In tema di riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari, la Corte Costituzionale, nella stessa sentenza 21 maggio-6 giugno 2018, n. 191, pur rilevando la contiguità funzionale tra i compiti di ricerca svolti dai tecnici laureati e quelli propri del ricercatori, riconosciuta dalla legge n. 4 del 1999, tale da non giustificare costituzionalmente il diverso trattamento che la disposizione impugnata riservava ai tecnici laureati divenuti ricercatori rispetto a quello assicurato ai tecnici laureati divenuti professori, ha sottolineato le differenze tra la categoria dei tecnici laureati e quella dei ricercatori riguardo ai compiti rispettivi e, di conseguenza, la legittimità costituzionale del trattamento differenziato da applicare ai collaboratori tecnici in relazione alla acclarata eterogeneità delle loro funzioni rispetto a quelle dei ricercatori.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1019
Tecnici Laureati-Riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari.
N. 01019/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05465/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5465 del 2017, proposto dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#] Da Carpi, n. 6;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III, n. 6306/2017, resa tra le parti, in tema di riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 il Cons. Italo Volpe e udito l’avvocato Salvatori, in dichiarata delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe l’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’ (di seguito “Università”) ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 6306/2017, pubblicata il 26.5.2017, che – con l’onere delle spese – ha accolto l’originario ricorso del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] volto al riconoscimento dei servizi prestati precedentemente alla sua immissione nel ruolo dei ricercatori universitari.
1.1. La sentenza, ritenuto che nella fattispecie avrebbe trovato applicazione la prescrizione decennale, ha concluso per la fondatezza della domanda del ricorrente “in quanto, con la sentenza n. 191 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca”, aggiungendo di non doversi perciò discostare “dal già intrapreso orientamento (…) per cui la stessa Università ha già disposto, quanto meno dal settembre 2009, il riconoscimento del servizio già prestato, con relativo adeguamento stipendiale, per cui, in assenza di autotutela, non può rimettersi in discussione nella presente sede la questione sostanziale relativa alla equiparabilità tra tecnici laureati e funzionari/collaboratori tecnici”.
2. Con l’appello l’Università, pur senza una formale articolazione di motivi, ha nondimeno proposto i seguenti temi censori:
a) la giurisprudenza ha ormai chiarito – nei riguardi di coloro che si sono trovati in situazione corrispondente a quella dell’originario ricorrente – l’assenza del diritto alla corresponsione dei benefici di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980;
b) in fattispecie consimili non è mai stata fatta acquiescenza alle pretese azionate;
c) il termine entro il quale si sarebbe potuto – in ipotesi – far valere le pretese patrimoniali doveva considerarsi perentorio;
d) comunque avrebbe operato nella specie la prescrizione quinquennale.
3. L’appellato non si è costituito.
4. Con ordinanza della Sezione n. 4095/2017, pubblicata il 25.9.2017, è stata cautelarmente sospesa l’esecutività della sentenza impugnata “Ritenuto (…) che l’appello risulta assistito da sufficienti elementi di fumus [#OMISSIS#] iuris alla luce dei precedenti formatisi in materia”.
5. L’Università ha depositato memoria riepilogativa del 10.12.2018.
6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza del 15.1.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.
7. L’appello risulta fondato e merita accoglimento, con riforma della sentenza impugnata.
7.1. Pur in disparte la questione della tempestività con la quale la pretesa della parte privata è stata originariamente azionata, resta valido – anche nel caso di specie, alla luce altresì della mancata costituzione in questo grado di giudizio dell’originario ricorrente, qui parte appellata – l’orientamento assunto con diverse decisioni dal Consiglio di Stato (v. da ultimo, altresì la sentenza di questa Sezione n. 523/2014, pubblicata il 4.2.2014) secondo il quale la “Corte Costituzionale peraltro, nella stessa sentenza n. 191 del 2008, pur rilevando la contiguità funzionale tra i compiti di ricerca svolti dai tecnici laureati e quelli propri del ricercatori, riconosciuta dalla legge n. 4 del 1999, tale da non giustificare costituzionalmente il diverso trattamento che la disposizione impugnata riservava ai tecnici laureati divenuti ricercatori rispetto a quello assicurato ai tecnici laureati divenuti professori, ha comunque sottolineato le differenze tra la categoria dei tecnici laureati e quella dei ricercatori riguardo ai compiti rispettivi; ciò che, si deve concludere, conferma la legittimità costituzionale del trattamento differenziato da applicare ai collaboratori tecnici in relazione alla acclarata eterogeneità delle loro funzioni rispetto a quelle dei ricercatori”.
Un orientamento, questo, dal quale anche nella presente occasione non v’è motivo di discostarsi.
8. Per effetto della riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto l’originario ricorso introduttivo.
9. Dato l’esito del giudizio, ricorrono giustificati motivi per una complessiva compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge l’originario ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/02/2019