Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 895

Dottorato di ricerca-Esclusione da dottorato-Presupposti

Data Documento: 2013-02-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, la quale prevede che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, individua due distinti provvedimenti nella serie procedimentale: l’uno giurisdizionale o di autotutela, con il quale il candidato viene ammesso alla prova; l’altro della commissione di positiva valutazione della prova. Nel caso in esame (a parte la specialità della norma che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti), da un lato vi è la statuizione su cui si è formato il giudicato sulla caducazione delle ordinanze cautelari e, dunque sulla loro irrilevanza, dall’altro v’è solo il provvedimento giurisdizionale, non potendo la mera frequenza del corso assurgere alla dignità di provvedimento amministrativo.

Contenuto sentenza

N. 00895/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05233/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5233 del 2012, proposto dal dott. Insogna [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Giovanni Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione I, 12 marzo 2012, n. 175.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 30 ottobre 2012 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Di Gioia e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente impugnava innanzi il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (R.G. n. 353 del 2006), i seguenti atti:
– l’esclusione dal dottorato di ricerca in diritto tributario europeo (provvedimento rettorale in data 20 settembre 2006), la richiesta di restituzione somme, i verbali del collegio dei docenti in data 26 giugno 2006 e 25 febbraio 2006, il parere della Scuola europea di alti studi tributari, gli atti di convocazione dei predetti collegi e i relativi ordini del giorno, le delibere del collegio dei docenti in data 25 novembre 2004 e 25 settembre 2004;
– i verbali in data 9 febbraio 2004, 25 novembre 2004, 27 ottobre 2005, 25 febbraio 2006, 26 giugno 2006, nonché il verbale del consiglio della Scuola europea di alti studi tributari citato dal collegio dei docenti, nonché la relazione del coordinatore del dottorato di ricerca in diritto tributario europeo in data 12 dicembre 2006 (atti impugnati con “motivi aggiunti” depositati il 3 gennaio 2007);
– la delibera del collegio dei docenti in data 5 marzo 2007 (impugnata con “motivi aggiunti” depositati il 12 aprile 2007).
L’istanzacautelare proposta nel ricorso n. 353 del 2006 veniva accolta con ordinanza 23 gennaio 2007, n. 21, cui seguiva un atto di data 5 marzo 2007, con cui il collegio dei docenti stabiliva di far ripetere l’ultimo anno di corso.
Con l’ulteriore ordinanza cautelare 8 maggio 2007, n. 108, il tribunale amministrativo regionale ha disposto l’ammissione con riserva all’esame.
2. La sentenza 16 dicembre 2008, n. 470, che ha deciso il ricorso n. 353/2006 proposto innanzi il TAR di Parma, risulta testualmente così motivata:
< che in simili casi, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2839); (…);
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara altresì la decadenza delle ordinanze cautelari di accoglimento n. 21/2007 in data 23 gennaio 2007 e n. 108/2007 in data 8 maggio 2007>>.
3. Con la nota dirigenziale prot. 47241 del 9 settembre 2011, l’Università ha poi respinto l’istanza di ammissione all’esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in diritto tributario europeo.
Con il ricorso n. 8 del 2012, poposto allo stesso Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, il dott. Insogna ha impugnato tale provvedimento..
4. La sentenza qui impugnata n. 175 del 2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, motivando testualmente nel modo seguente.
< Ora appare del tutto evidente che il ricorso in esame proposto dal medesimo ricorrente avverso il diniego di ammissione all’esame finale per il conferimento del dottorato di ricerca suindicato sia privo del necessario interesse all’impugnazione non potendo l’interessato conseguire da quest’ultima alcun vantaggio stante la pregressa inoppugnabilità dell’atto presupposto di esclusione dal corso di cui si controverte>>.
5. L’appellante impugna la sentenza n. 175 del 2012 per travisamento, perplessità e difetto di motivazione e per violazione dei principi sul giudicato amministrativo.
Egli sostiene che la decisione sarebbe errata perché il provvedimento di esclusione dal corso di dottorato non poteva rivivere (riprendere efficacia ) a seguito della pronuncia n. 470/2008, essendo il provvedimento stato emesso sulla base di un presupposto di fatto venuto meno in seguito alla avvenuta conclusione del corso (fatto storico che non può essere rimosso e che costituisce condizione necessaria ma anche sufficiente per l’ammissione all’esame).
Il ricorrente pretende di attribuire valore giuridico alla frequenza del corso di dottorato a prescindere dall’esistenza di un atto che legittimi la partecipazione ad esso.
6. La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
La Sezione rileva che le ordinanze cautelari emesse a suo tempo dal TAR – nel corso del giudizio proposto avverso gli originari atti che avevano disposto la mancata ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca – sono state espressamente caducate, con la sentenza n. 470 del 1998 con cui il medesimo TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 353 del 2006.
Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, tale sentenza non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (né avrebbe potuto dichiararla, dal momento che a suo tempo l’ammissione al corso era stata disposta con riserva dell’esito finale del giudizio attivato col medesimo ricorso n. 353 del 2006)
Va sottolineato come la sentenza n. 470 del 1998 comunque avrebbe comportato la caducazione delle ordinanze cautelari rese in precedenza (anche in assenza di una espressa statuizione in tal senso), poiché – in base ai principi pacificamente enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina – le ordinanze cautelari del giudice amministrativo hanno una funzione strumentale e servente, nonché se del caso anticipatoria, rispetto agli effetti della eventuale sentenza di accoglimento del ricorso: qualsiasi sia l’esito del giudizio, vengono meno gli effetti delle ordinanze cautelari emesse medio tempore e degli atti emessi per darvi loro esecuzione (salve le questioni che si possono porre nella pratica, quando gli atti emessi in esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento risultino coerenti con le statuizioni successivamente contenute nella sentenza).
La sentenza n. 470 del 2008 ha ritenuto di disporre espressamente la caducazione delle ordinanze cautelari rese in precedenza, rimarcando come il collegio non poteva sindacare la dichiarazione resa dal difensore, volta a far dichiarare improcedibile il ricorso: il TAR ha inteso far rilevare alle parti – con precisione – quali sarebbero state le conseguenze processuali e sostanziali della propria statuizione di improcedibilità (per evitare che si consolidassero gli effetti delle ordinanze, in assenza del riscontro della fondatezza del ricorso in precedenza proposto).
In assenza della impugnazione della medesima sentenza, in questa sede – e già nel corso del giudizio di primo grado, terminato con la sentenza n. 175 del 2012 – non possono essere più poste in contestazione né la indicata statuizione di improcedibilità del ricorso n. 353 del 2006, né le determinazioni con cui il TAR, per chiarire le conseguenze della sentenza n. 470 del 2008,
ha esplicitato l’avvenuta caducazione delle sue ordinanze cautelari, in ragione della conclusione del giudizio.
La sentenza ora appellata, che merita adesione anche nella parte in cui ha rilevato l’anomalia di una dichiarazione che ha condotto alla inoppugnabilità degli atti a suo tempo impugnati col ricorso n. 353 del 2006 – non poteva che constatare che tale inoppugnabilità ha giustificato pienamente il successivo atto (impugnato in primo grado) di esclusione dall’esame finale.
8. L’appello è infondato anche nella parte in cui richiama l’art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005.
Quella norma prevede che: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Nella serie procedimentale individuata dalla norma vi sono due distinti provvedimenti: l’uno giurisdizionale o di autotutela, con il quale il candidato viene ammesso alla prova; l’altro della commissione di positiva valutazione della prova.
Nel caso in esame (a parte la specialità della norma che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti), da un lato vi è la statuizione su cui si è formato il giudicato sulla caducazione delle ordinanze cautelari e, dunque sulla loro irrilevanza, dall’altro v’è solo il provvedimento giurisdizionale, non potendo la mera frequenza del corso assurgere alla dignità di provvedimento amministrativo.
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5233 del 2012, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Scola, Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)