N. 03626/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 / 2016, proposto da [#OMISSIS#] Carpentieri, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Savoia, 31;
contro
Università della Calabria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 11;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata 13 novembre 2015, n. 1691, del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Catanzaro, Sezione II.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università della Calabria e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega dell’avvocato Giovanni Bruno, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e l’avvocato Stato [#OMISSIS#] Varrone.
FATTO e DIRITTO
1.– L’Università della Calabria, con decreto rettorale 4 agosto 2015, n. 1271, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di sei posti di professore universitario di seconda fascia di ruolo mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).
Il dott. Carpentieri [#OMISSIS#] ha partecipato alla predetta procedura.
L’Ateneo, con decreto rettorale 2 ottobre 2015, n. 1532, lo ha escluso dalla procedura, in attuazione dell’art. 2 del bando di concorso, che non consente la partecipazione di coloro che nell’ultimo triennio hanno prestato servizio presso l’Università.
Il dott. Carpentieri ha impugnato il decreto di esclusione innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, facendo valere la violazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, che, secondo il ricorrente, precluderebbe la partecipazione esclusivamente a coloro che hanno avuto un rapporto contrattuale a tempo indeterminato con l’Università.
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 13 novembre 2015, n. 1691, ha rigettato il ricorso.
3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
3.1.– Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12 maggio 2016.
5.– L’appello non è fondato.
6.– Con un primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per avere la stessa seguito una interpretazione della norma in contrasto con il principio del favor partecipationis.
Il motivo non è fondato.
L’art. 18 della legge n. 240 del 2010, la cui rubrica reca «Chiamata dei professori», dispone che «Ciascuna Università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa».
La disposizione in esame deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso l’Università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa.
In relazione al primo aspetto, la disposizione è chiara nell’imporre il divieto a tutti coloro che «hanno prestato servizio» presso l’Ateneo. Se il legislatore avesse voluto limitare l’ambito applicativo della norma soltanto a coloro che hanno stipulato con l’amministrazione un contratto a tempo indeterminato avrebbe dovuto esplicitarlo in maniera chiara.
In relazione al secondo aspetto, la ragione giustificativa della norma è quella di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo che possano essere chiamati soggetti che hanno avuto rapporti con l’Università e che, pertanto, potrebbero “astrattamente” ricevere un trattamento preferenziale nell’ambito della procedura competitiva. Non può, pertanto, evocarsi utilmente il principio della massima partecipazione in presenza di una volontà legislativa di limitare l’applicazione di tale principio in attuazione di prevalenti esigenze di rilevanza costituzionale.
7.– Con un secondo motivo si assume l’incostituzionalità della norma per contrasto con gli articoli 3, per irragionevolezza della scelta legislativa, e 97 della Costituzione, per contrasto con l’interpretazione che della norma in esame ha fornito il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della ricerca (tra le altre, nota 12 novembre 2012, prot. n. 1694) che aveva optato per una interpretazione restrittiva della norma di legge.
Il motivo non è fondato per la mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
In relazione all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., è sufficiente richiamare quanto già esposto in ordine alla sussistenza di una valida ragione giustificativa della norma.
In relazione all’asserita violazione dell’art. 97 Cost., deve rilevarsi che le circolari interpretative devono essere seguite dalle amministrazioni per assicurare il buon andamento dell’azione complessiva della pubblica amministrazione se ed in quanto esse siano conformi alla legge. L’interpretazione seguita dal Ministero si pone, invece, in aperto e palese contrasto con il precetto normativo primario, con la conseguenza che non può richiamarsi il contenuto della predetta circolare (rectius: trattasi della nota di risposta a un quesito formulata da diversa Università; e che appare peraltro contraddetta dalla nota MIUR 1.10.2015, n. 1249, inviata all’Università della Calabria) per dimostrare la violazione del principio di efficacia dell’azione amministrativa.
Quanto alla correttezza dell’interpretazione accolta dal primo giudice, che qui si conferma, basti ulteriormente osservare come l’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non avrebbe senso alcuno, né alcuna coerenza sistematica interna, ove fosse interpretato nel senso propugnato dall’appellante: infatti tale norma, che preclude la chiamata – per almeno un quinto dei posti disponibili – di coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio nella stessa università che effettua la chiamata, o che siano “stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”, non può che interpretarsi nel senso che essa sia necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto di lavoro, compreso l’insegnamento a contratto e quello ex art. 23 legge cit. (attività svolte dall’appellante), giacché altrimenti non avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso la stessa università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto ai corsi di laurea.
È dunque del tutto evidente che la norma mira a preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum.
9.– L’appellante è condannato al pagamento, in favore delle amministrazioni intimate in giudizio, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in complessive euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) condanna l’appellante al pagamento, in favore delle amministrazioni intimate in giudizio, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/08/2016