N. 01258/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07161/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7161 del 2010, proposto da:
Casale [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pafundi e [#OMISSIS#] Quaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 14 sc. A int. 4;
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione I, n. 02581/2010, resa tra le parti e concernente: decreto di collocamento fuori ruolo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015, il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato Pafundi e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria respingeva il ricorso n. 556 del 2008, proposto da Casale [#OMISSIS#] (nato il 25 agosto 1936), professore ordinario di ruolo, prima fascia, settore scientifico disciplinare SECS-P/03 Scienze delle Finanze, in servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, avverso il decreto rettorale del 15 aprile 2008, con cui ne era stato disposto il collocamento fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 2008 e il collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° novembre 2009 – quindi, per un solo anno, anziché per due anni fino al 31 ottobre 2010, come preteso dal ricorrente –, ai sensi dell’art. 2, comma 434, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
L’adìto Tribunale amministrativo regionale, premesso che il ricorrente aveva ottenuto la proroga del servizio attivo ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 503, per il biennio dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2008, riteneva infondati, alla luce della sopravvenuta sentenza Corte Cost. n. 236 del 2009, i motivi di censura fondati sulla illegittimità costituzionale della disposizione di cui al citato art. 2, comma 434, l. n. 244 del 2007, escludendo la portata retroattiva della norma nel caso di specie, per essere il collocamento fuori ruolo stato disposto da data successiva all’entrata in vigore (1° gennaio 2008) della disposizione medesima. Respingeva, altresì, la censura, con cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione della disposizione legislativa sotto il profilo che ne discenderebbe il diritto del ricorrente a un periodo di due anni accademici di fuori ruolo, ritenendo per contro che una corretta interpretazione della norma in esame imponeva il riconoscimento, in favore del ricorrente, di un solo anno di fuori ruolo, in aderenza al meccanismo di graduale riduzione ivi previsto.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente, deducendo, con un unico complesso motivo, l’erronea interpretazione dell’art. 2, comma 434, l. n. 244 del 2007 e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado, volto all’annullamento dell’impugnato decreto.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione appellata, resistendo.
4. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Alla luce dell’orientamento prevalente di questa Sezione (v. sent. 9 ottobre 2014, n. 5019 e n. 5017; sent. 6 settembre 2010, n. 6476), condivisa da questo Collegio, l’appello è fondato e merita accoglimento, sulla base dei seguenti rilievi:
– oggetto di controversia è la durata del fuori ruolo di docente universitario ordinario, nato il 25 agosto 1936, a termini della norma transitoria contenuta nell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008);
– la predetta disposizione, concernente la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e l’abolizione dell’istituto in questione dal 2010, testualmente recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico»;
– il decreto rettorale impugnata in primo grado, adottato nel 2008, ha limitato il collocamento fuori ruolo del ricorrente originario ad un solo anno accademico (dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009), quando la disposizione in argomento prevede invece che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici (…)»;
– infatti, la disposizione invocata ha operato una scelta normativa che regolamenta per tratti successivi e in via progressiva, a partire dal 2008, la riduzione del periodo di collocamento fuori ruolo dei professori universitari fino a pervenire all’abolizione dell’istituto nel corso dell’anno 2010 (con la precisazione che, accanto alla disciplina a regime del periodo di durata del fuori ruolo nei tre anni distintamente presi in considerazione, sono di volta in volta dettate disposizioni di cui sono destinatari i docenti già fuori ruolo e per i quali è in itinere la maturazione del periodo di permanenza in detta posizione, consentita dalla previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 30, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fino a un massimo di tre anni);
– per la durata del periodo consentito, deve aversi riguardo alle disposizioni introdotte dall’art. 2, comma 434, l. n. 244 del 2007 e vigenti per l’anno in cui è stato adottato il provvedimento;
– nel caso concreto, è applicabile la disciplina di cui alla prima parte della norma, perché il collocamento fuori ruolo è avvenuto nel corso dell’anno 2008, e per questi casi la norma assicura la riduzione del periodo a due anni accademici (ossia, dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2010), mentre non può applicarsi il secondo periodo della norma stessa, che riguarda il diverso caso di chi è posto in collocamento fuori ruolo nel corso dell’anno 2009 e a cui è assicurata la permanenza per un solo anno accademico;
– diversamente opinando, e al di là della formale inosservanza del dato testuale normativo, si verrebbe ad omologare, con la riduzione ad un solo anno, la differenziata posizione sostanziale di coloro, che vengono collocati in fuori ruolo nel 2008, a quella di chi acquisisce tale status nel 2009;
– la soluzione propugnata dall’Amministrazione appellata si fonda su una presupposta imprecisione del legislatore, ovvero assimilazione di trattamento tra chi si trovi in posizione di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della norma abolitrice e chi invece dovrà essere collocato in fuori ruolo per i periodi scanditi dalla disposizione stessa, in quanto tali perciò improponibili all’analisi interpretativa del chiaro dettato legislativo e, del resto, già sanzionata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2009;
– essendo nel caso di specie l’odierno appellante, nato il 25 agosto 1936, rimasto in servizio attivo fino al 31 ottobre 2008 (in virtù della proroga ottenuta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 503), ed essendo il decreto di collocamento fuori ruolo intervenuto il 15 aprile 2008, ossia in data successiva al 1° gennaio 2008 ma precedente al 1° gennaio 2009, lo stesso aveva diritto al collocamento fuori ruolo per un periodo di due anni.
Per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado merita accoglimento, nei limiti del persistente interesse reintegratorio per equivalente dell’istante.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)