Improcedibilità del ricorso in riassunzione per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi il ricorrente iscritto ad altra scuola di specializzazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2844
Accesso a numero programmato-Test d'ingresso-Improcedibilità del ricorso
N. 02844/2018REG.PROV.COLL.
N. 08990/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8990 del 2014, proposto dalla signora Letizia [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Mele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Pontesilli in Roma, via F. Orestano, n. 21;
contro
l’Università degli studi di Firenze, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
– del signor Giovanni [#OMISSIS#] Silverii, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Caretti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa, n. 64;
– delle signore [#OMISSIS#] Di Stasi e [#OMISSIS#] Rastrelli, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. I, 5 marzo 2014 n. 425, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università e del controinteressato Silverii;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la signora Letizia [#OMISSIS#] ha proposto appello nei confronti della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. I, 5 marzo 2014 n. 425 con la quale è stato solo parzialmente accolto il ricorso dalla stessa proposto in primo grado avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria della procedura di selezione per l’ammissione alle Scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia per la tipologia “Endocrinologia e malattie del metabolismo”, indetta dall’Università degli studi di Firenze per l’anno accademico 2012-2013;
Rilevato che la medesima appellante, per il tramite del proprio difensore, con memoria depositata in data 15 gennaio 2018, rappresentava come fosse nel frattempo venuto meno il proprio interesse ad ottenere la decisione della controversia, in quanto ella, nelle more della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito, ha superato il concorso per l’accesso alla scuola di specializzazione in “Allergologia ed immunologia clinica” presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Tenuto conto che, come è dimostrato dalla certificazione depositata agli atti del giudizio, la signora Letizia [#OMISSIS#] è iscritta e frequenta la predetta scuola di specializzazione e in data 20 dicembre 2017 ha sostenuto e superato l’esame del terzo anno, di talché, a partire dal 21 dicembre 2017, ha iniziato a frequentare il quarto ed ultimo anno che si concluderà nel mese di dicembre 2018;
Appurato che anche la parte controinteressata, signor Giovanni [#OMISSIS#] Silverii, ha confermato, con memoria prodotta in data 15 gennaio 2018, che la signora [#OMISSIS#] non ha più alcun interesse alla decisione della presente controversia, giacché, con comunicazione dell’Università degli studi di Firenze prot. n. 9779 del 26 gennaio 2015 (versata in atti) l’Amministrazione ha dato atto della mancata partecipazione della signora [#OMISSIS#] all’incontro del 9 dicembre 2014 finalizzato alla immatricolazione della medesima presso l’Università fiorentina (incontro fissato in ottemperanza della decisione del Giudice di primo grado), deducendo dunque la rinuncia della predetta alla immatricolazione, prendendo nel contempo atto della intervenuta immatricolazione della signora [#OMISSIS#] presso altra Scuola di specializzazione (a conferma, dunque, del venir meno dell’interesse della medesima alla immatricolazione presso la Scuola di specializzazione di Firenze);
Ritenuto pertanto che non resta al Collegio altro se non registrare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’intera controversia da parte della odierna appellante per le ragioni sopra dettagliate, di talché va dichiarata la improcedibilità dell’appello e, di conseguenza, dell’intero ricorso fin dalla sua originaria proposizione;
Stimato che sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti dello stesso;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 8990/2014), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e, per l’effetto, dichiara improcedibile anche il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/05/2018