Nel caso di valutazione operata da apposita commissione nell’ambito di una procedura per il conferimento di un posto da ricercatore, deve essere respinta la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, qualora essa appia risolversi nell’inammissibile tentativo di sostituire la valutazione compiuta dall’organo tecnico dell’Amministrazione con una valutazione alternativa dell’organo giudiziale, in violazione del principio della separazione dei poteri e della tassatività delle ipotesi di giurisdizione di merito attribuite al giudice amministrativo. Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice non aveva ammesso a valutazione le pubblicazioni della ricorrente in quanto ritenute non ‘congruenti’ con il settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2018, n. 5329
Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione-Sindacato giudice amministrativo
N. 05329/2018REG.PROV.COLL.
N. 03280/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3280 del 2014, proposto da Barone Grazia, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
l’Università degli Studi di Bari ‘[#OMISSIS#] Moro’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alexander, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco [#OMISSIS#] La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, n. 112/2014, resa tra le parti e concernente: procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la II Facoltà di Economia – Sede di Taranto, Settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati F. Mangazzo per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato e M. Di Nezza per delega dell’avvocato Franco Gagliarda La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, respingeva il ricorso n. 1073 del 2012 (trasposto in sede giurisdizionale da ricorso straordinario, su opposizione dell’Amministrazione resistente), proposto da Barone Grazia (biologa) avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la II Facoltà di Economia – Sede di Taranto, Settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche, bandita con decreto rettorale n. 9660 del 15 dicembre 2010, al cui esito era risultato vincitore il controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alexander (ingegnere), come da decreto rettorale di approvazione n. 470 del 9 febbraio 2012, non avendo la Commissione giudicatrice ammesso a valutazione le pubblicazioni della ricorrente in quanto ritenute non ‘congruenti’ con il settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso.
In particolare, il T.a.r. basava la statuizione reiettiva sul centrale rilievo che non era ravvisabile alcun profilo di inattendibilità, illogicità o manifesta contraddittorietà nel giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice in ordine alle pubblicazioni e alla attività nel complesso svolta dalla ricorrente, con conseguente infondatezza dell’unico, complesso motivo dedotto nel ricorso introduttivo.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, sostanzialmente riproponendo i profili di censura di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grada.
3. Si costituiva in giudizio l’Università appellata, resistendo.
Si costituiva, altresì, in giudizio l’originario controinteressato [#OMISSIS#], contestando al fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Premesso che l’art. 7 del bando di concorso, nella fissazione dei criteri generali di valutazione delle pubblicazioni, prevede la «congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate», si osserva che la Commissione giudicatrice, nel verbale n. 2, con riguardo alle pubblicazioni presentate dall’odierna appellante ha osservato testualmente: «[…] la Commissione, dopo attenta analisi, delibera di non ammettere alcun lavoro alla successiva fase del giudizio, poiché essi non sono congrui con il settore scientifico disciplinare, in quanto le finalità di essi non rientrano in quelle del s.s.d. messo a concorso; infatti le pubblicazioni della Dott.ssa Barone riguardano principalmente la chimica analitica e ambientale, la biologia marina, la tossicologia, l’igiene e la salute pubblica. Tali argomenti non sono compresi nella vigente declaratoria del s.s.d. delle Scienze Merceologiche, settore che attualmente fa parte del gruppo SECS delle Scienze Economiche e Statistiche e che recita come segue: Settore Scientifico Disciplinare Scienze Merceologiche SECS-P/13 “Il settore ha come obiettivo quello di raccogliere il corpo omogeneo ed unitario di campi di ricerca ruotanti intorno al fenomeno della produzione di merci, nell’iter che va dallo studio, analisi e valutazione delle risorse alle tecnologie di produzione e di trasformazione, con le conseguenti implicazioni sulla qualità e sull’ambiente, ivi inclusi i sistemi di gestione e certificazione ambientale. Utilizza strumenti propri e specifici di natura economico-tecnica” (Sito MIUR)». Nell’Allegato 1 al verbale n. 4, la Commissione ha ribadito che «le pubblicazioni presentate sono state ritenute non congruenti al settore scientifico disciplinare SECS-P/13messo a concorso, e, quindi, non valutabili», mentre nel relativo Allegato 2 ha valutato il grado di congruenza di ogni singola pubblicazione presentata dal controinteressato [#OMISSIS#] e l’attinenza dell’attività dallo stesso svolta rispetto al Settore scientifico disciplinare SECS-P/13.
Alla luce delle sopra riportate risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice deve ritenersi che la relazione di chiarimenti della stessa Commissione del 7 ottobre 2013, prodotta in primo grado dall’Università resistente sin dalla sua costituzione in giudizio, laddove viene precisato che il giudizio di non attinenza alle Scienze merceologiche dell’attività svolta dalla odierna istante comprende anche l’esclusione – sia in astratto che in concreto – di una interdisciplinarietà che coinvolga il medesimo settore, non costituisce altro che un’ulteriore esplicitazione delle ragioni, già percepibili dai citati verbali, sottese alle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito della procedura comparativa. Ne deriva che, anche in considerazione delle ampie possibilità di difesa garantite all’originaria ricorrente (la quale, peraltro, come puntualmente osservato nell’impugnata sentenza, non ha proposto motivi aggiunti avverso la menzionata nota di chiarimenti della Commissione), si esula dall’ipotesi, paventata dall’odierna appellante, di un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Tenuto, poi, conto delle previsioni del d.m. 4 ottobre 2000 – in particolare, delle discipline ‘affini’ indicate nell’allegato D con riferimento ai singoli settori scientifici disciplinari, da cui risulta che in corrispondenza del Settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienza merceologiche non sono contemplate affinità con altre tematiche – appare pienamente legittima l’esclusione, da parte della Commissione, di una ‘congruenza’ delle pubblicazioni della ricorrente con il settore scientifico disciplinare relativo al posto messo a concorso, dovendosi per ‘tematiche interdisciplinari’ da prendere in considerazione ai fini della valutazione della ‘congruità’ delle pubblicazioni e dei titoli intendere le tematiche qualificate come ‘affini’ dal citato d.m. 4 ottobre 2000. Si precisa al riguardo che la disciplina dettata da tale decreto ministeriale è applicabile ratione temporis alla procedura di cui è controversia, sia ai fini dell’individuazione delle tematiche ‘affini’, sia ai fini della ricostruzione dei contenuti del Settore scientifico disciplinare delle Scienze merceologiche, il quale, con il citato d.m., è stato incluso – evidentemente in considerazione dell’evoluzione del settore in questione sotto un profilo tecnico-scientifico – nell’area delle Scienze economiche e statistiche (mentre prima, in forza del previgente d.m. del 26 febbraio 1999 – ripetesi, non applicabile alla fattispecie sub iudice ed ormai superato –, il settore delle Scienze merceologiche era inquadrato come C01B nell’area della Scienze chimiche).
Appare, conclusivamente, scevra da vizi di manifesta illogicità, inattendibilità e irragionevolezza, nonché aderente alla disciplina normativa, la valutazione espressa dalla Commissione sia in ordine all’inerenza delle pubblicazioni della ricorrente alle materie della chimica analitica e ambientale, della biologia marina, della tossicologia, dell’igiene e della salute pubblica – giudizio, questo, involgente valutazioni di pretta natura tecnica riservata alla discrezionalità tecnica dell’organo valutativo, la cui attendibilità in parte qua non risulta scalfita motivatamente (se non in via apodittica) dalle difese dell’odierna appellante –, sia in ordine alla carenza di qualsiasi nesso di interdisciplinarità, rilevante sul piano normativo, con il SSD SECS-P/13 Scienza merceologiche.
Per le esposte considerazioni, di natura assorbente – con assorbimento anche della richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, che nel caso di specie appare risolversi nell’inammissibile tentativo di sostituire la valutazione compiuta dall’organo tecnico dell’Amministrazione con una valutazione alternativa dell’organo giudiziale, in violazione del principio della separazione dei poteri e della tassatività delle ipotesi di giurisdizione di merito attribuite al giudice amministrativo –, l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3280 del 2014), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 11/09/2018