la commissione non avrebbe potuto considerare quei titoli. Il primo giudice, con la sentenza impugnata, avrebbe, invece, non solo ritenuto sussistente il potere della commissione di esprimere un nuovo giudizio ma, pur riconoscendo che la motivazione non fosse adeguata, ha concluso nel senso che, “a prescindere” dalla valutazione di tali pubblicazioni, il giudizio della commissione su altre pubblicazioni della stessa dott.ssa [#OMISSIS#] in ogni caso conduceva ad un complessivo giudizio di maggiore apprezzamento per quest’ultima. L’appellante deduce che queste sarebbero valutazioni di merito che il Tribunale amministrativo non avrebbe potuto svolgere e che attengono all’altro giudizio di cognizione che l’appellante stesso ha promesso innanzi al medesimo Tribunale.
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice, ritenendo che la non corretta esecuzione non ha inciso sull’esito finale del giudizio, ha, in modo legittimo, svolto argomentazioni che attengono all’interesse ad agire che deve sussistere anche in sede di ottemperanza. Ciò non esclude che la parte possa contestare, in sede di cognizione, le nuove valutazioni che la commissione ha svolto in relazione alle “altre” pubblicazioni della dott.ssa [#OMISSIS#].
12.– L’appellante contesta il punto 17 della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che il punteggio della dott.ssa [#OMISSIS#] avrebbe dovuto essere azzerato, con conseguente proclamazione del dott. [#OMISSIS#] a vincitore. Si deduce, inoltre, la mancanza negli atti della procedura della «individuazione dell’idoneo». In via subordinata, si assume l’erroneità della decisione del Tribunale amministrativo che non avrebbe ritenuto sussistenti il diritto del dott. [#OMISSIS#] ad essere ammesso al colloquio.
Il motivo non è fondato.
La questione dell’azzeramento del punteggio della dott.ssa [#OMISSIS#] è stata genericamente prospettata mediante rinvii ai giudizi di merito, il che impedisce di valutare nel merito la censura. In ogni caso, dall’analisi del giudizio di cognizione non risulta affermato tale obbligo di “azzeramento”.
Dagli atti del procedimento risulta chiaramente la rinnovazione del giudizio di idoneità della dott.ssa [#OMISSIS#], senza che possa rilevare l’asserita mancata “indicazione” dell’idoneo.
Per quanto attiene alla doglianza prospettata in via subordinata, il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come l’ammissione al colloquio presupponga il superamento della prima fase della procedura concorsuale che, nella specie, è mancata.
13.– L’appellante contesta il punto 11 della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la commissione ha valutato ciascuna delle 12 pubblicazioni indicate dai candidati nell’apposito elenco in coerenza con i criteri riportati nel verbale di riunione telematica n. 1 del 26 marzo 2013. In particolare, si assume che la commissione avrebbe erroneamente riconosciuto il valore di «classe A» a quattro pubblicazioni della dott.ssa [#OMISSIS#] e non avrebbe valutato le pubblicazioni che il dott. [#OMISSIS#] avrebbe in «classe A» già dal 2013.
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice si è limitato a ritenere insussistente la violazione del giudicato in relazione al giudizio sulle pubblicazioni, avendo la commissione addotto idonea motivazione, senza che ciò possa incidere su questioni nuove e diverse che l’appellante può prospettare in un eventuale giudizio di merito.
14.– L’appellante contesta il punto 2 della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe ravvisato la violazione, da parte dell’amministrazione, del termine di quindici giorni per eseguire la sentenza.
Il motivo non è fondato.
L’appellante, fermo restando che il sistema prevede i rimedi in presenza di ritardi dell’amministrazione, nella specie non ha indicato come tale mancato rispetto, di natura procedimentale, abbia inciso sul contenuto delle statuizioni sostanziali dell’amministrazione.
15.– L’appellante contesta il punto 13 della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la rinnovazione del giudizio da parte della commissione in relazione all’attività di relatore della dott.ssa [#OMISSIS#], che non avrebbe dovuto essere posto in esame, non comporta violazione del giudicato in quanto la valutazione dell’organizzazione dei convegni annuali «Identità dell’architettura italiana» non assume [#OMISSIS#] decisiva. Si assume, invece, che tale ultimo aspetto sarebbe centrale nella formazione del giudizio.
Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile.
Il primo giudice ha correttamente posto in rilievo come la valutazione contestata abbia soltanto arricchito la motivazione sul giudizio nei confronti della dott.ssa [#OMISSIS#], senza che sia ravvisabile alcuna violazione del giudicato. Le rimanenti censure riportate al termine della pag. 26 e all’inizio della pag. 27 dell’atto di appello non sono chiare e pertanto non possono essere esaminate nel merito.
La valutazione dell’organizzazione dei convegni annuali «Identità dell’architettura italiana», nel riprendere un riferimento originariamente espresso dalla prima commissione esaminatrice (si veda il verbale del maggio 2013), non viene presentata come decisiva, ma si limita ad arricchire la motivazione sul giudizio nei confronti della dottoressa [#OMISSIS#] quanto al criterio in questione, e perciò non viola la sentenza in epigrafe.
16.– L’appellante contesta i punti 14 e 15 della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe assegnato rilevanza all’attività convegnistica del dott. [#OMISSIS#], quale emergente dalle pubblicazioni n. 10, 16-19.
Il motivo non è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi come l’appellante prospetta censure in modo non chiaro, ricorrendo alla tecnica del rinvio a parte dei motivi e delle argomentazioni contenute negli atti di primo grado, riportate nelle note dell’appello (pagg. 27-31). Le censure mancano, pertanto, del requisito della puntualità e autosufficienza. In ogni caso, nel merito il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come, in effetti, le pubblicazioni n. 16-18, pur essendo state citate nel curriculm, non sono state allegate alla domanda di concorso, con conseguente impossibilità di una loro valutazione ai fini del giudizio sui convegni. Per quanto attiene alla pubblicazione n. 10 (saggio pubblicato in rivista B), dalla stessa non emergono indicazioni sui contenuti del convegno. Tali affermazioni rendono prive di rilevanza le altre argomentazioni difensive dell’appellante.
E’ bene aggiungere che l’affermazione circa il diverso atteggiamento che la commissione avrebbe tenuto nei confronti di altri candidati, compresa la dott.ssa [#OMISSIS#], non risulta adeguatamente provata e comunque si tratta di scritti e convegni diversi che rende eterogenee le situazioni poste a confronto. Per quanto attiene alla dichiarazione sostitutiva del dott. [#OMISSIS#] in ordine alla [#OMISSIS#] scientifica dei convegni cui ha partecipato, non si comprende quale rilevanza potrebbe avere ai fini dell’accoglimento della censura in esame.
17.– L’appellante contesta il punto 16 della sentenza impugnata la quale «non rende realmente conto della questione prospettata dal dott. [#OMISSIS#] nel proprio ricorso per ottemperanza, laddove contesta il “principio di assimilazione diretta e indiretta” – di ambigua definizione ed applicazione – introdotto dalla nuova commissione ed estraneo ictu oculi ai criteri prefissati per la procedura in data 26 marzo 2016, cui la commissione dichiara invece di volersi attenere». Si aggiunge che «il ricorrente evidenzia poi anche motivi di disparità di trattamento, parzialità ed eccesso di potere attinenti al merito del rinnovato giudizio, fornendo riferimenti specifici e verificabili ogni qualvolta l’assimilazione indiretta su titoli esclusi dai criteri e dalla normativa vigente parrebbe valere solo per [#OMISSIS#]».
Il motivo è inammissibile.
La censura è generica e poco chiara. Non si comprende quale sia la violazione del giudicato lamentata in relazione alle parti della sentenza di cognizione e alla stessa sentenza impugnata, la quale si è pronunciata in relazione al giudizio della commissione con riferimento alla presentazione del libro «Tirana, contemporaneità sospesa».
18.– La particolare complessità della questione, unitamente alla circostanza che alcuni aspetti della vicenda in esame attengono alla diversa fase di cognizione, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi in gradi giudizio. Tale statuizione rende non rilevante sia la prima censura con cui si contesta la sentenza nella parte in cui ha dato atto della costituzione dell’Università degli studi di Firenze sia la censura relativa alla condanna della appellante a corrispondere la somma di euro 3.000,00 non solo al Ministero ma anche all’Università, che non si sarebbe, però, costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 11/05/2017