La domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., a differenza delle azioni dirette a ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica, che si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5254
Equiparazione tecnico laureato e funzionario tecnico-Riconoscimento anzianità di servizio-Termini
N. 05254/2016REG.PROV.COLL.
N. 05500/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5500 del 2015, proposto da:
Universita’ degli Studi di Camerino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Massimo Zerani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Felici C.F. FLCRNR35A11C704V, [#OMISSIS#] Felici Bedetti C.F. FLCNNL64M45F965Q, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Brunelli in Roma, via Cassia,240;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00138/2015, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico – corresponsione somme.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Massimo Zerani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati Sono presenti gli avvocati: dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, Felici Bedetti [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 138/2015 del 20 febbraio 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal dott. Massimo Zerani, ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Camerino, inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Direttore Amministrativo dell’Ente aveva definito i criteri generali per il riconoscimento ex art. 103 del DPR n. 382/1980, in favore dei ricercatori confermati, dei servizi precedentemente prestati nella qualifica di “tecnici laureati” e del consequenziale provvedimento applicativo riguardante parte ricorrente, nonché per ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, la consequenziale ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, con pagamento delle corrispondenti somme.
In particolare, la domanda veniva rigettata con riferimento al servizio prestato in qualità di Collaboratore Tecnico, mentre il giudice di primo grado riteneva valutabile il servizio svolto in qualità di Funzionario Tecnico-VIII q.f. e il successivo servizio in qualifica D/2.
Affermava, pertanto, che “entro tali limiti il ricorso va, quindi, accolto, dovendosi disattendere l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Amministrazione resistente”.
Aggiungeva che: “Anche sul punto l’odierno Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in difetto di espressa previsione contraria, la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, avanzata ai sensi del citato art. 103, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex art. 2946 cod. civ., a differenza delle azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica, che invece si prescrivono nel termine quinquennale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 522/2014 cit.; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 239/2015 cit.). Considerando la data di acquisizione della qualifica di ricercatore confermato e la data della domanda, la pretesa di parte ricorrente deve considerarsi tempestiva. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico (VIII q.f. e D/2), provvedendo, altresì, alla liquidazione e al versamento delle differenze economiche consequenziali nel termine di 120 giorni dalla notificazione della presente sentenza”.
Avverso la decisione di primo grado l’Università degli Studi di Camerino ha proposto appello, chiedendone la riforma, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 n. 4) del codice civile.
In particolare, è stato dedotto che “Il Tar con la decisione in epigrafe, pur dando atto che la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive si prescrive in 5 anni, ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritualmente proposta, sul presupposto che tra la data di acquisizione della qualifica di ricercatore e la data della domanda finalizzata a conseguire gli emolumenti economici, non è maturata la prescrizione”.
Si è costituita in giudizio parte appellata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.
Quest’ultima ha presentato memoria per la discussione.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 17-11-2016.
In diritto, ritiene la Sezione che l’appello debba essere dichiarato inammissibile, dovendosi al riguardo confermare l’orientamento già espresso sul punto (e su identica vicenda relativa a ricercatore confermato dell’Università di Camerino) con la sentenza n. 4563/2015 del 30-9-2015.
Rileva, invero, il Collegio che l’interpretazione letterale e sistematica dell’impugnata sentenza induce a ritenere che la statuizione relativa all’eccezione di prescrizione si riferisca alla prescrizione decennale, cui è assoggettato il diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo – richiesto dall’originario ricorrente ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del d.p.r. n. 382 del 1980 ( si veda , sul punto, la pregressa sentenza inter partes del TAR Marche n. 658/2011 del 1°-8-2011).
Va, invero, in proposito evidenziato, come sopra riportato, che l’affermazione di mancata verificazione di prescrizione è contenuta al punto 5. della sentenza, dopo l’affermazione “entro tali limiti il ricorso va, quindi, accolto”, con evidente riferimento alla questione trattata al punto 4. , laddove si è affermata la valutabilità del servizio prestato in qualità di Funzionario Tecnico- VIII q.f. e il successivo servizio in qualifica D/2.
La reiezione dell’eccezione di prescrizione va, dunque, riferita, nella doverosa considerazione della consequenzialità della motivazione resa dal Tribunale in sentenza, alla questione relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e non anche a quella diversa delle spettanze economiche concretamente dovute per effetto di tale riconoscimento.
Tanto viene confermato dalla successiva affermazione contenuta nel richiamato punto 5., laddove viene espressamente precisato che “Anche sul punto l’odierno Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in difetto di espressa previsione contraria, la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, avanzata ai sensi del citato art. 103, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex art. 2946 cod.civ.”
D’altra parte, l’ulteriore passaggio testuale di cui al punto 5. della sentenza ( “Considerando la data di acquisizione della qualifica di ricercatore confermato e la data della domanda, la pretesa di parte ricorrente deve considerarsi tempestiva”) può riferirsi, per la sua formulazione letterale, solo al diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo, e non anche al diritto consequenziale alla restituzione delle differenze retributive, assoggettato, secondo quanto affermato espressamente nella gravata pronuncia, alla prescrizione quinquennale (“a differenza delle azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica, che invece si prescrivono nel termine quinquennale…”).
Ritiene, pertanto, la Sezione che la portata precettiva della appellata sentenza, nella parte in cui investe l’eccezione di prescrizione, vada individuata, da una parte, nella reiezione dell’eccezione di prescrizione decennale con riguardo al riconoscimento del servizio pre-ruolo e, dall’altra, nell’affermazione alla spettanza del diritto consequenziale al recupero delle differenze arretrate entro i soli limiti della prescrizione quinquennale (limiti da determinarsi tenendo conto di eventuali atti interruttivi, giudiziali e/o stragiudiziali, e dei criteri stabiliti dalla sentenza inter partesn.658/2011 del TAR Marche).
In conclusione, può affermarsi che una corretta ricostruzione della portata precettiva del dictum giudiziale induce a ritenere insussistente il contenuto pregiudizievole paventato dall’Amministrazione nell’atto di appello e, di conseguenza, l’insussistenza sul punto del requisito della soccombenza, con conseguente carenza dell’interesse all’impugnazione ed inammissibilità dell’appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Camerino al pagamento, in favore di Zerani Massimo, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/12/2016